Gli incentivi per la digitalizzazione dello studio: last call!

Digitalizzazione studio

Con il 2022, salvo modifiche o proroghe concesse dal nuovo Governo nella prossima legge di Bilancio, si chiude di fatto l’epoca degli incentivi per la digitalizzazione dello studio. 

Dal 2023, infatti, allo stato attuale verranno meno i crediti di imposta per l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali ordinari, mentre si ridurranno fortemente quelli relativi ai beni materiali e immateriali 4.0: per i primi il credito sarà in vigore fino al 2025 ma ad una percentuale del 20% (contro l’attuale 40%), per i secondi scenderà nel 2023 al 20% (contro l’attuale 50%) per poi ridursi del 5% nei due anni successivi (nel 2024 sarà il 15% e ne 2025 sarà il 10%).

 

Abbiamo già scritto, in precedenti numeri della rivista, su quanto l’evoluzione digitale abbia radicalmente stravolto i processi clinici, rendendoli più efficaci e sicuri oltre che riducendo i tempi di esecuzione, a tutto vantaggio dei risultati economici dello studio. Anche il rapporto con i pazienti ne ha beneficiato: soprattutto per terapie più complesse, l’utilizzo di attrezzatura all’avanguardia ha permesso una maggiore e migliore comprensione del trattamento clinico, aumentando il senso di sicurezza percepito. Si pensi, ad esempio, a come l’utilizzo della TAC in chirurgia permetta di effettuare tipologie di interventi fino a qualche anno fa di quasi impossibile esecuzione o alle possibilità che gli scanner intraorali integrati in un workflow digitale possono riservare a protesisti o ortodontisti.

Da fine 2016, il fisco ha poi fornito una spinta importante in questa direzione, per effetto degli importanti incentivi fiscali particolarmente interessanti per i beni strumentali 4.0 (anche se riservati solo e sempre al mondo delle “imprese”). Incentivare la digitalizzazione è stato un fil rouge che ha unito tutte le politiche fiscali fino al 2022: dall’introduzione del “super-ammortamento”, all’ampliamento del “iper-ammortamento” anche al mondo odontoiatrico, alla loro trasformazione dal 2020 nel “credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali” fino al suo upgrade decisamente favorevole operato dalla legge di Bilancio 2021, ogni legge di Bilancio ha prorogato ed in alcuni casi potenziato queste specifiche agevolazioni fiscali. Avevamo già anticipato in passato come il legislatore avesse esteso l’agevolazione fino al termine del 2022, prevedendo però una forte “stretta” dal 2023. Sicuramente questa chiarezza normativa e l’orizzonte temporale ampio ha permesso e sta tutt’ora permettendo di effettuare una sana strategia di investimento non basata solo su un’ottica di breve periodo bensì su un orizzonte temporale decisamente più ampio. Ecco perché riteniamo opportuno, ancor più quest’anno, tornare sull’argomento, analizzando regole, tempistiche per l’effettuazione degli investimenti e possibili “soluzioni” per chi volesse sfruttare al meglio quanto concesso dal fisco ancora per qualche mese.

In attesa di leggere le prime bozze della legge di Bilancio 2023 (che potrebbero anche portare modifiche alla disposizione), il nostro invito è quindi di riflettere bene sulla politica di investimenti da fare per il proprio studio: sarebbe veramente un peccato, soprattutto per gli investimenti in beni 4.0 effettuati dalle realtà odontoiatriche strutturate in forma societaria (S.r.l. o STP in forma di S.r.l., nella maggior parte dei casi), scoprire a posteriori che il credito d’imposta (ad oggi pari al 40%) si sia dimezzato semplicemente perché non si è pianificato l’acquisto nei tempi corretti per sfruttare le agevolazioni 2022 o ancora, e questo vale per tutti gli odontoiatri, non poter fruire del credito di imposta per i beni ordinari (ancorché sia ormai solo del 6% da utilizzare in 3 annualità) perché venuto meno con il nuovo anno.

