Le novità fiscali all’orizzonte per il 2017

controlli del fisco

Anche il 2017 sarà un anno particolarmente ricco di novità fiscali, alcune positive ed altre negative, che avranno impatto sull’attività degli studi e su tutti i contribuenti in genere.
Le novità sono già state introdotte dalla Legge n. 193 del 22.10.2016 e lo saranno dalla legge di Stabilità 2017 (alla data di redazione del presente articolo ancora in forma di disegno di legge, quindi oggetto di potenziali aggiustamenti e modifiche).
Tra le tante novità introdotte, alcune delle misure sono riedizioni o proroghe di agevolazioni già previste per l’anno 2016 che in alcuni casi hanno visto piccole modifiche e variazioni.
Come sempre lo scopo del presente articolo è quello di fornire una prima informazione per consentire all’odontoiatra di approfondire ulteriormente eventuali argomenti di interesse.
In virtù dei numerosi argomenti procediamo quindi con l’esposizione, con il solito taglio pratico e sintetico, delle principali novità di interesse per il mondo del dentale, con l’indicazione anche di un giudizio di merito.

Sono stati rinnovati i “super ammortamenti”

Una delle misure fiscali più interessanti contenute nella Legge di Stabilità dell’anno scorso è stata quella relativa ai cosiddetti “super ammortamenti”. Visto il successo già dimostrato dell’agevolazione, il legislatore ha deciso di prorogare l’efficacia per tutto l’anno 2017. Pertanto, vi sarà piena continuità per i beni strumentali materiali acquistati nell’anno 2017, così come nel 2016, salvo l’unica eccezione di cui si parlerà fra poco.
Ricordiamo che l’agevolazione vale per i professionisti, per gli studi associati nonché per i centri dentali che effettuano investimenti in beni strumentali (ad esempio, il riunito, il radiografico o la TAC) nel corso del 2017 (qualora l’acquisto sia stato effettuato ancora nel 2016 si godrà dell’agevolazione già dall’anno precedente). Chi effettuerà l’acquisto di tali beni (sono esclusi i beni immateriali, quali il software ad esempio) potrà beneficiare, ai fini dell’ammortamento, di una maggiorazione del 40%. Nella tabella forniamo un esempio per chiarire meglio l’agevolazione.
Ricordiamo ancora che questa è applicabile solo in caso di acquisto di beni strumentali nuovi (non devono quindi essere mai stati usati prima). Per quanto riguarda i beni acquisiti attraverso un contratto di leasing, lo stesso potrà godere dei super ammortamenti solo se avrà natura finanziaria (c.d. leasing finanziario, che prevede un riscatto del bene alla fine del contratto). Sono pertanto esclusi dall’agevolazione i beni materiali acquisiti attraverso contratti di locazione operativa o noleggio operativo.
Altra importante esclusione è rappresentata dalle autovetture e dai motocicli che abbiano deducibilità fiscale limitata (come nel caso dell’attività odontoiatrica), i quali, per il 2017 sono stati esclusi dall’agevolazione (che invece rimane valida per gli acquisti effettuati entro il 2016, a condizione che il bene sia stato consegnato entro il 31.12.2016).
Si ricorda invece che la durata del periodo di ammortamento non varia in virtù della agevolazione in commento.
La scadenza per usufruire dell’agevolazione viene quindi prorogata alla fine dell’anno 2017 e, a tal fine, si dovrà fare riferimento alla data di consegna o spedizione del bene.
Infine ricordiamo, per chi ancora fra gli odontoiatri fosse influenzato nelle proprie decisioni quotidiane da questo strumento di controllo, che l’agevolazione non avrà alcun effetto negativo in tema di studi di settore.

Giudizio
Positivo. L’agevolazione, che è di facile applicazione ,ha rappresentato un utile incentivo l’anno passato, pertanto la proroga non può che essere accolta con favore. Questa opportunità di riduzione del carico fiscale rappresenta quindi una buona occasione per chi volesse rinnovare la tecnologia del proprio studio.
Nota specifica
È stata anche introdotta una ulteriore agevolazione, principalmente rivolta al settore industriale e di macchinari altamente complessi, che prevede il cosiddetto iper-ammortamento ossia un’agevolazione identica a quella del super ammortamento che però innalza la percentuale di maggiore deduzione invece che del 40% a quella più alta del 150% e rende pertanto il tutto ancora più interessante. Questa agevolazione influenza davvero la convenienza nell’effettuare investimenti in certi beni strumentali, tuttavia, le categorie di beni agevolabili sono state strettamente circoscritte alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese, secondo il piano Industria 4.0. Pur attendendo chiarimenti e interpretazioni ufficiali a riguardo, sembrerebbe che il semplice software gestionale dello studio odontoiatrico non possa rientrare in tali beni, mentre forse vi è qualche speranza in più per strumentazioni più complesse quali ad esempio lo scanner digitale intraorale.

