Attività all’estero: il nuovo quadro RW

Mai come quest’anno, dai tempi dell’ultimo scudo fiscale, il tema degli obblighi dichiarativi delle disponibilità all’estero è stato così oggetto di attenzione. Se qualche mese fa, infatti, avevamo parlato di voluntary disclosure, procedura di riemersione capitali esteri non dichiarati che non è poi stata trasformata in legge, creando non pochi problemi a chi si era nel frattempo “autodenunciato” al Fisco, in questo numero della rivista affrontiamo le rilevanti novità che sono state introdotte in merito al quadro RW, sezione del “modello UNICO” dedicata alla segnalazione dei beni e delle attività finanziarie detenute fuori dal territorio dello Stato.
L’argomento è, come detto, di stretta attualità perché la prossima Dichiarazione dei Redditi, che dovrà essere predisposta nel mese di giugno, sarà la prima che vedrà applicata la nuova versione del quadro RW alla luce della modifiche apportate dalla “Legge Europea 2013” e interpretate dall’Agenzia delle Entrate con una Circolare ed un Provvedimento di fine dicembre 2013. Queste modifiche si sono rese necessarie per evitare che l’Italia fosse multata per effetto dell’ennesima procedura di infrazione comunitaria: anche la Commissione Europea aveva infatti ritenuto sproporzionate le sanzioni che colpivano chi violava le disposizione relative agli obblighi di segnalazione delle disponibilità all’estero (quadro RW).
L’obiettivo del legislatore tributario è stato quello di semplificare la modalità di compilazione del quadro RW e di ridurne l’impatto sanzionatorio, cercando però di rafforzare l’attività di contrasto all’evasione internazionale.
Addentrandoci nell’analisi delle novità, a nostro parere è opportuno anche riepilogare brevemente cos’è il quadro RW, chi deve compilarlo e quali dati bisogna indicare.
L’argomento è sicuramente molto tecnico ma, viste le rilevanti sanzioni e la frequenza di attività all’estero, ci è sembrato doveroso un approfondimento in materia.

Come è nato il quadro RW e in che cosa si è trasformato?
Questa sezione della Dichiarazione dei redditi ha avuto, almeno nelle sue prime intenzioni, una funzione meramente “segnalativa”: di fatto, non comportava la dichiarazione di un reddito su cui andare a pagare imposte. Con il passare del tempo però, in seguito anche alle difficoltà economico-finanziarie a cui il nostro Paese è stato ed è tutt’ora soggetto, il Fisco ha sfruttato quel set di informazioni che i contribuenti hanno fornito “spontaneamente” per introdurre due nuove imposte: l’IVIE, imposta che colpisce i beni immobili posseduti all’estero, e l’IVAFE, imposta che colpisce le attività finanziarie detenute all’estero.
Pertanto, da semplice quadro con funzione di informazione (per il Fisco) delle disponibilità all’estero degli italiani, è diventato una importante sezione del modello UNICO su cui andare a determinare nuove imposte.

Chi sono i soggetti obbligati a compilarlo?
Tenuti alla compilazione sono sostanzialmente tutti i contribuenti italiani residenti nel territorio dello Stato: saranno quindi soggetti a questo adempimento non solo (per una volta) i professionisti e gli imprenditori, ma anche i dipendenti o i titolari di pensione. Non dovranno invece comunicare le disponibilità estere le società di persone (salvo le società semplici) o quelle di capitali (ad esempio S.r.l. o S.p.A., forma comune in cui sono costitute le “cliniche” dentali).
La condizione prevista dalla norma che fa scattare l’obbligo è il possesso di attività estere di natura finanziaria o di natura patrimoniale.
Attenzione poi alle modalità con cui si posseggono queste attività: non rileva solo la piena proprietà ma conta, in buona sostanza, l’effettiva disponibilità dei beni o degli investimenti. Ad esempio, nel caso di immobili all’estero in cui un soggetto detenga la nuda proprietà ed un altro l’usufrutto, situazione abbastanza comune tra genitori e figli, entrambi dovranno compilare il quadro RW. Nel caso analogo di conti titoli all’estero o di altre attività finanziare detenute in comunione o cointestate (classico caso che si verifica tra i coniugi) tutti i soggetti dovranno compilare e segnalare per intero nel quadro RW l’attività finanziaria. Lo stesso dicasi per un soggetto che possieda la delega ad operare e prelevare su un conto corrente estero, pur non essendo formalmente intestato a lui, anch’esso sarà tenuto a segnalare la disponibilità delle somme depositate.
Una delle novità più rilevanti apportate dai recenti interventi normativi interessa proprio l’ambito soggettivo.
Prima delle modifiche, infatti, l’obbligo di compilazione valeva anche se le attività estere (patrimoniali o finanziarie, ergo beni o investimenti) erano detenute attraverso strutture giuridiche quali società, fiduciarie, trust o fondazioni “fittiziamente interposte”: si trattava cioè di meri “schermi formali” che celavano l’effettiva disponibilità di altri soggetti. In caso quindi di strutture giuridiche non create ad hoc (fittiziamente interposte) non si era soggetti a particolari obblighi di segnalazione.
Ora invece, con la nuova formulazione della norma, saranno tenuti a dichiarare l’attività all’estero anche i cosiddetti “titolari effettivi” ossia quei soggetti che controllano una struttura giuridica (quali ad esempio società, fiduciarie, trust o fondazioni) attraverso il possesso di più del 25% delle quote o azioni oppure quei soggetti che siano beneficiari di almeno il 25% del patrimonio. Nel calcolo delle percentuali rientrano inoltre le partecipazioni possedute anche indirettamente dal coniuge, da familiari fino al terzo grado o dagli affini fino al secondo. Attenzione infine al caso di polizze assicurative utilizzate come “contenitori” di investimenti esteri: anche in questo caso si potrebbero applicare gli obblighi di segnalazione in quanto il sottoscrittore della polizza potrebbe essere considerato titolare effettivo.
In tutti questi casi quindi, soprattutto se la struttura societaria o giuridica si trova in paesi non collaborativi (ad esempio Svizzera o Montecarlo), questa risulta essere di fatto trasparente agli occhi del Fisco: pertanto il soggetto italiano dovrà segnalare direttamente le disponibilità possedute dalla struttura societaria estera come se, in buona sostanza, fosse tutto a lui intestato.