Ricordiamo infatti che la combinazione del credito di imposta, soprattutto per le società sui beni 4.0, con l’ordinario risparmio fiscale permette di far evolvere in termini strumentali gli studi odontoiatrici con un notevole risparmio arrivando addirittura ad annullare il costo dell’investimento stesso se sommato, ove ne ricorrano i presupposti, con il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (il cosiddetto “bonus Sud”), anch’esso in scadenza a fine 2022. Il tutto eventualmente anche avvalendosi di forme di finanziamento che, per effetto della possibilità di accedere alle garanzie statali ed ai contributi sugli interessi previsti (per le strutture societarie) dalla “Nuova Sabatini”, possono minimizzare l’impatto finanziario dell’investimento.

1. Il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali ordinari o 4.0.

Come abbiamo già scritto qualche riga sopra, allo stato attuale fino al termine del 2022 (in realtà fino al 30.6.2023 ma con alcuni requisiti) gli investimenti in beni strumentali potranno beneficiare di interessanti crediti di imposta. Rispetto al 2021, però, nel 2022 l’agevolazione è stata depotenziata sia per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari sia per i cosiddetti “beni 4.0” e, per i primi, è stato inoltre allungato il tempo di fruibilità (passato 1 anno a 3 anni). 

Trattandosi di una agevolazione che, nella sostanza, è ormai consolidata, l’amministrazione finanziaria e il ministero per lo Sviluppo Economico hanno fornito (tra tutti la nota circolare “Sanità 4.0” del 2019) numerosi chiarimenti, soprattutto in tema di investimenti in beni digitali o 4.0, agevolazione molto favorevole riservata però agli odontoiatri che svolgono l’attività professionale con modelli societari quali le S.r.l. o STP in forma di S.r.l..

1.1. Chi può fruire del credito?

I soggetti beneficiari sono tutti quei professionisti che svolgono l’attività mediante: 

  • P. IVA individuale come liberi professionisti, anche in regime forfettario;
  • associazione professionale (studio associato);
  • società di persone quali S.n.c. e S.a.s.;
  • società di capitali quali S.r.l. e STP in forma di S.r.l. (vi sarebbero anche le S.p.A. ma non sono così diffuse nel “mondo del dentale”).

Attenzione però: gli odontoiatri che esercitano l’attività come liberi professionisti utilizzando la P. IVA individuale o tramite uno studio associato potranno fruire soltanto del credito d’imposta per i beni “ordinari”, siano essi materiali o immateriali. Sicuramente, come già accaduto in passato, con la legge di Bilancio 2023 verranno presentati appositi emendamenti per tentare di estendere il credito d’imposta per gli investimenti in “beni strumentali materiali o immateriali 4.0” anche ai liberi professionisti e alle associazioni professionali, ma la storia di questi tentativi non è positiva. La digitalizzazione, a nostro parere, non è più un fenomeno relegato solo al mondo delle imprese ma è un elemento essenziale anche per il settore professionale: questa esclusione resta assolutamente illogica ed è figlia di una concezione miope, per cui il professionista è considerato un soggetto che svolge l’attività in prevalenza individualmente, senza l’impiego di capitali in beni strumentali o senza l’utilizzo rilevante di risorse umane. Niente di più lontano dalla realtà, soprattutto nell’ambito odontoiatrico.

Allo stato attuale però gli investimenti in beni strumentali 4.0 (sia materiali sia immateriali) sono agevolati con il credito nella sua massima percentuale solo ed esclusivamente per le S.r.l., le STP in forma di S.r.l. o le società di persone (tralasciando volutamente le imprese individuali vista l’esiguità del loro numero in odontoiatria).

Prima di analizzare le percentuali di credito e i termini per effettuare gli investimenti, è necessario ricordare che la fruizione del beneficio in oggetto è condizionata a:

  • il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  • il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, dimostrabile mediante un DURC in corso di validità al momento di fruizione del credito d’imposta. 

Queste due previsioni interessano tutti gli odontoiatri, a prescindere da come esercitino l’attività professionale.

1.2. Quali investimenti sono agevolati?

Gli investimenti agevolabili (solo in strutture ubicate in Italia) sono suddivisi in tre differenti tipologie con tre differenti % di credito. Il “bonus fiscale” si applica per:

  • i beni materiali e immateriali “ordinari” (i primi fino al 2019 beneficiavano del superammortamento);
  • i beni materiali di cui all’allegato A alla l. 232/2016 (che fino al 2019 potevano beneficiare del iperammortamento);
  • i beni immateriali di cui all’allegato B alla l. 232/2016 (che fino al 2019 potevano beneficiare del iperammortamento). 

