Siete sicuri di essere al sicuro? (parte terza)

La sicurezza personale e familiare

sicurezza

L’ultimo contributo di questo focus sul tema della “sicurezza” del professionista si concentra sulla sfera strettamente personale e quindi su aspetti che sono validi anche per chi non svolge un’attività nel mondo odontoiatrico. Pertanto, le riflessioni che seguiranno possono essere di utile supporto anche per chi intravedesse forti aree di rischio per propri familiari, amici, soci o parenti.
In questo ambito, è opportuno suddividere il tema della sicurezza sotto due diverse macro categorie:

  1. la prima riguarda il tema della cosiddetta previdenza che si può suddividere a sua volta in due differenti rami:
    • la previdenza obbligatoria, ossia la propria cassa assistenziale previdenziale (Enpam in caso di medici e odontoiatri o INPS per altri soggetti non professionisti);
    • la previdenza complementare (volontaria) ossia il cosiddetto fondo pensione integrativo.
  2. La seconda riguarda la cosiddetta tutela, ossia aspetti inerenti la sicurezza fisica personale e della propria famiglia (con risvolti patrimoniali e per i propri eredi).

La previdenza

Quest’ambito di analisi riguarda quella che comunemente viene detta “pensione” ossia quell’entrata, solitamente mensile, da utilizzarsi quando si smetterà di lavorare e si avrà una notevole diminuzione del proprio reddito in virtù di raggiunti limiti di età. In quest’area vi rientrano i versamenti alla propria Cassa di previdenza obbligatoria (l’Enpam, ad esempio) e i contributi versati dai lavoratori dipendenti (ad esempio all’INPS).
L’Enpam in realtà eroga, oltre alla pensione di vecchiaia o di anzianità, anche prestazioni di natura assistenziale quali ad esempio: sussidi di invalidità e di maternità e pertanto eroga prestazioni che riguardano anche il mondo della tutela, che si tratterà in seguito.
Iniziamo ora ad analizzare il tema della previdenza obbligatoria concentrandoci sul caso di maggior interesse per i lettori di questa rivista, ossia ciò che vale per chi è iscritto all’E.N.P.A.M..
Si ricorda che le informazioni inserite nel presente contributo potranno essere soggette, nel futuro, a variazioni e ad aggiornamenti dell’età anagrafica o dei requisiti minimi di contribuzione, tuttavia si ritiene importante fare il punto della situazione attuale per offrire una prima informazione.
Va innanzitutto distinta la pensione ordinaria di vecchiaia da quella anticipata. I requisiti della prima (ordinaria) sono congiuntamente:

  • compimento di almeno 67 anni e sei mesi di età (per l’anno 2017) o di 68 anni (dal 2018 in poi);
  • almeno cinque anni di contribuzione effettiva in costanza di iscrizione all’E.N.P.A.M. oppure 15 anni di anzianità contributiva in caso di intervenuta cancellazione dall’E.N.P.A.M.
    La seconda tipologia di pensione è la cosiddetta pensione anticipata i cui requisiti sono invece:
  • il compimento di almeno 61 anni e sei mesi di età (per l’anno 2017) o di 62 anni (dal 2018 in poi);
    e congiuntamente
  • 30 anni di anzianità dalla laurea e 35 anni di contribuzione (effettiva, riscattata o ricongiunta).

