La Dichiarazione dei redditi 2022 per il 2021, l’anno della ripartenza

Con l'avvicinarsi del periodo estivo, diventa sempre più prossimo il tax day per il pagamento delle imposte sull’anno 2021: tra fine giugno e fine agosto scadono, infatti, i due termini per il pagamento delle imposte relative al 2021 e degli acconti per l’anno 2022.

A differenza dello scorso giugno, però, l’annualità da prendere in esame non è stata oggetto di misure emergenziali di particolare entità o di sospensioni nei pagamenti per contenere gli effetti della crisi economica legati alla pandemia.

Il 2021 è stato per molti contribuenti, in particolare per l’odontoiatria, l’anno della ripartenza, in cui si è lavorato molto, sebbene con una serie di misure precauzionali e qualche stop forzato nonché con alcune difficoltà organizzative legate ai contagi, recuperando i punti perduti in termini di crescita. Questi effetti positivi sull’andamento dei singoli studi hanno però delle importanti percussioni in termini di pagamenti d’imposta: come infatti i lettori abituali di questa rubrica ricorderanno, nell’anno solare 2022 vengono pagati i saldi relativi alle imposte 2021 e i primi due anticipi per il 2022. Come più volte abbiamo segnalato, infatti, una crescita reddituale da un anno all’altro ha un effetto negativo particolarmente rilevante dal punto di vista finanziario nell’anno successivo a quello di crescita stessa per via, appunto, del meccanismo di corresponsione delle imposte (saldi e acconti). Contestualizzando questo “assioma”, per moltissimi studi vi è stato un forte incremento degli utili nel 2021 rispetto al 2020 e, pertanto, per chi non è stato previdente e non ha analizzato in corso d’opera i propri bilanci infrannuali potrebbero esserci nei prossimi mesi uscite fiscali decisamente inaspettate.

Questo approfondimento è quindi ancora più importante rispetto al passato perché il prossimo 30 giugno o, con la piccola maggiorazione dello 0,4%, il prossimo 22 agosto (il termine del 30 luglio infatti cade in un giorno festivo e pertanto è rinviato al primo giorno lavorativo che, cadendo nel mese di agosto, beneficia dello “slittamento automatico” dei termini di versamento al 22 agosto, dato che a sua volta il 20 agosto è un giorno festivo) si dovrà corrispondere il saldo di imposta relativo all’anno 2021 (al netto, come vedremo, degli acconti versati e della ritenute subite nel corso dello scorso anno) e il primo anticipo o acconto delle imposte per il 2022. Il secondo acconto sarà poi da versare entro il 30 novembre.

Come avevamo anticipato nei precedenti numeri di questa rivista, la legge di Bilancio per il 2022 ha introdotto una serie di misure con effetti positivi in termini di riduzione d’imposte, soprattutto per i liberi professionisti. Vi è stata infatti una rimodulazione al ribasso delle aliquote o percentuali di tassazione IRPEF (l’imposta che viene corrisposta dalle persone fisiche) e l’abolizione ex lege dell’IRAP a prescindere dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione. Purtroppo, però, queste disposizioni sono in vigore dal 1.1.2022 e avranno effetti positivi finanziariamente parlando per il prossimo pagamento delle imposte solamente in relazione agli acconti 2022.

Per coloro che si troveranno in situazioni di difficoltà, sarà quindi da valutare attentamente la possibilità di avvalersi dei bassissimi tassi di interesse per le rateizzazioni col Fisco e dei risibili importi delle sanzioni per le eventuali regolarizzazioni dei pagamenti effettuati oltre scadenza (il c.d. ravvedimento operoso). In un’ottica di pianificazione finanziaria, ancor più importante quest’anno, è quindi opportuno comprendere il meccanismo di determinazione del reddito su cui determinare le imposte e capire appieno da cosa derivi il quantum delle “tasse” da pagare.

Precisiamo sin da subito che oggetto di questo approfondimento sarà la Dichiarazione dei redditi della persona fisica, mentre non tratteremo gli specifici e differenti criteri di determinazione nonché le modalità di tassazione peculiari delle società (tra cui le forme più comuni in odontoiatria risultano essere le S.r.l. o le STP in forma di S.r.l.) che potrebbero essere oggetto di una futura analisi. Infine, ricordiamo che l’obiettivo principale di questo articolo è quello di chiarire, anche con esempi numerici, le modalità di determinazione delle imposte dovute, evidenziando le spese e gli oneri che legittimamente possono ridurre il proprio reddito fiscale.

Tab. 1

Come si conteggiano le imposte?

