Parte I – Rispetto agli anni passati, quando in questo periodo dell’anno già si parlava di richieste di proroghe e rinvii ad agosto inoltrato della data di pagamento delle imposte, il tax day per le imposte 2022 si preannuncia più vicino di quel che si possa pensare. Infatti, tra fine giugno e fine luglio scadono i due termini per il pagamento delle imposte relative al 2022 e del primo acconto per l’anno 2023 (salvo proroghe dell’ultima ora).

A differenza dello scorso anno, però, in termini generali il 2022 non è stato un anno di forte crescita rispetto al precedente. Anzi, negli ultimi mesi, l’effetto dell’inflazione ha portato a un generalizzato rialzo dei prezzi di molte forniture, anche nel settore odontoiatrico, riducendo (seppur momentaneamente) guadagni e utili da tassare.

Tutti ricordiamo come, dopo l’annus horribilis 2020 era seguito l’annus mirabilis 2021 il cui saldo di imposte, pagato la scorsa estate, era stato per molti particolarmente pesante. In tantissimi casi, infatti, non erano stati pagati nel corso del 2021 acconti sufficienti (perché calcolati in base ai dati del 2020) a coprire l’incremento di reddito del 2021 rispetto al 2020.

Pertanto, moltissimi odontoiatri si sono trovati con grossi esborsi di imposte a giugno/luglio/agosto 2022, ulteriormente amplificati per effetto del “diabolico meccanismo degli acconti”. Come più volte abbiamo segnalato, infatti, una crescita reddituale da un anno all’altro ha un effetto negativo particolarmente rilevante dal punto di vista finanziario nell’anno successivo a quello di crescita stessa per via, appunto, del meccanismo di corresponsione delle imposte (saldi e acconti). 

La buona notizia per il 2023 è quindi che gli importi da corrispondere al fisco nei mesi estivi e a fine novembre dovrebbero essere, salvo incrementi di reddito rispetto al 2022, non particolarmente elevati rispetto agli anni precedenti e, soprattutto, distribuiti in modo equilibrato tra le due scadenze.

Ciò non toglie che questo approfondimento rimanga sempre importante soprattutto per quegli odontoiatri che hanno sviluppato l’attività nel corso dell’anno 2022 crescendo in termini di prestazioni incassate da pazienti non coperti da ritenute d’acconto (imposte pagate, di fatto, in anticipo).

Il prossimo 30 giugno, infatti, o con la piccola maggiorazione dello 0,4%, il prossimo 30 luglio (salvo proroghe dell’ultima ora di cui però, al momento, non si è fatta alcuna menzione sugli organi di stampa specializzata), si dovrà corrispondere in unica soluzione o a rate il saldo di imposta relativo all’anno 2022 (al netto, come vedremo, degli acconti versati e delle ritenute subite nel corso dello scorso anno) e il primo anticipo o acconto delle imposte per il 2023. Il secondo acconto sarà poi da versare entro il 30 novembre.

Come avevamo anticipato su questa rivista già più di un anno fa, la legge di Bilancio per il 2022 aveva introdotto una serie di misure con effetti positivi in termini di riduzione di imposte. Tra queste, oltra all’abolizione dell’IRAP per i liberi professionisti (che potrebbe essere estesa anche alle associazioni professionali dalla “riforma fiscale”), vi era stata una contenuta rimodulazione al ribasso delle aliquote di tassazione IRPEF (l’imposta che viene corrisposta dalle persone fisiche). Questa disposizione, in vigore dallo scorso 1.1.2022, non ha avuto conseguenze nel 2022 ma porterà ad una lieve riduzione della pressione fiscale con effetti finanziari nel corso del 2023.

Non produrrà invece ancora conseguenze positive la c.d. “flat tax incrementale”, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 e di particolare attualità perché oggetto di estensione nella riforma fiscale di cui tanto si parla nelle ultime settimane. Questa disposizione, che dovrebbe ridurre entro certi parametri la tassazione sulla crescita rispetto agli anni precedenti, secondo le previsioni normative potrà essere applicata solo sui redditi del 2023, il cui pagamento avverrà nel 2024, senza peraltro poterne beneficiare in sede di calcolo degli acconti per l’anno in corso.