La rottamazione delle cartelle: a chi interessa e come funziona

Ha avuto grande rilievo mediatico un provvedimento battezzato come “rottamazione delle cartelle” anche insieme alla sbandierata abolizione di Equitalia, che in realtà non rappresenta altro che una semplice riorganizzazione della macchina pubblica per incassare e riscuotere le imposte dovute che, come immaginabile, continueranno a dover essere pagate.
La rottamazione delle cartelle, per esperienza professionale, interessa una platea di operatori del settore odontoiatrico abbastanza ridotta. Tuttavia, essendo le condizioni di accesso legate a motivazioni personali e specifiche di ogni professionista, ci è sembrato doveroso e opportuno parlarne seppur in termini sintetici.
La rottamazione riguarda unicamente le varie imposte e i contributi non regolarmente pagati e già affidati all’ente preposto alla riscossione (solitamente Equitalia).
Non riguarda quindi direttamente gli avvisi di accertamento ricevuti dall’Agenzia delle Entrate, ma riguarda il passaggio successivo dove, a fronte di una richiesta dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente non abbia né pagato né fatto ricorso contro il relativo provvedimento. In tal caso la riscossione è appunto stata affidata a un ente apposito il quale ha aumentato di interessi e aggio (una ulteriore cifra specifica) gli importi originariamente dovuti.
La sanatoria riguarda quindi i ruoli (le c.d. cartelle, semplificando) generati da qualsiasi ente impositore o ente pubblico o privato, pertanto non solo dalle Agenzie fiscali ma anche dagli enti locali, dall’INPS, dall’INAIL e dalle Casse di previdenza professionale (come ad esempio l’ENPAM) e così via.
La sanatoria permette di non versare più le sole sanzioni e gli aggi, mentre lascia invariati i tributi originariamente dovuti. Si tratta quindi di una sanatoria solamente parziale che, tuttavia, su cartelle dovute da parecchio tempo può avere certamente un interesse. La rottamazione riguarda solo chi ha ruoli (semplificando, si può dire cartelle) ricevuti dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2015.
La norma necessita ancora di interpretazioni e chiarimenti pratici che possono essere particolarmente complessi e dovranno, quindi, qualora vi sia un interesse da parte del lettore, essere approfonditi con il proprio Commercialista di fiducia.

Giudizio
Positivo. Spesso chi si trova a finire nelle “mani di Equitalia” versa in una situazione di crisi particolare, anche in virtù di interessi e altri importi che vanno ad accrescere imposte e contributi non pagati entro i termini stabiliti. Pertanto, questo provvedimento, non annullando le imposte originarie ma solamente sanzioni e interessi rappresenta un potenziale aiuto che non incrina un rapporto di equità con gli altri contribuenti che hanno pagato regolarmente quanto dovuto nei termini stabiliti. Al di là però della portata mediatica del provvedimento, bisognerà valutare caso per caso in cosa si sostanza l’effettivo risparmio, per valutare la concreta convenienza dell’adesione all’opportunità in commento.

