Quanto di seguito si propone è relativo, per competenza degli ordini professionali, all’attività del medico (per il nostro attuale interesse il medico odontoiatra) con ruolo di direttore sanitario, in funzione delle proprie attività di vigilanza e in conseguenza del suo comportamento dal punto di vista “deontologico”.

La legge di Bilancio del 30 dicembre 2018 impone l’iscrizione del direttore sanitario di una struttura all’ordine di competenza dell’ambito territoriale di svolgimento dell’attività.

La legge inoltre, all’articolo 525, afferma che:

“Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.”

L’articolo fa propria, semplificandola e solo in parte riproponendola, la proposta di legge sul tema pubblicità sanitaria, n. 251 dell’ottobre 2018, a cura della relatrice on. Rossana Boldi, in particolare escludendo la verifica preventiva obbligatoria presso l’ordine competente, così di fatto escludendo il criterio del silenzio assenso a scadenza del termine di giorni 30 che, nella citata proposta di legge, era collegato alla verifica preventiva.

Pertanto si può affermare che è consentita la “pubblicità informativa” mentre non è consentita la “pubblicità commerciale

(“…in attuazione della delegificazione prevista dalla legge n. 183/11 è stato adottato il dpr 07/08/2012 n. 137 al cui art. 4 viene previsto che è ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
La pubblicità informativa … deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria…”,

dal parere pro-veritate SCOCA del 15 settembre 2015, su richiesta dell’ordine di Milano, uno degli elementi concettuali alla base della proposta di legge Boldi).

E’ invece espressamente vietata la cosiddetta pubblicità suggestionale, concetto che trova ispirazione nella sentenza di Cassazione numero 23.287 del 2010

(«… è vero, infatti, che l’art. 2 del dl n. 223/2006 ha abrogato le disposizioni legislative che prevedevano, per le attività libero-professionali, divieti anche parziali di svolgere pubblicità informativa» ma «diversa questione dal diritto a poter fare pubblicità informativa della propria attività professionale è quella che le modalità ed il contenuto di tale pubblicità non possono ledere la dignità e il decoro professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano l’illecito disciplinare di cui all’art. 38, c. 1, rdl n. 1578/1933»).

Da parte della FNOMCeO sono in fase di allestimento delle linee guida in ambito pubblicitario, che certamente favoriranno l’interpretazione delle norme ma forniranno anche le caratteristiche di percorsi base atti a favorire il rispetto delle norme stesse.

Possiamo, sulla base delle nostre attuali conoscenze, comunque suggerire che, una volta approntato il “messaggio pubblicitario”, lo stesso venga comunque proposto all’ordine competente per territorio, per una valutazione preventiva, mantenendo un periodo temporale sufficiente alla ricezione della risposta, prima della pubblicazione, di fatto richiedendo all’ordine stesso quella attività di vigilanza preventiva che, pure inizialmente proposta, non ha trovato specifico accoglimento nella legge.

Elemento indispensabile è che la proposta di messaggio pubblicitario venga o direttamente veicolata dal medico, direttore sanitario, o comunque da detto medico venga formalmente sottoscritta, non solo perché tale è prerogativa necessaria per gli ordini, ma perché il tema è strettamente connesso alla specifica di competenza verifica del comportamento del medico e null’altro.