Di seguito le tre condizioni che i beni oggetto dell’investimento devono avere: 

  • novità, ossia essere nuovi;
  • strumentalità rispetto all’attività svolta, ossia devono essere beni ad uso durevole impiegati come strumento di produzione all’interno dell’attività dello studio;
  • essere acquistati in proprietà o con contratti di leasing, rimanendo esclusi i contratti di noleggio o locazione/leasing operativo.

Nel caso di acquisto di beni prodotti da imprese estere, non dovrebbero esserci cause ostative per la fruizione del credito salvo, a parere di chi scrive, qualche complicazione sugli adempimenti documentali richiesti dalla norma (richiamo in fattura alla norma agevolativa e ottenimento della documentazione propedeutica al rilascio dell’autocertificazione).

Per quanto concerne le esclusioni, i beni di principale interesse per gli odontoiatri che non possono fruire dall’agevolazione sono:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR (essenzialmente le autovetture);
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni ammortizzabili in aliquote inferiori al 6,5%;
  • i materiali di consumo, in quanto privi del requisito della strumentalità.

Cercando di fornire degli spunti pratici per identificare le tipologie di investimenti agevolati, per i beni materiali “ordinari” si intendono tutti i beni strumentali in uso presso gli studi odontoiatrici: si spazia dal PC al mobilio fino ad arrivare agli “strumenti del mestiere”, dai bisturi alle turbine, per fare degli esempi. Inoltre, l’agevolazione interessa anche i beni immateriali diversi da quelli inseriti nell’allegato B della l. 232/2016 (essenzialmente i software strutturati che permettono la gestione della “cartella clinica elettronica”, così come identificati dalla circolare del MiSE ribattezzata “Sanità 4.0” del 2019): parliamo quindi di tutti i software, anche di quelli che non hanno una diretta interconnessione con i beni 4.0.

I beni fisici 4.0, che ribadiamo permettono di fruire di un credito di imposta maggiorato ma solo per gli odontoiatri che esercitano l’attività con strutture societarie (S.r.l. e STP in forma di S.r.l. fra tutte), possono invece essere suddivisi in 3 categorie:

  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”.

Tali beni devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche (già previste nelle precedenti versioni della norma):

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part pro-gram;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, devono possedere almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • sensori e adattività alle derive di processo;
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Infine, condizione necessaria per fruire del credito di imposta è la cosiddetta interconnessione. L’Agenzia delle Entrate e il ministero dello Sviluppo Economico avevano nel 2017 fornito chiarimenti al riguardo, ancora oggi attuali. Nello specifico, un bene viene definito interconnesso se scambia informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad es.: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.) e se è identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad es.: indirizzo IP).

In ambito odontoiatrico, i beni più diffusi con queste caratteristiche sono la TAC, alcuni riuniti interconnessi, alcune tipologie di microscopi, gli scanner intraorali, i fresatori e le stampanti 3D, alcune autoclavi e, da ultimo, anche alcuni particolari mobili. Nel prossimo futuro l’elenco dei beni agevolati potrebbe aumentare in virtù anche della tendenza sempre più forte nell’integrare sistemi di intelligenza artificiale all’interno dei macchinari.

Per quanto concerne i beni immateriali 4.0, identificati come anticipato dal MiSE nel mondo della sanità come quei software che permettono la gestione della “cartella clinica elettronica”, rispetto al passato non devono più essere collegati a beni fisici 4.0 e possono essere agevolati anche se utilizzati mediante soluzioni di cloud computing. Non rientrano però in questa categoria (ma fruiscono comunque del credito d’imposta “base”) i software per la gestione d’impresa in senso ampio (dall’amministrazione a quelli per il controllo e la finanza fino ai CRM).

1.3. Quando fare l’investimento?

A livello temporale sono agevolabili alle condizioni attuali gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022. L’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022 congiuntamente siano verificate le due seguenti condizioni:

  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore.

Dal 2023, come anticipavamo, sono già a regime forti riduzioni degli incentivi fiscali per i beni materiali e immateriali 4.0 e il completo azzeramento di quelli relativi ad i beni materiali e immateriali ordinari.