Profonda revisione, al limite dell’abolizione, degli Studi di Settore

Per motivi non sempre logici, il mondo dentale è sempre stato molto attento e, in alcuni casi anche fin troppo, al tema degli studi di settore. Per molto tempo una semplice e lieve non congruità ha rappresentato per molti una circostanza da evitare ad ogni costo, forse anche perché mal consigliati. Da parte nostra, da ormai più di un decennio, abbiamo sempre sostenuto che lo strumento dello studio di settore fosse sì in grado di fornire una indicazione su eventuali situazioni di anomalia, ma non dovesse mai essere usato in via più o meno automatica per generare un accertamento. Come più volte scritto sulle pagine di questa rivista, trattandosi di una presunzione semplice, era necessario da parte del Fisco fornire altri elementi che concordassero nel dimostrare una eventuale evasione da parte del contribuente.
Ciò detto, lo studio di settore rappresentava comunque una potenziale arma di accertamento da parte del Fisco che poteva tradursi in recuperi di imposte non veritieri e, a volte, nemmeno verosimili.
Pare che ora, quantomeno dal periodo di imposta 2017 gli studi di settore saranno stravolti, con una loro forte riduzione sotto il profilo dello strumento accertativo. Non verranno del tutto accantonati ma saranno semplificati, così pare, e trasformati da strumento di controllo e repressione dell’evasione a strumento che dovrebbe stimolare la c.d. compliance, ossia il rispetto spontaneo della normativa fiscale, da parte dei contribuenti.
Dovrebbero quindi essere introdotti degli specifici indicatori sintetici di “affidabilità fiscale” che porteranno vantaggi i quali saranno concessi solamente ai contribuenti considerati affidabili. Questi vantaggi potrebbero essere l’esclusione da tipologie di controllo o la riduzione degli anni fiscali ancora controllabili. Tuttavia, i dati su cui si baserà questa affidabilità fiscale, seppur semplificati, saranno sempre i dati ad oggi utilizzati per i singoli studi di settore.
Altro tema importante è relativo invece alla cancellazione delle disposizioni che consentono l’utilizzo dello strumento degli studi di settore ai fini dell’accertamento, seppur con regole e i limiti precisi. Questa novità rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana in quanto gli strumenti non potranno più essere utilizzati per determinare una cifra ipoteticamente evasa, bensì serviranno solo come strumento di indicazione al Fisco per decidere di controllare e chi no. Sull’entrata in vigore di questa novità i tempi non sono ancora certi, ma non dovrebbero essere eccessivamente lunghi e la perdita della validità degli accertamenti fiscali sarà contemporanea all’adozione dei suddetti indici di affidabilità fiscale, che avverrà con l’approvazione di un apposito Decreto ministeriale.
Sembra pertanto che gli studi di settore non andranno del tutto in soffitta, ma verranno utilizzati per finalità diverse come indicatori generici di rispetto delle normative fiscali pur senza che questo abbia una valenza vera e propria nel determinare il quantum dell’evasione che viene poi contestata al contribuente. Può sembrare una differenza sottile ma, in virtù della nostra esperienza pratica nel mondo dei controlli fiscali, possiamo concludere che non lo sia affatto.

Giudizio
Positivo. Lungi da noi dare ora, in sede di sua abolizione, troppa importanza a uno strumento molto spesso utilizzato in maniera distorta e non corretta dall’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, la sua conversione da strumento di accertamento, seppur con tutti i suoi limiti, in strumento meramente statistico ed in grado di fornire un’indicazione generale in termini di affidabilità fiscale del contribuente non può che essere accolta con favore. Negli anni infatti lo studio di settore si è dimostrato poco attendibile specialmente per le attività professionali, caratterizzate, per loro natura, da specificità e personalità molto marcate, che quindi rendono difficili e spesso sbagliate delle medie di settore.

Riapertura della procedura di voluntary disclosure

La seconda metà dell’anno 2015 e la prima metà dell’anno 2016 sono state fortemente interessate, specialmente nelle regioni del Nord Italia, dalle procedure di regolarizzazione dei capitali detenuti all’estero, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale.
La possibilità concessa dal legislatore, seppur riguardante un numero abbastanza ridotto di contribuenti, ha interessato fortemente chi volesse regolarizzare le proprie posizioni, in virtù di un altissimo incremento dei rischi di detenzione non regolare di capitali all’estero.
Per gli ultimi mesi del 2016 e la prima metà del 2017 è di nuovo possibile accedere a questo tipo di procedura che riguarderà sempre la parte internazionale, nonché anche eventuali irregolarità compiute rispetto alla normativa fiscale nazionale.
L’occasione per mettersi in regola può pertanto riguardare anche le violazioni commesse rispetto alla normativa fiscale nazionale.
Come già sottolineato nella passata edizione i costi della regolarizzazione variano tantissimo da caso a caso, e salgono particolarmente dove vi sia stata una effettiva evasione di imposta.
La nuova procedura di collaborazione volontaria potrà essere attivata entro il 31 luglio 2017 con eventuali integrazioni da presentarsi entro il 30 settembre 2017.
Sono previste delle particolarità per la regolarizzazione del denaro contante, quali l’obbligatorio versamento su un conto corrente appositamente dedicato e una certificazione sull’origine lecita (rispetto a reati penali) del contante, salvo che per il fatto che lo stesso sia il frutto di evasione. Identico discorso vale per attività oggetto di evasione detenute presso cassette di sicurezza, che nei prossimi anni potranno essere oggetto di maggiori controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria (questo dovrebbe essere un buon motivo per spingere alla regolarizzazione di tali attività).
Ad ogni modo, questo tipo di procedure è particolarmente delicato e deve essere gestito da professionisti di fiducia ed esperti a riguardo, che soprattutto abbiano già una maturata esperienza in questo ambito, cosa non comune a tutti i commercialisti.
L’incentivo ad aderire a questo tipo di procedura è rappresentato da una riduzione sensibile delle sanzioni, seppur mantenendo invariato l’importo delle imposte non versate e ora nuovamente oggetto di regolarizzazione.
Si ricorda a riguardo che ormai i Paesi o i territori che non consentono lo scambio di informazioni di natura fiscale sono in drastica riduzione, soprattutto dopo che la Svizzera e il Principato di Monaco hanno da tempo aderito a questo tipo di trasparenza, ed è pertanto altamente probabile che il processo giunga a una conclusione completa su scala mondiale in un futuro prossimo se non imminente, come ad esempio nel caso di Panama.
Con alta probabilità, chi è interessato da questa problematica non si approccia al tema per la prima volta, ma riteniamo che questo articolo possa servire per convincersi definitivamente dell’inevitabilità e della convenienza della procedura.
Riteniamo peraltro opportuno che chiunque possieda uno o più beni all’estero, pur regolarmente segnalati nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, verifichi con il proprio Commercialista la correttezza della compilazione del suddetto quadro (viste le notevoli complessità che comporta e la difficoltà nel reperire le informazioni corrette).