È invece sempre possibile andare in pensione, al di là dell’età anagrafica, qualora si abbiano sia trent’anni di anzianità dalla laurea sia 42 anni di contribuzione (effettiva, riscattata o ricongiunta).
I conteggi per comprendere l’importo preciso della pensione che verrà erogata dall’E.N.P.A.M., così come da tutte le altre casse di previdenza, sono molto complessi e devono essere richiesti specificamente all’ente previdenziale.
Tuttavia, è opportuno segnalare che la principale differenza tra la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata, come sopra delineata, consiste in una riduzione percentuale (applicabile solo alla pensione anticipata e secondo specifici criteri e tabelle) dell’importo ordinario della pensione di vecchiaia. Tale circostanza risulta evidentemente legata a questioni statistiche connesse alla probabilità di vita media di un soggetto. Qualora si dovesse scegliere tra attendere la pensione ordinaria di vecchiaia o procedere con la richiesta di pensione anticipata, si potrà richiedere una specifica simulazione dall’ente previdenziale ragionando anche su quanto segue: l’eventualità della pensione indiretta ai superstiti o della pensione di reversibilità ai superstiti, entrambe legate al triste evento morte del medico-odontoiatra.
La morte del medico-odontoiatra ahimè può accadere sia in costanza di contribuzione, ossia quando non si è ancora andati in pensione, sia quando il medico odontoiatra sia già pensionato. Nel primo caso si parla di pensione indiretta ai superstiti, mentre nel secondo caso si parla di pensione di reversibilità ai superstiti. Salvo l’importo della pensione stessa, che varierà in virtù dell’ammontare dei contributi versati e del periodo in cui il medico-odontoiatra ha pagato gli stessi, il meccanismo di percentuale spettante ai vari eredi è identico e funziona con le seguenti percentuali. Le percentuali indicate, che variano in virtù della tipologia di eredi, riducono l’ammontare della pensione che sarebbe spettata professionista:

  • solo il coniuge 70%;
  • coniuge +1 figlio 60% +20%;
  • coniuge +2 figli 60% +40%;
  • solo un figlio 80%;
  • due figli 90%; tre o più figli 100%;

Per quanto riguarda la percentuale spettante al figlio o ai figli, si segnala che la stessa è valida fino al raggiungimento del 21° anno di età, oppure fino al 26° anno di età qualora i figli siano studenti.

Previdenza integrativa

Trattata la previdenza obbligatoria, ci occuperemo ora della previdenza complementare ossia di una materia spesso inquadrata sotto il nome di fondi pensione integrativi. Va innanzitutto chiarito che questa seconda categoria riguarda forme di contribuzione assolutamente volontaria che quindi si rimette alla libera scelta del medico-odontoiatra anche in riferimento a suoi familiari eventualmente a carico (ossia con un reddito annuo inferiore o pari a 2.840,51 euro).
Lo scopo, in questo caso, è quello di versare quanti più contributi possibili nel momento in cui il professionista percepisce un buon reddito, con lo scopo di avere in futuro un modo per integrare al rialzo il proprio reddito che sarà garantito, una volta smesso di lavorare, unicamente dalla pensione derivante dall’E.N.P.A.M. e da risparmi accumulati. Accantonare già ora annualmente liquidità in un fondo pensione integrativo consente un beneficio in termini di rendita vitalizia o di riscatto del capitale versato negli anni e a sua volta investito in strumenti finanziari (che quindi si spera abbiano garantito un incremento, anche sensibile nel tempo del capitale investito).
Poiché il tema del mantenimento di un buon tenore di vita una volta conclusa la propria attività lavorativa è di interesse sociale per una comunità, il legislatore ha concesso allo strumento del fondo pensione integrativo una serie di vantaggi sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista giuridico.
Partiamo dai vantaggi fiscali che vengono riepilogati in ordine di importanza di seguito:

  • deducibilità dal reddito imponibile fino a € 5.164,57. Questa agevolazione significa che è possibile ridurre il proprio reddito in virtù dei versamenti effettuati al fondo pensione integrativo entro la cifra massima indicata. Qualora si versi di più al fondo pensione il vantaggio fiscale rimarrà lo stesso, ma entro il massimo detto. Pertanto, viste le aliquote crescenti al crescere del reddito che arrivano fino al 43% (oltre a dover aggiungere le “addizionali comunali e regionali” che, pur variando sul territorio nazionale, si attestano intorno al 2% complessivo di ulteriore prelievo fiscale), l’accantonamento al fondo pensione integrativo sarà tanto più conveniente quanto più alto sarà il reddito e potrà comportare un risparmio fiscale netto massimo intorno ai € 2.150 (5.000 € di versamento per 43% di aliquota fiscale).
  • Le somme versate nel fondo pensione integrativo sono esenti dall’imposta di successione qualora il soggetto che ha accantonato la liquidità venga successivamente a mancare.
  • La liquidità investita nello fondo pensione integrativo non è soggetta all’imposta di bollo sulle attività finanziarie, una piccola patrimoniale introdotta dall’allora governo Monti, che oggi ammonta annualmente allo 0,2% del capitale investito in strumenti finanziari.