Visto quindi il periodo dell’anno, la data di effettuazione dell’investimento assume una rilevanza strategica in quanto l’entità dell’agevolazione varia in ragione del periodo in cui viene effettuato l’investimento. Diventa quindi vitale ricordare che, nel caso di acquisto in proprietà, per momento di effettuazione dell’operazione si considera la data della consegna o della spedizione del bene mentre, nel caso di leasing, si farà riferimento al verbale di consegna da parte dell’utilizzatore.

1.4. A quanto ammonta il credito di imposta?

Come parzialmente anticipato, la legge di Bilancio 2022 ha rimodulato l’entità dell’agevolazione, sia per i beni ordinari sia per quelli 4.0. Il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata a seconda della tipologia di investimenti e, come dicevamo poche righe sopra, del periodo di investimento.

Per gli investimenti in beni materiali o immateriali “ordinari” (diversi da quelli “4.0”), il credito d’imposta “generale” è riconosciuto a prescindere dalla forma con cui si esercita l’attività odontoiatrica nella misura del 6% del costo (nel limite massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali o 1 milione per i beni immateriali), per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 o entro il 30.6.2023, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2021 e l’ordine sia stato accettato dal venditore. Dal 1.1.2023, il credito non esisterà più.

Per quanto concerne invece gli investimenti in beni compresi nell’allegato A alla l. 232/2016 (la norma che interessava come detto il “vecchio” iper-ammortamento), il credito d’imposta è riconosciuto agli odontoiatri che utilizzano modelli societari (quali ad esempio la S.r.l. o la STP in forma di S.r.l.) nella misura del:

  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (si omettono volutamente anche in questo caso le altre percentuali per investimenti con valori superiori a 2,5mln di Ä) effettuati dal 1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2022 e l’ordine sia stato accettato dal venditore;
  • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (si omettono volutamente anche in questo caso le altre percentuali per investimenti con valori superiori a 2,5mln di Ä) effettuati dal 1.1.2023 al 31.12.2025 o entro il 30.6.2026, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2025 e l’ordine sia stato accettato dal venditore.

È quindi evidente come l’effettuazione dell’investimento entro il prossimo 31.12 o successivamente a tale data (salvo il cosiddetto termine lungo al 30.6.2023) possa avere degli impatti che possono rilevarsi negativi sia nel caso di beni ordinari sia, soprattutto, in caso di beni 4.0.

Inoltre, al momento, è ancora presente quella discriminazione verso coloro che non esercitano l’attività odontoiatrica adottando modelli societari come, ad esempio, la S.r.l., la STP in forma di S.r.l. o le società di persone. Questa limitazione, data l’accelerazione nei processi di digitalizzazione degli studi dentistici, è ormai diventata molto penalizzante e porterà sempre più ad utilizzare modelli societari evoluti.

Infine, sempre e solo per S.r.l., STP in forma di S.r.l., S.p.A., S.n.c. e S.a.s., per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’allegato B alla l. 232/2016 (comprese le spese per servizi cloud computing), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di € per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 o entro il 30.6.2023, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2022 e l’ordine sia stato accettato dal venditore;
  • nella misura del 20% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di € per gli investimenti effettuati nell’anno 2023 o entro il 30.6.2024, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2023 e l’ordine sia stato accettato dal venditore;
  • nella misura del 15% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di € per gli investimenti effettuati nell’anno 2024 o entro il 30.6.2025, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2024 e l’ordine sia stato accettato dal venditore;
  • nella misura del 10% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di € per gli investimenti effettuati nell’anno 2025 o entro il 30.6.2026, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2025 e l’ordine sia stato accettato dal venditore;

Una precisazione di interesse per l’odontoiatria: come anche ricordato nella recente circolare dell’Agenzia delle Entrate, il costo su cui calcolare il credito di imposta deve essere considerato comprensivo di IVA esclusivamente se quest’ultima risulta totalmente indetraibile. Attenzione, quindi, per gli odontoiatri che svolgono sia operazioni esenti (l’attività sanitaria resa a pazienti) sia operazioni imponibili IVA (come, ad esempio, le docenze o la direzione sanitaria retribuita come liberi professionisti) perché a loro si potrebbe applicare il cosiddetto “pro-rata di detraibilità IVA”: vi potrebbe, quindi, essere un effetto negativo sull’agevolazione in commento, dato che il credito non si calcolerebbe sull’IVA parzialmente non detratta ma solo sul costo al netto dell’IVA. Sul punto, vista la particolarità, è opportuno un confronto con il proprio commercialista.

