Notifica atti di accertamento e PEC

Può l’Agenzia delle Entrate utilizzare il mio indirizzo di pec, che non gli ho comunicato, per notificarmi un atto di accertamento?

In tema di notifiche le procedure sono regolate da quanto previsto dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Per i professionisti iscritti in albi (al pari di società o imprese individuali) in deroga all’articolo 149 bis del citato codice, l’ufficio può procedere a mezzo pec, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata.

Di contro, per i soggetti che non sono obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificato, tale modalità di notifica potrà essere attuata solo nei confronti di quei contribuenti che hanno fatto richiesta all’Agenzia delle Entrate di ricevere notifiche o comunicazioni agli indirizzi da loro stessi comunicati. In definitiva, se si è un soggetto obbligato a possedere un indirizzo pec (es. perchè iscritto ad un albo), automaticamente la notifica può avvenire in tale maniera anche se non lo si è comunicato al Fisco.

Si ricorda che quando un destinatario non è stato trovato all’indirizzo di residenza o domicilio fiscale, l’Agenzia delle Entrate può ricorrere a far depositare l’atto presso la “casa comunale” del relativo Comune affinchè, trascorso il relativo periodo e fatte le relative comunicazioni di avvenuto deposito, l’atto può definirsi come notificato alla parte.

La dizione di “casa comunale” coincide normalmente con quella di Municipio ma può essere anche ogni altro luogo che l’amministrazione comunale ha inteso destinare a tale funzione. In ogni caso, è una procedura cui si ricorre come estrema ratio quando non vi sono altre vie percorribili. Per tale ragione, la via telematica, sta assumendo sempre maggiore importanza vista l’evoluzione odierna di tali canali di comunicazione.