Sul fronte dei vantaggi non di natura fiscale, si sottolinea che le cifre versate in fase di contribuzione al fondo pensione integrativo sono impignorabili e insequestrabili per legge.
Per contro, le cifre versate al fondo pensione integrativo prima del raggiungimento di requisiti anagrafici per la pensione non potranno essere ritirati se non in casi particolari detti “anticipazioni”. Semplificando per esigenze di brevità, la normativa in merito prevede la possibilità di richiedere anticipazioni per le seguenti esigenze:

  • fin dal primo anno di contribuzione fino al 75% dell’importo versato per spese sanitarie conseguenti a gravi situazioni;
  • dopo 8 anni di adesione al fondo pensione integrativo, fino al 75% dell’importo versato per l’acquisto/ristrutturazione della prima casa;
  • sempre dopo 8 anni di adesione al fondo pensione, fino al 30% dell’importo versato per ulteriori esigenze.
    Ritornando infine su un aspetto prettamente fiscale, va per completezza sottolineato che, una volta raggiunti i requisiti anagrafici di maturazione della pensione o in virtù delle suddette “anticipazioni”, le somme che il fondo erogherà (a chi le ha accantonate) sia in forma di capitale sia in forma di rendita vitalizia saranno tassate a titolo definitivo con un’aliquota pari al 15% (al di là dell’importo) per la sola quota dedotta, ma tale aliquota decrescerà sino al 9% minimo (al di là dell’importo) a seconda dell’anzianità del periodo di accantonamento al fondo pensione (la tassazione si riduce dello 0,3% all’anno dopo i primi 15 anni di contribuzione).
    Per concludere, l’utilità del fondo pensione integrativo non va sottovalutata vista la probabile riduzione, nei prossimi anni, delle pensioni erogate dagli Enti di previdenza obbligatoria (come, ad esempio, INPS, Enpam, etc.). Per mantenere il proprio tenore di vita in futuro, quindi, è opportuno, da subito, ragionare attentamente sulla possibilità di ricorrere a fondi pensione integrativi (non obbligatori) che, come detto, permettono anche risparmi fiscali, benché non vada dimenticato che, salvo i casi di anticipazione suddetti, i soldi investiti in un fondo pensione non sono di libera disponibilità immediata.

La tutela

L’area della tutela suscita spesso reazioni psicologiche opposte:

  • da un lato vi è chi si preoccupa degli eventuali rischi e decide di provare a gestirli attraverso i vari strumenti assicurativi, pur rinunciando a un po’ di soddisfazione economica nell’immediato;
  • dall’altro vi è chi, magari per scaramanzia, preferisce non affrontare il tema, fingendo che questi rischi non esistano salvo poi, in casi sfortunati, trovarsi a gestire le spiacevoli conseguenze, anche economiche, del mancato comportamento previdente.