1.5. Da quando e come si può utilizzare il credito d’imposta?

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 in tre quote annuali. 

Tre precisazioni:

  • il primo anno di utilizzo per il credito per gli investimenti in beni materiali o immateriali “ordinari” sarà quello in cui il bene entra in funzione. Sul punto, la Guardia di Finanzia, nel lontano 2008, a titolo esemplificativo aveva indicato per i beni fisici quale momento sintomatico di utilizzo del bene il periodo da cui ha inizio il consumo di energia del macchinario o il suo impiego nell’attività operativa. 

Per gli investimenti nei beni “Industria 4.0”, il credito sarà fruibile a decorrere dall’anno in cui è avvenuta interconnessione.

Nel caso in cui entro l’anno non si riesca a fruire per intero del credito riconosciuto, come precisato dall’Agenzia delle Entrate anche nella Circolare 9/E del 2021, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato in compensazione nelle annualità successive.

Esemplificando: 

  • l’investimento in un bene materiale “ordinario” effettuato nel 2022 per un importo complessivo di 10.000 permetterà alla maggior parte degli odontoiatri di poter utilizzare in compensazione dal 2022 in 3 quote annuali il credito di imposta di 600 , mentre non vi sarà alcuna agevolazione se l’investimento sarà fatto dal 1.1.2023; 
  • l’investimento in un bene materiale “4.0” effettuato nel 2022 (e contestualmente interconnesso) per un importo complessivo di 50.000 permetterà agli odontoiatri che utilizzano veicoli societari per esercitare l’attività (S.r.l. o STP in forma di S.r.l. fra tutte) di poter utilizzare in compensazione negli anni 2021, 2022, 2023 il credito di imposta complessivo di 20.000 , contro i complessivi 10.000  in 3 anni nel caso di investimento effettuato e interconnesso nel 2023, 2024, 2025.

Conviene quindi sfruttare il 2022 per eventuali investimenti, eventualmente avvalendosi del “termine lungo” al 30.6.2023.

1.6. Il meccanismo del rimborso del credito (“recapture”) in caso di sostituzione del bene

Massima attenzione in caso di vendita (o mancato riscatto in caso di leasing) dei beni per cui si vuole fruire nel nuovo credito di imposta nei primi due anni successivi all’acquisto per via del cosiddetto “recapture”. 

Sia per i beni strumentali “ordinari” sia per quelli “4.0” vale la regola (già presente in passato) della restituzione dell’agevolazione nel caso di cessione a titolo oneroso o mancato riscatto in caso di leasing se avvengono entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui è stato fatto l’investimento (entrata in funzione del bene ordinario o interconnessione per i beni 4.0.). Di fatto, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, il credito di imposta fruito dovrà essere restituito. Questa disposizione non si applica nel caso di sostituzione del bene ceduto con un altro bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nell’anno in cui avviene la vendita. Attenzione però: la regola della “sostituzione” si applica solo per i beni 4.0 e non per quelli “ordinari”, come ricordato dall’amministrazione finanziaria nella circolare 9/E 2021.

1.7. Quali sono gli obblighi documentali?

Per fruire del credito d’imposta è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento dell’investimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. 

Inoltre, sulle fatture e sugli altri documenti relativi all’acquisto dei beni agevolati (compreso il DDT, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 18.5.2022) deve essere indicato l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative dell’art. 1 commi da 1054 a 1058 della legge n. 178 del 30.12.2020. In caso di assenza di questa dicitura, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in passato, il credito di imposta non potrà essere utilizzato. È stata però prevista la possibilità di regolarizzare questa situazione sia in caso di fatture cartacee sia in caso di fatture elettroniche (modalità operativa confermata anche recentemente dall’Agenzia delle Entrate). Trattandosi di un tema prettamente tecnico, il consiglio è di rivolgersi al proprio commercialista per valutare la migliore modalità di regolarizzazione.