Tralasciando volutamente particolari regimi contabili agevolati (ad esempio regime “forfettario”, ormai a regime da qualche anno), il processo può essere sintetizzato come in tabella 1. Definiamo ora alcuni concetti tecnici necessari quali: reddito complessivo, oneri deducibili, oneri detraibili, aliquota % d’imposta.

1.

Il reddito complessivo

Il reddito complessivo è la somma di tutti i redditi percepiti nell’anno dall’odontoiatra. In base alla loro tipologia possiamo distinguerli tra:

a)

i redditi fondiari ossia, in sintesi, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei terreni e degli immobili. Se locati, è imponibile il 95% del canone da contratto salvo che, ricorrendone le condizioni, non si sia optato per il regime della “cedolare secca, forma di tassazione con percentuali fisse (del 21% nei casi “ordinari” o a canone libero e del 10% in caso di canoni “concordati”) particolarmente conveniente per chi possiede redditi elevati;

b)

i redditi da lavoro dipendente: in alcuni casi gli odontoiatri, oltre a lavorare presso proprio studio o come consulenti presso colleghi, svolgono anche attività all’interno di strutture pubbliche o private in cui vengono assunti come lavoratori dipendenti o assimilati. Il reddito percepito è già parzialmente tassato con le c.d. “ritenute alla fonte” operate dal datore di lavoro e di cui si ha evidenza nelle “buste paga”, ma dovrà comunque essere dichiarato al Fisco e sarà sommato agli altri redditi percepiti. Si precisa che è previsto un analogo trattamento per eventuali redditi di pensione;

c)

i redditi da lavoro autonomo: questa è la categoria principale per gli odontoiatri. Indipendentemente dal fatto che l’attività professionale sia svolta individualmente o con uno studio associato, il reddito da lavoro autonomo è formato dalla differenza tra gli incassi o compensi percepiti per lo svolgimento della propria attività e le spese a quest’ultima inerenti pagate nell’anno. In questa categoria vi sono anche gli introiti fatturati con la partita IVA per l’attività di collaborazione (in gergo odontoiatrico le “consulenze”) presso altri studi o, eventualmente, presso la “propria” struttura organizzata in forma di S.r.l. o STP in forma di S.r.l.

d)

i redditi da capitale e i redditi diversi (categoria residuale): queste due tipologie, per la maggior parte degli odontoiatri, sono da considerarsi residuali. I redditi da capitale sono generalmente i proventi derivanti dagli investimenti in società di capitali (S.r.l., S.p.A., etc.) come, ad esempio, i dividendi (gli utili prodotti dalla società e distribuiti ai soci) anche se, sempre più frequentemente, questa tipologia di reddito è tassata “alla fonte” con specifiche ritenute che esauriscono il prelievo tributario. Nei redditi diversi, invece, rientrano, ad esempio, i diritti d’autore, per l’utilizzazione economica delle opere d’ingegno (come, ad esempio, le pubblicazioni o le royalties derivanti dallo sfruttamento del marchio del proprio studio registrato a nome proprio e dato in licenza alla propria S.r.l. o STP con cui si svolge l’attività odontoiatrica), nonché i redditi per attività svolte occasionalmente e le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili (non adibiti ad abitazione principale) acquistati da meno di cinque anni. Resta inteso che nel reddito complessivo sono da comprendere e dichiarare anche i redditi di fonte estera di qualunque categoria. Qualora il reddito sia già assoggettato a imposizione nello Stato estero in cui è stato percepito, salvo casi particolari, è riconosciuto in Italia un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo.

2.

Gli oneri deducibili

Questi consistono in spese che riducono direttamente il reddito complessivo (somma delle varie categorie di reddito) ma non sono relativi all’attività odontoiatrica: sono infatti collegati alla singola persona ed eventualmente alla sua famiglia.

I principali sono:

  • i contributi versati durante l’anno all’Enpam (o ad altra cassa di previdenza obbligatoria);
  • i contributi versati durante l’anno a forme pensionistiche complementari e individuali come, ad esempio, il fondo pensione integrativo (sia nella forma di fondo pensione aperto sia nella forma di piano individuale pensionistico), entro il limite di Ä 5.164,57;
  • i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro pagati a colf, baby sitter, assistenti delle persone anziane, etc., nel limite di Ä 1.549,37;
  • i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale nel limite di Ä 3.615,20;
  • le deduzioni per l’abitazione principale o prima casa;
  • gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge (non sono incluse le somme destinate al mantenimento dei figli) in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio per effetto di un decreto del giudice;
  • le erogazioni liberali a onlus, enti universitari di ricerca, istituzioni religiose, etc;
  • le spese per l’acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione con una serie di limitazioni e particolarità (da valutare con il proprio commercialista);
  • gli investimenti nelle start-up, anche in questo caso con una serie di limitazioni e particolarità (da valutare con il proprio commercialista).