Nell’ambito della tutela rientrano le polizze assicurative finalizzate a ridurre categorie di rischi della più svariata natura: polizza sanitaria, polizza infortuni, polizza vita, polizza incendio (per gli immobili), polizza di responsabilità civile e professionale, etc..
Come in parte già accennato nel precedente contributo, chi svolge un’attività professionale che comporta dei rischi dovrebbe valutare attentamente anche l’utilizzo di strumenti di protezione del patrimonio (di cui si è già parlato in passato sulle pagine di questa rivista) quali il fondo patrimoniale, il trust o alcuni tipi di polizza assicurativa.
Procedendo per gradi, un soggetto che abbia degli eredi quali coniuge, compagna o compagno o figli non in grado di provvedere in piena autonomia a se stessi, dal punto di vista economico, dovrebbe preoccuparsi di stipulare una polizza vita che consenta, in caso ahimè di suo decesso, di non dover lasciare agli eredi anche la preoccupazione economica conseguente al lutto appena subito. Tale ragionamento vale a maggior ragione qualora il soggetto abbia contratto dei debiti con il sistema bancario, o con altri soggetti di qualsiasi tipo, perché tali debiti si trasmetteranno agli eredi stessi. Fortunatamente capita ormai quasi sempre che i nuovi mutui bancari siano in qualche modo assistiti da una polizza vita, riferita alla vita del debitore, che garantisca il pagamento del mutuo contratto anche in caso di premorienza del debitore.
Inoltre, soprattutto per chi svolge lavori comunque legati alla forma fisica o all’abilità manuale è importante considerare il fatto che uno sgradito infortunio potrebbe pesare anche gravemente sulla propria indipendenza economica e pertanto sarebbe opportuno stipulare una corretta polizza infortuni. Come spesso accade nell’ambito assicurativo al fine di ottimizzare il prezzo del premio da pagarsi ogni anno, è opportuno modulare sia la franchigia sia il massimale alle proprie specifiche condizioni.
La “lungimiranza” di chi si vuole tutelare al massimo può giungere fino alla c.d. polizza sanitaria che permette, destinando cifre spesso non irrisorie, di liberarsi però dal problema economico in caso di cure mediche costose per sé e per la propria famiglia.
Sul tema della tutela inoltre è giusto evidenziare come la stessa E.N.P.A.M. preveda una pensione di invalidità specifica per il medico-odontoiatra che risulti inabile, in modo assoluto e permanente, all’esercizio dell’attività professionale, secondo i criteri previsti per la pensione ordinaria, seppur con alcuni correttivi tecnici a favore del soggetto invalido.
Per concludere inoltre sul tema delle assicurazioni è interessante porre in luce due aspetti delle polizze vita:

  • l’impignorabilità prevista dall’articolo 1923 del codice civile dei premi pagati all’assicurazione (a condizione che la causa legata al rischio morte sia effettiva);
  • l’esclusione dall’imposta di successione e donazione delle polizze suddette.

Nella recente prassi finanziaria si sono poi affermate polizze vita collegate a investimenti di natura finanziaria che, qualora la componente di rischio vita sia effettiva, consentono di fornire soluzioni interessanti riducendo in parte il rischio finanziario a carico dell’assicurato, pur mantenendo i vantaggi sopra riportati.

Conclusioni

Con questo articolo si conclude il ciclo di riflessioni sul tema, molto ampio, della sicurezza intesa sotto i vari profili che abbiamo cercato di delineare, seppur sinteticamente, sulle pagine di questa rivista. Come spesso capita, il compito di chi scrive è di informare il lettore il più possibile, facendolo riflettere e, nel migliore dei casi, aprendogli gli occhi su problematiche che non aveva precedentemente considerato, provando anche a fornire le relative soluzioni, ove possibili.
La sicurezza è l’esito di un processo difficile ma doveroso di comprensione delle varie aree di rischio, che una volta esplorate dovranno essere gestite al meglio, cercando di ridurre gli effetti di possibili eventi negativi. Solo così si avrà un po’ più di sicurezza e ci si potrà dedicare con più serenità alla propria attività professionale, imprenditoriale, o semplicemente alle proprie passioni e ai propri affetti.
L’approccio mentale che riteniamo opportuno consigliare è quello di occuparsi dei possibili problemi prima che questi si verifichino e sia quindi troppo tardi, pertanto ci sembra proprio il caso di concludere con il noto proverbio “prevenire è meglio che curare”.