In terzo luogo, un “ritorno al passato”: per i beni 4.0 di cui all’allegato A e B della l. 232/2016, le strutture odontoiatriche saranno tenute per gli investimenti superiori a 300.000 € (rari in odontoiatria) a produrre una perizia tecnica asseverata (e non più semplice, come nella precedente versione del credito di imposta valida per il 2020) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Nel caso di investimenti non superiori alla soglia di cui sopra, è sempre sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante della società resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000. In entrambi i documenti dovrà comunque risultare che i beni siano in possesso le caratteristiche previste dagli allegati A e B della l. 232/2016 e che siano stati interconnessi al sistema aziendale. Per evitare sorprese in caso di controllo fiscale, è opportuno farsi rilasciare dal venditore del bene una dichiarazione (meglio se si tratta di una perizia) che attesti il possesso dei requisiti in precedenza esposti nonché un verbale a cure dell’installatore che attesti l’interconnessione del bene. 

Infine, per i soli beni “4.0”, è obbligatoria una comunicazione da effettuare al ministero dello Sviluppo Economico (con finalità puramente statistiche) firmata digitalmente dal legale rappresentante della società entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento. È stato più volte ribadito che tale adempimento non costituisce condizione preventiva per l’accesso ai benefici fiscali né causa di diniego, qualora non venga effettuato.

2. Il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno o “bonus Sud”

Fino al 31.12.2022, salvo modifiche delle prossime settimane, è anche possibile fruire del “bonus investimenti nel Mezzogiorno”, un credito d’imposta (introdotto dalla legge di Stabilità 2016) per le strutture odontoiatriche organizzate in forma di S.r.l., STP in forma di S.r.l., S.p.A. e società di persone che acquistano beni strumentali nuovi qualificabili contabilmente (secondo i principi contabili emanati dall’Organismo italiano contabilità) come impianti, macchinari ed attrezzature. Questi beni devono fare parte di un progetto di investimento iniziale e devono essere destinati a realtà operative ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 

Il credito di imposta, cumulabile con quello per gli investimenti che abbiamo appena analizzato, si differenzia a seconda delle regioni in cui lo studio è ubicato ed alle sue dimensioni:

  • per gli studi in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise il credito è pari al 45% per le piccole imprese (per poi scendere al 35% per le medie imprese ed al 25% per le grandi imprese);
  • per gli studi invece in Abruzzo, il credito è pari al 30% per le piccole imprese (per poi scendere al 20% per le medie imprese ed al 10% per le grandi imprese).

Il credito, oggetto di tassazione, deve essere richiesto presentando telematicamente una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate direttamente o per il tramite del proprio commercialista. A questa comunicazione seguirà l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione rilasciata dall’Agenzia stessa che potrà avvenire solo con mod. F24 utilizzando le piattaforme Entratel o Fisconline a partire dal 5° giorno successivo al rilascio dell’autorizzazione stessa.

Anche per il bonus Sud è previsto il meccanismo del “recapture”, ossia della rideterminazione del credito di imposta. Infatti, se i beni agevolati non entrano in funzione entro in secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati acquisiti oppure se entro il quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni vengono dismessi o ceduti a terzi o in caso di leasing il bene non venga riscattato, il credito verrà rideterminato escludendo tali beni.

Una buona notizia per concludere: il credito in questione è cumulabile con il bonus investimenti in beni strumentali anche 4.0. Ne consegue che, per i beni 4.0 acquistati entro il 31.12.2022, la somma del bonus Sud che per molte Regioni è pari al 45% (ancorché da tassare) con il bonus investimenti del 40% e con la normale deduzione fiscale permettere di azzerare totalmente con i risparmi di imposta il costo dell’investimento.

Conclusioni

Come abbiamo avuto modo di vedere, la digitalizzazione degli studi è molto incentivata, soprattutto fino al 31.12.2022 e con effetti ancora più rilevanti per gli odontoiatri del Sud Italia.

Attenzione però: potrebbe essere l’ultimo anno di forti agevolazioni!

Il nostro consiglio operativo è quindi quello di rivolgersi ai propri fornitori per effettuare una pianificazione degli investimenti nei prossimi mesi e avvalersi della competenza del proprio commercialista per poter sfruttare appieno i crediti d’imposta che abbiamo trattato: questo permetterà allo studio di essere all’avanguardia sia in termini clinici sia, anche, in termini di “appeal commerciale” per i pazienti.