Giudizio
Positivo. La possibilità di regolarizzare delle violazioni di normative tributarie viene nuovamente accolta con favore dai contribuenti. La passata edizione della voluntary disclosure è stata un grande successo in termini di gettito recuperato dal Fisco che ora prova a riaprire questa finestra temporale. Ricordiamo però l’aspetto più importante, la collaborazione volontaria non rappresenta affatto un condono fiscale, ma rappresenta un’utilissima possibilità di ridurre le sanzioni in caso di controllo.

Nuovo “l’elenco clienti e  fornitori” con invio trimestrale

Nel tentativo di contrastare i fenomeni di evasione più scorretta nonché penalmente rilevante, quali l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti finalizzate alla creazione di costi fiscali non leciti, il legislatore ha introdotto un obbligo di comunicazione trimestrale delle fatture emesse nonché delle fatture ricevute. Attraverso questo invio di informazioni che dovrà avvenire con cadenza trimestrale e non più annuale, il Fisco potrà effettuare un preciso collegamento tra chi emette le fatture e chi le riceve. La volontà di rendere trimestrale l’obbligo, che era già previsto in via annuale, moltiplica però gli invii da effettuare all’Agenzia delle Entrate aumentando la burocrazia che grava sui contribuenti.
Fortunatamente, gli odontoiatri potrebbero rientrare, almeno per quanto riguarda le fatture emesse, in una serie di esclusioni dovute alla comunicazione già effettuata annualmente delle fatture emesse ai pazienti (attraverso il sistema tessera sanitaria) o quanto meno per l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, ove questo sia possibile. Tuttavia, seppur in attesa di conferme definitive, è probabile che l’obbligo sarà vigente comunque per le operazioni passive, ossia le fatture ricevute.

Giudizio
Negativo. Il nuovo adempimento, seppur non ricada direttamente sulla struttura dell’odontoiatra, comporterà certamente nuova burocrazia e quindi nuovi costi allo studio, anche attraverso il proprio consulente fiscale. Non sono peraltro da escludere eventuali incongruenze non frutto di effettive irregolarità ma semplicemente di differenti imputazioni temporali di fatture di acquisto, che ben possono capitare nella normale operatività di uno studio. La categoria non sentiva certo il bisogno di un ulteriore adempimento burocratico, oltre a quanto già inserito in ambito di sistema tessera sanitaria. Non resta che attendere gli sviluppi pratici dell’agevolazione, nella speranza che il legislatore riveda fortemente il peso di questo nuovo adempimento e si ricreda sulla sua utilità.

Conclusioni

Le misure introdotte e in corso di introduzione da parte della Legge di Stabilità sono svariate e con segno a volte positivo e a volte negativo. Come spesso accade, per cercare quindi di sfruttare al meglio le agevolazioni previste dal legislatore sarà fondamentale il confronto con il proprio commercialista che, oltre a conoscere nel dettaglio le disposizioni normative, saprà adattarle al meglio alla realtà operativa del proprio cliente.

Alessandro Terzuolo
Umberto Terzuolo

A cura di: Studio Terzuolo-Brunero e Associati