Contrasto al tabagismo: dal 2 febbraio in vigore nuove disposizioni

Sigaretta
Sigaretta

A proposito di contrasto al tabagismo, uno dei principali fattori di rischio per le patologie orali, entrano in vigore il 2 febbraio 2016 una serie di misure che vanno nella direzione di una più efficace protezione dei cittadini dai gravissimi danni alla salute causati dal consumo di prodotti del tabacco e dall’esposizione al fumo passivo.

 

Principali novità

 

  • Introduzione sulle confezioni di sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua delle “avvertenze combinate” relative alla salute: testo, fotografia a colori e numero del telefono verde anti-fumo (800.554.088). Le avvertenze occuperanno il 65% del fronte e del retro delle confezioni e dell’eventuale imballaggio esterno;
  • divieto di additivi che rendano più “attrattivo” e “più nocivo” il prodotto del tabacco (es: caffeina, vitamine, coloranti delle emissioni, nonché additivi che facilitino l’inalazione o l’assorbimento di nicotina e che abbiano proprietà cancerogene, mutageniche o tossiche);
  • abolizione dei pacchetti da 10 sigarette e delle confezioni di tabacco da arrotolare contenenti meno di 30 grammi di tabacco;
  • divieto di utilizzare nell’etichettatura elementi promozionali e fuorvianti, come riferimenti a benefici per la salute o per lo stile di vita, ad un gusto o un odore, etc;
  • divieto di apporre sulle etichette informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, ritenute ingannevoli per il consumatore che, nel confronto tra più prodotti, tende a preferire quello con minori quantità di tali sostanze, ritenendolo meno nocivo;
  • divieto di “aromi caratterizzanti” nelle sigarette e nel tabacco da arrotolare. Per “aromi caratterizzanti” si intendono: odori o gusti chiaramente distinguibili, dovuti a un additivo o a una combinazione di additivi, come: frutta, spezie, erbe, etc;
  • divieto di vendita a distanza transfrontaliera (on line) ai consumatori di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina.

 

Nuove disposizioni e nuovi obblighi

 

Sono state, inoltre, introdotte alcune disposizioni per assicurare la maggior protezione possibile per i minori, e ridurre l’accettabilità sociale di tale comportamento.

  • Divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco di nuova generazione;
  • divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza;
  • divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia;
  • inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori;
  • verifica dei distributori automatici, possibilmente al momento dell’installazione e comunque periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell’età dell’acquirente.

 

Misure relative alle sigarette elettroniche con nicotina

 

  • Divieto di vendita ai minori di 18 anni di sigarette elettroniche e di liquido di ricarica con presenza di nicotina, già precedentemente disposto da un’ordinanza del ministro della Salute;
  • introduzione di requisiti di sicurezza per le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, a prova di bambino e di manomissione, corredati da un “foglietto illustrativo”, contenente istruzioni d’uso, controindicazioni, informazioni su eventuali effetti nocivi.