Con un anticipo di soli 11 giorni, festività incluse, dalla data di partenza della fatturazione elettronica, il garante della privacy chiarisce, o meglio complica, una prassi ragionevole che si stava diffondendo nel settore medico-dentale.
Molti studi, infatti, seppure avrebbero potuto posticipare l’emissione delle fatture elettroniche (e il relativo invio al sistema di interscambio dati) dal 1 gennaio 2020, erano intenzionati ad emettere le fatture elettroniche in via opzionale già dal 1 gennaio 2019 (essendosi organizzati per tempo per il processo di fatturazione elettronica e come consentito dal D.L. 119/2018).
Tale scelta era dettata da ragioni di semplificazione gestionale interna soprattutto in merito alle eventuali fatture non inviate al sistema tessera sanitaria (ossia quelle non emesse ai pazienti o su cui il paziente nega il consenso alla trasmissione al sistema TS per motivi di privacy).
Il garante il 20.12.2018 intima, per il rispetto della normativa privacy, i contribuenti (medici- odontoiatri) a non emettere fatture elettroniche ove non siano strettamente obbligati (ossia solo nei casi, ricordiamo, di diretta fatturazione al paziente).
Pertanto, non ci resta che consigliare ai medici-odontoiatri che in via opzionale avrebbero scelto di emettere le fatture elettroniche e di inviarle al sistema di interscambio dati già dal 1 gennaio 2019, di non emettere tali fatture in via elettronica o meglio, di non inviarle al sistema di interscambio dati.
Ricordiamo che le fatture inviate al sistema tessera sanitaria sono solo quelle emesse direttamente al paziente, mentre non vengono inviate quelle su cui o il paziente nega il consenso per motivi di privacy alla trasmissione, oppure sono emesse ad altri soggetti titolari di partita Iva (colleghi, studi associati, società centri dentali, Stp ).
Ricordiamo che una soluzione pratica consigliabile potrebbe essere quella di emettere comunque le fatture in formato XML, per consentire una velocizzazione organizzativa-amministrativa, ma di non inviare al sistema di interscambio dati (sdi) le fatture che sono oggetto di comunicazione al sistema TS.
Controverso ad oggi è il caso, probabilmente residuale, della fattura emessa il paziente che si oppone per motivi di privacy all’invio al sistema tessera sanitaria. Qui non si può che scegliere tra:
- rispettare la normativa fiscale ma probabilmente violare quella in tema di privacy (inviando la fattura elettronica al Sistema di interscambio dati)
- oppure non inviare la fattura allo SdI in nome della privacy, rischiando però sanzioni per la non emissione (corretta) della fattura ai fini fiscali.
Permetteteci un commento: viviamo in un Paese veramente singolare dove l’organizzazione e la gestione preventiva delle novità normative è fortemente disincentivata dallo stesso legislatore, che non è in grado di coordinare le più banali esigenze quotidiane dei contribuenti.
Con i migliori auguri di buone Feste!
Studio Terzuolo Brunero & Associati
Torino-Milano