Abuso di esercizio di professione: depenalizzazione del reato

Abuso di esercizio di professione

Con la Legge 67/2014, si è provveduto a rivedere alcuni reati contemplati dal Codice Penale, che sono stati così depenalizzati. In tal modo, attraverso il Decreto Legislativo di attuazione della Legge delega 67/2014 varato dal Consiglio dei Ministri, tanti illeciti penali sono divenuti illeciti amministrativi.
Ben 112 reati non faranno più andare in carcere chi li commette. Trovano spazio reati commessi contro la persona, quali la lesione personale semplice, l’aver preso parte a risse con morte o lesione di qualcuno, l’omicidio colposo semplice, l’omissione di soccorso e reati societari che vanno dal falso in bilancio all’impedito controllo della formazione fittizia di capitale. Incluse in questa lunga lista anche alcune ipotesi di illecito fallimentare, come la bancarotta semplice e l’omessa dichiarazione dei redditi o l’infedele dichiarazione, il danneggiamento, l’omissione di ritenute, la violazione di domicilio, il rifiuto e l’abuso di atti d’ufficio. Ma anche l’incesto, l’occultamento dei cadaveri, il possesso o la fabbricazione di documenti di identificazione falsi.
Vengono comunque fatte delle precisazioni, ovvero, l’istituto, costruito quale causa di non punibilità, consentirà una più rapida definizione, con decreto di archiviazione o con sentenza di assoluzione, dei procedimenti iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso fatti di penale rilievo caratterizzati da una complessiva tenuità del fatto, evitando l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi laddove la sanzione penale non risulti necessaria. Resta ferma la possibilità, per le persone offese, di ottenere serio ed adeguato ristoro nella competente sede civile. L’attuazione della delega consentirà ragionevolmente, nel breve periodo, di deflazionare il carico giudiziario restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità.
Tuttavia si precisa come per reati particolarmente gravi, per esempio l’omicidio colposo, il furto, lo stalking, la corruzione, la truffa ed il maltrattamento di animali, occorra fare riferimento alla lettera m) dell’art. 1 della Legge delega 67/2014 e si debba “escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”.
Il tutto dovrebbe consolarci se si pensa che, fra tutti questi reati, depenalizzati malgrado l’inasprimento di pene e sanzioni ripetutamente invocato ormai da anni a gran voce da tutte le Professioni, il Consiglio dei Ministri ha inserito “l’Abusivo esercizio di una professione” – art. 348 c.p.
Si parva licet componere magnis
(Virgilio, Georgiche, IV, 176).

Antonella Abbinante
Consigliere Culturale AIDI