Che cosa bisogna indicare?
La nuova versione del modulo RW non si discosta molto da quelle precedenti per ciò che concerne le attività estere da indicare. L’unica novità è l’assenza, nella maggior parte dei casi, di soglie minime al di sotto delle quali in passato si era esonerati dalla compilazione.
Riassumendo, dovranno essere indicate:
tutte le attività finanziarie detenute all’estero a prescindere dagli importi (anche per 10 euro quindi!) quali, in estrema sintesi, “investimenti” in titoli, obbligazioni o altri strumenti finanziari assimilabili, metalli preziosi (ancorché detenuti in cassette di sicurezza) e polizze assicurative;
tutti i conti correnti esteri se il valore massimo complessivo raggiunto nel corso dell’anno supera euro 10.000;
tutte le attività patrimoniali detenute all’estero a prescindere dagli importi quali, in estrema sintesi, beni immobili, oggetti preziosi ed opere d’arte (anche se depositati in cassette di sicurezza), imbarcazioni o altri beni iscritti in pubblici registri esteri.
Per le varie attività dovrà essere indicato il valore ad inizio ed a fine anno (o periodo di possesso se inferiore). Le attività finanziarie dovranno essere indicate al valore di mercato; in mancanza, si potrà utilizzare il valore nominale, il valore di rimborso o, ancora, il costo di acquisto. Relativamente invece alle attività patrimoniali, dovrà essere indicato il loro costo di acquisto o il valore di mercato, con delle particolarità per gli immobili situati nei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo.

Sanzioni
Anche il capitolo sanzioni è stato interessato dalla “riforma” del quadro RW. In caso di mancata compilazione o errata indicazione delle attività estere da segnalare, la “multa” comminata oscillerà da un minimo del 3% ad un massimo del 15% del valore dell’attività omessa o erroneamente comunicata. Le sanzioni sono raddoppiate (dal 6% al 30%) nel caso in cui le attività siano detenute in Paesi non collaborativi, nuovo appellativo dei meglio conosciuti Paesi “black list”. Relativamente a quest’ultimo caso, è importante segnalare che è stata eliminata la cosiddetta confisca per equivalente, pena accessoria che consisteva di fatto nell’espropriazione delle attività estere non dichiarate.
Infine, è stata introdotta la possibilità di pagare una sanzione ridotta di euro 258 in caso di presentazione tardiva del quadro RW entro i 90 giorni rispetto alla scadenza ordinaria che, solitamente e salvo modifiche, coincide con il 30 settembre di ogni anno.

Conclusioni
Come si evince, il tema risulta essere molto complesso ed in costante evoluzione. Alla luce inoltre delle sanzioni che potrebbero avere degli effetti pesanti in caso di violazioni commesse su più anni, si raccomanda un confronto approfondito sul tema con il proprio commercialista al fine di analizzare tutte le possibili “sfaccettature” e peculiarità della propria situazione e poter iniziare, con congruo anticipo, la raccolta delle informazioni da segnalare nel quadro RW.

Alessandro Terzuolo
Umberto Terzuolo

A cura di: Studio Terzuolo-Brunero & Associati