Posso accedere ai prestiti fino a 25.000 euro garantiti dallo Stato se sono in regime forfettario e su cosa devo calcolare il massimo che posso ottenere?
Il Decreto liquidità (D.L. n.23 dell’8 aprile 2020), appena convertito (con modificazioni) nella legge n.40/2020 in vigore dal 7 giugno, prevede all’art. 13 comma 1 lett.m) la possibilità anche per i professionisti di richiedere prestiti agli istituti di credito fino a 25.000 euro con la garanzia al 100% da parte del Fondo centrale di garanzia.
In sede di conversione in legge il limite è salito a 30.000 euro e possono accedervi anche associazioni tra professionisti.
Il limite individuale era fissato al 25% dei ricavi (quindi compensi per il professionista) che, in caso di regime “forfettario”, sono quelli conseguiti senza applicare l’abbattimento del coefficiente di redditività.
Il valore deve essere quello dell’ultima dichiarazione presentata e si ha tempo fino al 31.12.2020.
Chiaramente il rispetto dei parametri di accesso alla cosiddetta flat tax, tra cui ammontare di compensi non superiore a 65.000 euro, limita conseguentemente il valore massimo del prestito ottenibile (con garanzia del Fondo) a 16.250 euro.
Con la legge di conversione e le modifiche apportate vi sono alcune novità che possono essere applicate anche a chi ha ottenuto l’erogazione del prestito con il dispositivo precedentemente in vigore (D.L. 23/2020) come specifica la lettera m bis) aggiunta al comma 1 del medesimo articolo 13. In particolare:
- si fa ora riferimento, come parametro individuale massimo, al comma 1 lettera c) punti 1 e 2 e quindi non più i ricavi ma il 25% del fatturato oppure il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o ultimo anno disponibile. Una modifica che per i professionisti poco dovrebbe incidere;
- i tempi sono molto più lunghi per il rimborso del prestito e i tassi proposti, come prima, sono molto convenienti (per cui può risultare uno strumento di aiuto effettivo per far fronte ai pagamenti scaduti o in scadenza);
- gli istituti erogatori il finanziamento decidono solo sulla base dell’autocertificazione prodotta e facendo un esame formale dei requisiti (il soggetto finanziatore eroga il finanziamento senza essere tenuto a svolgere accertamenti ulteriori se non gli adempimenti antiriciclaggio – art. 1 bis appena introdotto nel D.L. liquidità).
In definitiva, ancor più di prima, tutto è basato sull’autocertificazione prodotta dal professionista alla banca che poi la inoltra, tramite applicativo, al Fondo di garanzia per l’approvazione della stessa copertura.
Alla base della concessione, oltre a una serie di requisiti morali e reddituali (come quello citato), è necessaria la dichiarazione che la propria attività professionale è stata colpita dall’emergenza sanitaria, cosa non difficile da dimostrare anche ex post tenuto conto che, soprattutto, gli studi odontoiatri sono stati aperti solo per le situazioni urgenti e non differibili.
Ovviamente per il soggetto in regime ordinario i limiti del prestito sono più ampi se si hanno dei compensi maggiori.