Ho omesso di indicare nella dichiarazione per l’anno 2014 un luogo di esercizio dell’attività professionale in quanto si trattava di una porzione dell’immobile datami in comodato dai genitori e ora l’Agenzia delle Entrate mi contesta tale omissione

1771

La dichiarazione dei luoghi ove viene svolta l’attività ai fini degli Studi di settore (Studio WK21U) è obbligatoria per tutti i luoghi ove viene esercitata a prescindere dal titolo di possesso dello studio (proprietà, locazione, comodato o leasing). Andava indicato nel quadro B del relativo modello ricordando che bisognava compilare un quadro per ogni unità immobiliare ove veniva esercitata l’attività professionale. La contestazione deve essere valutata nell’ambito del risultato complessivo e delle comunicazioni effettuate con il modello. Infatti una situazione di congruità e coerenza o meno, con l’esplicitazione o meno di giustificazioni (nelle note), può far meglio comprendere se l’errore è una mera dimenticanza o assume un profilo più sostanziale quale omissione strumentale ad “abbassare” il valore dei ricavi. La sanzione è parametrata alla maggiore imposta dovuta rispetto alla dichiarata e viene aumentata del 10% quando vi sono omissioni riguardanti dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Studi di settore. Quindi se l’Agenzia delle Entrate sta contestando una sanzione, evidentemente ritiene che l’omessa indicazione di quel luogo, all’esito degli accertamenti eseguiti nonché dei riscontri sul reale afflusso della clientela (magari anche dei giorni e delle attrezzature impiegate in quell’unità locale) non la fa ritenere ininfluente ai fini del calcolo dell’imposta dovuta.
Si ricorda che la nuova strategia del Fisco per favorire la compliance fiscale mette a disposizione dei contribuenti, da poco tempo, nel proprio cassetto fiscale le statistiche degli Studi di settore per il quinquennio 2009-2013, in modo tale che per ognuno sarà possibile navigare tra i dati dello studio di interesse, conoscere, valutare e confrontare i propri dati con quelli statistici. ●

A cura di: Carlo Pasquali