3.

Le aliquote % d’imposta

Sottratti gli oneri deducibili dal reddito complessivo (formato dalla somma delle varie categorie di reddito) si ottiene il reddito netto. Questo sarà tassato ai fini I.R.Pe.F. (acronimo di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) con le seguenti aliquote % d’imposta:

  • per la quota di reddito non superiore a 15.000 Ä = 23%
  • per la quota di reddito compresa tra 15.000 Ä e 28.000 Ä = 27%
  • per la quota di reddito compresa tra 28.000 Ä e 55.000 Ä = 38%
  • per la quota di reddito compresa tra 55.000 Ä e 75.000 Ä = 41%
  • per la quota di reddito eccedente 75.000 Ä = 43%

Con un meccanismo progressivo, applicando agli scaglioni (“porzioni”) di reddito che rientrano nelle singole fasce le specifiche aliquote (percentuali), si otterrà l’imposta lorda.

4.

Gli oneri detraibili

Queste spese invece vengono direttamente sottratte (detratte) dall’imposta lorda, che si ottiene come detto applicando le aliquote di imposta appena viste al reddito netto (vedasi il processo di cui al paragrafo precedente). Su questo tema è importante ricordare una rilevante peculiarità introdotta dalla legge di Bilancio per l’anno 2020, ormai non più una novità: l’obbligo di sostenere queste spese con modalità di pagamento tracciate. Questa disposizione, in vigore dal 1.1.2020, prevede che il pagamento tracciato sia una conditio sine qua non esclusivamente per gli oneri detraibili al 19%: non vi entrano pertanto le altre tipologie di oneri, siano essi detraibili o deducibili, salvo ovviamente le detrazioni relative al comparto immobiliare che già in precedenza richiedevano particolari tipologie di pagamenti. Per mezzi di pagamento tracciati si intendono essenzialmente i bonifici bancari o postali, altri sistemi di pagamento diversi dal denaro contante quali, ad esempio, le carte di debito, le carte di credito e le carte prepagate, e ancora gli assegni bancari o circolari. Come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate nel corso del 2020, si considerano tracciati anche i pagamenti effettuati tramite app di pagamento via smartphone, a condizione che si sia in possesso dell’estratto del conto corrente su cui l’app stessa si appoggia. Infine, l’obbligo di tracciabilità si ritiene comunque soddisfatto se il contribuente è intestatario della fattura di spesa anche se il pagamento viene effettuato tramite la carta di credito di un altro soggetto (come può capitare nel caso di pagamenti effettuati dal coniuge, dai figli o ancora dai genitori), a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dallo stesso.

In base alla loro incidenza, i principali oneri detraibili possono essere suddivisi in tre grandi “categorie”:

  1. gli oneri detraibili al 19%: in questa categoria vi rientrano:
  • le spese sanitarie per prestazioni specialistiche, per prestazioni chirurgiche, per analisi, per l’acquisto di medicinali, etc., anche sostenute per familiari “a carico”, al netto di una franchigia di 129,11 Ä;
  • i premi pagati per le assicurazioni sulla vita, contro il rischio di morte ed invalidità permanente, nel limite di Ä 530;
  • gli interessi passivi derivanti da mutui contratti per l’acquisizione dell’abitazione principale (dimora abituale) nel limite di Ä 4.000,00;
  • le spese di intermediazione immobiliare finalizzate all’acquisto dell’abitazione principale nel limite di Ä 1.000;
  • le spese per gli asili nido (pubblici o privati) nel limite di Ä 632,00 per ogni figlio iscritto;
  • le spese per frequenza scolastica (sia in scuole pubbliche che private) nel limite di Ä 800,00 per ogni figlio; in questa categoria rientrano sia le scuole per l’infanzia (i c.d. “asili”), sia le scuole primarie (le c.d. “scuole elementari”), sia le scuole secondarie di primo grado (le c.d. “scuole medie”) e di secondo grado (le c.d. “scuole superiori”);
  • le spese di istruzione universitaria presso università o istituti italiani o stranieri (entro determinati limiti), anche se relative a familiari a carico;
  • le spese per l’attività sportiva praticata dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni nel limite di Ä 210,00 per ogni soggetto;
  • le spese veterinarie nel limite di Ä 550 sulla parte eccedente la franchigia di Ä 129,11;
  • le spese funebri sostenute nel limite di Ä 1.550,00.
  1. Gli oneri detraibili al 50% (in 10 anni): in questa tipologia rientrano tutte quelle spese di recupero del patrimonio edilizio ossia le spese manutenzione straordinaria (o di risanamento conservativo o, ancora, di ristrutturazione) delle singole unità abitative e le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria (o di risanamento conservativo o, ancora, di ristrutturazione) per le parti comuni degli edifici residenziali. Il tutto, però, a condizione che venga seguita una particolare procedura: è quindi opportuno confrontarsi con il proprio commercialista. Il limite di spesa è di Ä 96.000 per ogni singola unità abitativa. Tale agevolazione vale anche nel caso di acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati entro specifiche tempistiche.
  2. Rientrano inoltre in tale tipologia le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. “bonus arredamento”). La detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, presenta un limite massimo di 16.000 Ä (10.000 Ä  dal 2022) di spesa agevolabile. Anche in questo caso è necessario seguire un’apposita procedura burocratica per fruire dell’agevolazione.
  3. Gli oneri detraibili per il risparmio energetico al 50% – 65% (in 10 anni): in questa categoria rientrano invece (pur con alcune limitazioni) le spese sostenute per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per gli interventi sull’involucro degli edifici, per l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. I limiti quantitativi così come le percentuali della detrazione (dal 50% al 65%) variano a seconda dell’intervento, ed è necessario, anche in questo caso, seguire un’apposita procedura burocratica (sulla quale è nuovamente opportuno confrontarsi con il proprio commercialista).
  4. Altre detrazioni edilizie: in questa categoria vi rientrano il c.d. “Sismabonus”, detraibile dal 50% al 85% a seconda della tipologia di interventi e degli immobili oggetto di intervento, il c.d. “Superbonus”, detraibile al 110%, il c.d. “Bonus facciate”, detraibile al 90%, ed infine il “Bonus verde”, detraibile al 36% entro il limite di 5.000 Ä  di spesa. Tutte queste tipologie di detrazioni, eccezion fatta per l’ultima, hanno dei requisiti molto stringenti e definiti: pertanto, è necessario confrontarsi con il proprio commercialista per valutare insieme a lui la spettanza o meno.
Tab. 2

UN ESEMPIO PRATICO (tab. 2)

Vista la complessità del tema, riportiamo ora un esempio numerico ipotizzato sulla posizione di un odontoiatra con:

  • prima casa di proprietà
  • figli a carico
  • reddito derivante da attività ospedaliera
  • reddito derivante da attività professionale
  • pagamento nell’anno di contributi previdenziali all’Enpam e ad un fondo pensione integrativo
  • pagamento nell’anno di spese sanitarie
  • pagamento nell’anno di spese per l’istruzione dei figli a carico
  • pagamento nell’anno di premi per assicurazioni vita
  • pagamento nell’anno di spese veterinarie

Si segnala che per semplicità non sono state conteggiate le addizionali comunali e regionali, che variano ovviamente da Regione a Regione e da Comune a Comune (ma orientativamente oscillano dal 3% al 4% del reddito).

Si ricorda che al “tax day” estivo bisognerà aggiungere anche il primo acconto del 50% per l’anno nuovo (trattandosi di soggetto che compila gli ISA) da calcolarsi sul valore differenziale di 26.353 Ä al netto delle ritenute di acconto di 6.000 Ä: l’importo da versare come primo acconto sarà pertanto 10.176,50 Ä pari al 50% di 20.353 Ä.

CONCLUSIONI

Con il presente intervento auspichiamo di aver contribuito a chiarire come si determina il carico fiscale mettendo in evidenza le principali spese che permettono di ottenere notevoli e legittimi risparmi d’imposta, nel pieno rispetto delle norme tributarie. Resta inteso che una stretta collaborazione con il proprio commercialista è fondamentale, sia per avere chiarimenti ulteriori su cosa si possa dedurre o detrarre (abbiamo, per dovere di sintesi, trattato solo le principali deduzioni e detrazioni), sia per ottenere un “preconteggio” o una simulazione delle imposte da corrispondere al Fisco. Grazie ad un attento monitoraggio e alla predisposizione di situazioni economico-fiscali infrannuali sarà possibile, nei mesi autunnali precedenti alla chiusura dell’anno fiscale, conoscere in anticipo l’ammontare delle risorse finanziarie necessarie da destinare al pagamento degli oneri fiscali dell’anno successivo.