voluntary disclosure e imposte già pagate all’estero

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risposte fiscali

Ho aderito all’ultima voluntary disclosure non avendo dichiarato delle disponibilità finanziarie all’estero derivanti da reddito di lavoro autonomo per aver esercitato la professione in maniera continuativa per alcuni anni all’interno di diverse cliniche estere. È vero che non dovrò versare nuovamente le imposte già pagate all’estero?

Nella prima ipotesi della procedura di collaborazione volontaria non era previsto tale ulteriore effetto premiale che è stato inserito dall’articolo 1-ter del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96), che ha modificato l’articolo 5-octies del Decreto Legge 167/1990 (poi convertito dalla Legge 227/1990). Pur nella difficoltà della metodologia normativa si può osservare che è stata inclusa la lettera a-bis) al comma 1 dell’articolo 5-octies del Decreto Legge citato che, attraverso tale meccanismo, specifica che non si applica la disposizione dell’art.165 comma 8 del TUIR.

Infatti era proprio tale ultima previsione di carattere generale che impediva (qualora nel reddito complessivo fossero inclusi anche redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo) la detrazione delle imposte pagate all’estero, quando era stata omessa la dichiarazione dei redditi o non erano stati indicati i redditi prodotti all’estero. D’altronde essa ha lo scopo di impedire che in caso di accertamento da parte del Fisco il soggetto che ha omesso gli obblighi potesse comunque beneficiare della detrazione sulle imposte trattenute o pagate spontaneamente allo Stato estero di produzione del reddito.

Con tale ultima “apertura” il legislatore ha inteso ulteriormente ampliare gli effetti premiali per il contribuente che vuol regolarizzare la propria posizione e, quindi, spontaneamente correggere la propria omissione, permettendogli la detrazione di quanto versato all’estero per imposte equivalenti.

La stessa circolare dell’Agenzia delle Entrate, emanata in conseguenza di alcune modifiche normative (la n. 21 del 20.07.2017), spiega tale posizione ricorrendo a“principi di equità ed è coerente con i recenti interventi normativi volti ad agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente, consentendo, limitatamente alla voluntary disclosure”.

La detrazione dalle imposte dovute verrà applicata“anche agli atti non ancora definiti alla data di entrata in vigore della disposizione medesima (24 giugno 2017), emanati in relazione alla precedente edizione della procedura di collaborazione volontaria; resta invece normativamente precluso in ogni caso il rimborso delle imposte già pagate”. Quest’ultimo aspetto, in realtà, sembra più affermare un principio pragmatico per cui si vuole evitare di riaprire posizioni già definite piuttosto che un principio di equità.

Tuttavia, da un punto di vista pratico, il calcolo della maggiore imposta dovuta a seguito dell’adesione alla voluntary disclosure dovrà essere fatto deducendo da quella calcolata quella corrisposta allo Stato estero quale imposta a titolo definitivo sui redditi prodotti in tale Stato così ottenendo la maggiore imposta.

Essa dovrà essere autoliquidata e versata dal contribuente con le connesse sanzioni entro il 30 settembre 2017 anche se, qualora non effettuato (o se il versamento fosse carente), si potrà beneficiare comunque di un pagamento “agevolato” secondo uno schema di riduzioni delle sanzioni minime.