La Corte di Cassazione sull’inadempienza vaccinale

Cassazione

Come riportato da FNOMCeO, la Corte di Cassazione (sentenza n. 34273/2022) conferma la legittimità di sequestro dello studio dentistico del professionista indagato per il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 cod. pen.).

Ciò si realizza nel caso in cui il professionista abbia continuato ad esercitare nonostante la sospensione dall’Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri per inosservanza dell’obbligo vaccinale COVID 19.

La decisione deriva dal quadro legislativo conferito dal decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID 19”. Il decreto prevede la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per inosservanza dell’obbligo vaccinale (art. 4, comma 1). In aggiunta, la violazione dell’obbligo durante lo svolgimento dell’attività lavorativa prevede sanzioni pecuniarie dai 600 a 1500 euro (art. 4-ter).

La sentenza n. 34273/2022 concerne il giudizio del Tribunale del riesame di Forlì, il quale aveva confermato la validità del decreto di sequestro (1° aprile 2021, n. 44). Il professionista in questione, sanzionato dal Tribunale del riesame di Forlì, ha deciso di ricorrere per cassazione impugnando la violazione del principio di specialità previsto all’art. 9 della legge n. 689 del 1981. L’Art. 9 prevede che:

“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica la disposizione speciale.”

Il ricorrente si è appellato alla Corte di Cassazione sostenendo che la sanzione amministrativa prevista dall’art. 4-ter del decreto legge n. 44/2021 sarebbe stata applicabile in luogo di quelle stabilite dal codice penale per esercizio abusivo della professione. In tal caso, si prevederebbe per il professionista in violazione: reclusione da 6 mesi a 3 anni, sanzione pecuniaria dai 10.000 ai 50.000 euro, interdizione dalla professione da 1 a 3 anni, oltre che la confisca dei beni destinati alla commissione del reato.

La Corte di Cassazione ha rilevato che l’art. 4-ter del decreto legge n. 44/2021 presuppone lo svolgimento di un’attività lavorativa compiuta in violazione dell’obbligo vaccinale “prima della sospensione dall’albo professionale”. La condotta regolamentata dall’art. 348 del codice penale si riferisce invece al periodo temporale posteriore alla sospensione, quando il professionista era già temporaneamente impossibilitato allo svolgimento dell’attività professionale.

Secondo la Corte quindi, il sequestro preventivo dello studio al professionista in violazione del decreto legge (1° aprile 2021, n. 44) non costituisce violazione delle norme in tema di contenimento del contagio nel caso in cui il professionista abbia comunque svolto l’attività professionale a seguito della sospensione dall’Ordine, un reato previsto dall’art. 348 c.p.

Per accedere alla sentenza integrale: https://portale.fnomceo.it/corte-di-cassazione-sent-n-34273-2022-esercizio-abusivo-della-professione-odontoiatrica/