Descrizione della prestazione nelle fatture mediche

Descrizione della prestazione nelle fatture mediche

 Poiché le fatture mediche possono essere esibite a vari organi dell’amministrazione finanziaria e trattate da varie persone, anche a seguito della maggiore attenzione alla privacy delle persone, posso indicare una descrizione generica in parcella?

Descrizione della prestazione, nelle fatture mediche. Come più volte ribadito, soprattutto nel campo delle prestazioni mediche occorre contemperare le esigenze fiscali (imposte dalla normativa e dalle interpretazioni di prassi) con l’esigenza di garantire al paziente una doverosa riservatezza dei trattamenti cui è stato sottoposto tenuto conto che da essi si può individuare una diagnosi.

Il fisco “pretende” una indicazione precisa delle prestazioni svolte dal professionista affinché si possa svolgere, in caso di controllo, un adeguato riscontro con altri documenti extracontabili e con i pagamenti.

Per tali ragioni diciture generiche (del tipo: “intervento chirurgico odontoiatrico, ciclo di cure odontoiatriche riferito al mese di …, prestazione odontoiatrica, ecc) non vengono considerate adeguate e possono spingere il fisco ad attuare controlli induttivi se ripetute e appositamente attuate per non permettere la ricostruzione analitica tra prestazione eseguita e fatturata.

La vera esigenza è poter risalire a quanto fatturato e pagato (i compensi sono imponibili per cassa) con quanto eseguito dal professionista e magari ancora non pagato (per cui non è scattato alcun obbligo di fatturazione).

Alcuni hanno individuato una possibile soluzione indicando nella parcella una generica indicazione della prestazione che rimanda però al dettaglio che viene esposto in un documento allegato e separato che tuttavia è parte integrante della fattura (es. prestazione odontoiatrica come da piano di cura allegato, da cartella clinica allegata, da preventivo allegato, ecc), sempre però facendo riferimento alla persona nei cui confronti sono state svolte le cure.

Così facendo l’eventuale utilizzo da parte del cliente come certificazione della spesa e corretta detrazione (almeno nella maggior parte dei casi) potrà essere sufficiente limitando l’esibizione dell’allegato solo se veramente è necessario e dopo valutazione.

Così anche l’odontoiatra potrà conservare originale e allegato presso il proprio studio, inviando al proprio commercialista delle copie delle parcelle senza allegati (apponendo magari la dicitura copia ad uso contabile o similare).

Chiaramente nel fare questo si dovrà sempre consultare il proprio commercialista affinché lo stesso fornisca comunque delle direttive in quanto, con tale omissione di invio, la valutazione di casi particolari, magari rilevanti ai soli fini fiscali, non potrà essere compiuta ma dovrà essere lo stesso odontoiatra a segnalarla per far valutare la situazione.

Difatti, al fisco non si potrà certo opporre l’esibizione di tale allegato che dovrà assurgere a dettaglio della descrizione delle cure prestate per rispondere alle maggiori esigenze di privacy senza celare, in tale allegato, informazioni rilevanti quali il soggetto al quale sono state rese (a prescindere se al pagamento ha, magari, contribuito il genitore) cure sanitarie o prestazioni imponibili (es. perizie), ecc