Deduzione dai compensi delle spese

deduzione dai compensi delle spese

Come professionista, in regime di cosiddetta “flat tax”, e con tutti i requisiti richiesti, posso dedurre dai compensi in maniera puntuale la polizza per la responsabilità civile e penale che pago per esercitare la professione, la quota di iscrizione all’Ordine nonché la quota annuale per il riscatto degli anni di laurea?

Il tema dell’obbligatorietà della polizza prevista dalla legge 8 marzo 2017 n. 24 (ed entrata in vigore il primo aprile del medesimo anno) non è, in questo caso, rilevante neanche per stabilire la quota del premio connesso all’obbligo di legge e la quota aggiuntiva pagata per ulteriori coperture non strettamente obbligatorie.

Infatti se il professionista è in regime di flat tax (chiaramente al sussistere dei requisiti richiesti), la determinazione delle spese e degli oneri espressamente correlabili, anche per obbligo normativo, all’esercizio di una professione tutelata non può essere dedotta analiticamente né in maniera preventiva né dopo la determinazione del reddito imponibile.

Significa che non si può effettuare una preliminare deduzione dai compensi delle spese della polizza per responsabilità civile prevista per l’esercizio della professione, nemmeno dopo l’abbattimento dei compensi attraverso il noto meccanismo del coefficiente di redditività, in maniera presuntiva, per tener conto delle spese individuando il reddito imponibile su cui applicare l’aliquota prevista per la determinazione dell’imposta dovuta.

In questo modo già si tiene conto, in maniera forfettaria, sia della polizza obbligatoria che della quota annuale per l’iscrizione all’ordine, nonostante siano obbligatorie.

La deduzione di tali spese, come delle altre inerenti, è riservata al regime di determinazione del reddito da lavoro autonomo in maniera analitica e non forfettaria.

Eppure esiste una eccezione a tale principio che riguarda i contributi previdenziali versati per obbligo di legge, i quali potranno essere dedotti dal reddito imponibile.

In definitiva per un professionista medico, su 10.000 euro di compensi, tenuto conto del coefficiente di redditività del 78%, si avrà un reddito imponibile di 7.800 euro.

In presenza di contributi previdenziali obbligatori, supponiamo di 1.800 euro, il reddito imponibile (su cui applicare l’aliquota del 15%) sarà 6.000 (7.800 – 1.800).

Il versamento dei contributi per il riscatto degli anni di laurea non è imposto da legge ma è una scelta volontaria del contribuente.

Anche per questi non è ammessa la deduzione dai compensi al pari dei premi assicurativi o della quota per l’iscrizione all’albo appunto perché in regime forfettario.

Solo se i contributi per il riscatto della laurea superassero il reddito imponibile determinato forfettariamente, allora, l’eccedenza sarebbe deducibile dal reddito complessivo (cioè quello ottenuto come somma di tutte le tipologie di reddito) a norma dell’art. 10 del TUIR.