Accesso al credito agevolato: come ottenerlo

credito agevolato

Ho intenzione di chiedere alla mia banca un finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia quale professionista odontoiatrico sebbene abbia iniziato l’attività nel giugno 2020, dato che ho letto che vi è stata una proroga sulla scadenza. Quale parametro posso utilizzare per chiedere il finanziamento? Quello dei compensi anche previsti in un anno o quello dei salari visto che ho una dipendente?

La questione è stata già affrontata ma è stata oggetto di alcune rivisitazioni normative con la legge di Bilancio ultima e ancor prima con l’estensione ad altre categorie. L’accesso al credito agevolato (in quanto garantito da garanzia pubblica del Fondo di Garanzia gestito per conto del MISE da un pool di banche) è una forma di aiuto che è stata prevista per venire incontro alla situazione di grave crisi economica che ha colpito molte attività economiche e professionali a causa del Covid-19.

Per ottenerlo ci si può rivolgere, tra l’altro, ad un istituto di credito compilando una autocertificazione in cui si attestano il possesso dei requisiti per potervi accedere.

La legge n. 178 del 30.12.2020 all’art. 1 comma 244 ha previsto che le misure sopra citate (dell’art. 13 del D.L. 23/2020 e della legge 40/2020) si applichino fino al 30 giugno 2021.

È quindi ancora possibile accedervi, anzi tale forma è stata utilizzata per diluire ulteriormente i termini massini di rimborso del prestito, addirittura sino a 15 anni con il benestare dell’Unione Europea. Nel caso in questione ci si riferisce alla lettera m) dell’art. 1 dell’appena citato art. 13 del D.L. 23/20 che in relazione all’importo massimo richiedibile (con la garanzia pubblica gratuita) rimanda ai parametri dei punti 1) e 2) della lettera c) del comma 1 dello stesso art. 13 (sempre nel limite dei 30.000 euro):
il doppio della spesa salariale annua del beneficiario. Lo stesso punto precisa che per i soggetti che hanno avviato l’attività dopo il 1 gennaio 2019 “l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali previsti per i primi due anni di attività”;
il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

I requisiti sono autocertificati nel noto modulo di autocertificazione (allegato 4bis) e debbono intendersi in senso civilistico (così è per il termine fatturato) da valutare in relazione all’attività svolta.

Per tutti vale il generico requisito che l’attività deve essere danneggiata dall’emergenza sanitaria connessa all’epidemia da Covid-19.

A prescindere da questo tema non certo chiaro sotto l’aspetto legislativo, risulta molto meno opinabile il concetto che il fatturato, autocertificato e basato su dichiarazioni fiscali, bilanci o altra idonea documentazione, deve essere comunque conseguito a nulla valendo, è mia opinione, qualsiasi forma previsionale che possa essere attestata all’istituto di credito in sede di richiesta di finanziamento (ricordiamo che l’istituto di credito inserisce i dati autocertificati, dopo l’obbligatorio controllo formale, nell’applicativo del Fondo di Garanzia, il quale sulla base di essi avalla la concessione della garanzia).

Nel caso in questione i dati del professionista possono basarsi sui compensi ottenuti nel 2020 (in cui si è svolta un’attività professionale per circa metà anno), ma non su un “previsionale” incasso di compensi per il 2021. Cioè il tenore della norma non permette di accedere al finanziamento garantito sfruttando l’elemento previsionale, un po’ come si è soliti fare quando si richiede in banca un finanziamento basato sui dati reali della società ma anche su un piano di sviluppo/progetto dal quale si originerebbero dei flussi previsti di fatturato.

Di contro sarà ben possibile attingere ad un dato stimato e previsionale facendo perno, posto che si ha un dipendente, sul costo salariale (qui da valorizzare in maniera comprensiva anche di oneri sociali). Come ricordato, la spesa stimata per il personale nei primi due anni di attività è un parametro alternativo che può essere utilizzato e sembra essere, anche da un rapido calcolo, più conveniente per ottenere una cifra idonea sempre nel massimo dei 30.000 euro previsti dalla lettera m).

Se, infatti, il professionista come primo anno di attività può rientrare nel regime forfettario è ben evidente che tale spesa salariale potrebbe far ottenere un finanziamento più ampio rispetto ai parziali introiti del 2020 conseguiti e da autocertificare. Utilizzando l’autocertificazione si potrà dunque autodichiarare la stima dei costi salariali senza rischio nel caso in cui essi siano inferiori, ovviamente sempre che si tratti di stime basate su valori oggettivi e sostenibili (es. buste paga, contratto, ecc).

Trattasi sicuramente di un aiuto a tutte le attività che potranno contare, per continuare ad esistere, su fondi che pur se dovranno essere restituiti rappresentano una sorta di erogazione a lunga scadenza, a basso costo e senza garanzia.