Ricordiamo comunque che, per coloro che dovessero trovarsi in situazioni di difficoltà finanziarie, sarà sempre possibile valutare la possibilità di avvalersi dei bassissimi tassi di interesse per le rateizzazioni col fisco e dei risibili importi delle sanzioni per le eventuali regolarizzazioni dei pagamenti effettuati oltre scadenza (il c.d. ravvedimento operoso). In un’ottica di pianificazione finanziaria, è quindi opportuno comprendere il meccanismo di determinazione del reddito su cui calcolare le imposte e capire appieno da cosa derivi il quantum delle “tasse” da pagare.

Precisiamo sin da subito che oggetto di questo approfondimento sarà la dichiarazione dei redditi della persona fisica, mentre non tratteremo gli specifici e differenti criteri di determinazione nonché le modalità di tassazione peculiari delle società (tra cui le forme più comuni in odontoiatria risultano essere le S.r.l. o le STP in forma di S.r.l.) che potrebbero essere oggetto di una futura analisi.  Sicuramente invece nel prossimo mese faremo uno specifico approfondimento sul “mondo” dei bonus edilizi, dal “superbonus” alla “detrazione per le ristrutturazioni” (detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio) passando dal “eco-bonus” e dal “bonus mobili”.

Queste tipologie di agevolazioni fiscali, che potrebbero essere riviste dalla riforma fiscale alle porte, sono ormai molto diffuse tra gli odontoiatri e i contribuenti in generale, soprattutto perché negli anni passati era stato possibile, spesso in modo troppo semplice e senza particolari controlli, monetizzare i crediti che ne derivavano. I blocchi e le limitazioni recentemente introdotte sulle cessioni dei crediti e sugli sconti in fattura, oltre che le complicazioni normative ed il peggioramento delle condizioni applicate dagli istituti finanziari acquirenti per effetto dei rialzi dei tassi di interesse a livello globale, hanno portato per molti contribuenti amare sorprese e spinto tantissimi di loro a cambiare strategia in corsa decidendo di usufruire delle detrazioni nelle rispettive dichiarazioni (avendone capienza).

Riteniamo quindi che un’attenta disamina di queste agevolazioni sia quanto mai opportuna oltre che attuale, ma meriti un approfondimento a sé. Infine, ricordiamo che l’obiettivo principale di questo articolo è quello di chiarire, anche con esempi numerici, le modalità di determinazione delle imposte dovute, evidenziando le spese e gli oneri che legittimamente possono ridurre il proprio reddito fiscale. 

Come si conteggiano le imposte?

Tralasciando volutamente particolari regimi contabili agevolati come ad esempio il regime “forfettario”, recentemente potenziato per via dell’incremento del limite di fatturato (passato da 65.000 Ä a 85.000 Ä) oltre il quale viene disapplicato in automatico, il processo può essere sintetizzato come in tabella 1.

Definiamo ora alcuni concetti tecnici necessari quali: reddito complessivo, oneri deducibili, oneri detraibili, aliquota % d’imposta.

1. Il reddito complessivo

Il reddito complessivo è la somma di tutti i redditi percepiti nell’anno dall’odontoiatra. In base alla loro tipologia possiamo distinguere tra:

  1. i redditi fondiari ossia, in sintesi, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico dei terreni e degli immobili. Se locati, è imponibile il 95% del canone da contratto salvo che, ricorrendone le condizioni, non si sia optato per il regime della “cedolare secca, forma di tassazione con percentuali fisse (del 21% nei casi “ordinari” o a canone libero e del 10% in caso di canoni “concordati”) particolarmente conveniente per chi possiede redditi elevati;
  2. i redditi da lavoro dipendente: in alcuni casi gli odontoiatri, oltre a lavorare il presso proprio studio o come consulenti presso colleghi, svolgono anche attività all’interno di strutture pubbliche o private in cui vengono assunti come lavoratori dipendenti o assimilati. Il reddito percepito è già parzialmente tassato con le c.d. “ritenute alla fonte” operate dal datore di lavoro e di cui si ha evidenza nelle “buste paga”, ma dovrà comunque essere dichiarato al Fisco e sarà sommato agli altri redditi percepiti. Si precisa che è previsto un analogo trattamento per eventuali redditi di pensione.
  3. i redditi da lavoro autonomo: questa è la categoria principale per gli odontoiatri. Indipendentemente dal fatto che l’attività professionale sia svolta individualmente o con uno studio associato (dove la differenza sta solo nel fatto che, se si esercita in forma associata, il reddito sarà prima calcolato sulla posizione della associazione professionale e successivamente attribuito per trasparenza ai singoli soci in ragione delle loro percentuali di partecipazione agli utili), il reddito da lavoro autonomo è formato dalla differenza tra gli incassi o compensi percepiti per lo svolgimento della propria attività e le spese a quest’ultima inerenti e pagate nell’anno. In questa categoria vi sono anche gli introiti fatturati con la partita IVA per l’attività di collaborazione (in gergo odontoiatrico le “consulenze”) presso altri studi o, eventualmente, presso la “propria” struttura organizzata in forma di S.r.l. o STP in forma di S.r.l.
  4. i redditi da capitale e i redditi diversi (categoria residuale): queste due tipologie, per la maggior parte degli odontoiatri, sono da considerarsi residuali. I redditi da capitale sono generalmente i proventi derivanti dagli investimenti in società di capitali (S.r.l., S.p.A., etc.) come, ad esempio, i dividendi (gli utili prodotti dalla società e distribuiti ai soci) anche se, sempre più frequentemente, questa tipologia di reddito è tassata “alla fonte” con specifiche ritenute che esauriscono il prelievo tributario. Nei redditi diversi, invece, rientrano, ad esempio, i diritti d’autore, per l’utilizzazione economica delle opere d’ingegno (come, ad esempio, le pubblicazioni o le royalties derivanti dallo sfruttamento del marchio del proprio studio registrato a nome proprio e dato in licenza alla propria S.r.l. o STP con cui si svolge l’attività odontoiatrica), nonché i redditi per attività svolte occasionalmente e le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili (non adibiti ad abitazione principale) acquistati da meno di cinque anni.
  5. Resta inteso che nel reddito complessivo sono da comprendere e dichiarare anche i redditi di fonte estera di qualunque categoria. Qualora il reddito sia già assoggettato a imposizione nello Stato estero in cui è stato percepito, salvo casi particolari, è riconosciuto in Italia un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. 

2. Gli oneri deducibili

Questi consistono in spese che riducono direttamente il reddito complessivo (ossia la somma delle varie categorie di reddito) ma non sono relativi all’attività odontoiatrica: sono infatti collegati alla singola persona ed eventualmente alla sua famiglia. 

Tab. 1

I principali sono:

  • i contributi versati durante l’anno all’Enpam (o ad altra cassa di previdenza obbligatoria);
  • i contributi versati durante l’anno a forme pensionistiche complementari e individuali come, ad esempio, il fondo pensione integrativo (sia nella forma di fondo pensione aperto sia nella forma di piano individuale pensionistico), entro il limite di  5.164,57;
  • i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro pagati a colf, baby sitter, assistenti delle persone anziane, etc., nel limite di  1.549,37;
  • i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale nel limite di  3.615,20;
  • le deduzioni per l’abitazione principale o prima casa;
  • gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge (non sono incluse le somme destinate al mantenimento dei figli) in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio per effetto di un decreto del giudice;
  • le erogazioni liberali a onlus, enti universitari di ricerca, istituzioni religiose etc;
  • gli investimenti in alcune start-up, anche in questo caso con una serie di limitazioni e particolarità (da valutare con il proprio commercialista).

3. Le “nuove” aliquote % d’imposta

Sottratti gli oneri deducibili dal reddito complessivo (formato dalla somma delle varie categorie di reddito) si ottiene il reddito netto. Questo sarà tassato ai fini I.R.Pe.F. (acronimo di Imposta sul reddito delle persone fisiche) con le seguenti aliquote % d’imposta (in vigore dal 1.1.2022): 

  • per la quota di reddito non superiore a 15.000 = 23% 
  • per la quota di reddito compresa tra 15.000 e 28.000 = 25% 
  • per la quota di reddito compresa tra 28.000 e 50.000 = 35%
  • per la quota di reddito eccedente 50.000 = 43%

Con un meccanismo progressivo, applicando agli scaglioni (“porzioni”) di reddito che rientrano nelle singole fasce le specifiche aliquote (percentuali), si otterrà l’imposta lorda.

Ricordiamo che, per coloro che dovessero trovarsi in situazioni di difficoltà finanziarie, sarà sempre possibile valutare la possibilità di avvalersi dei bassissimi tassi di interesse per le rateizzazioni col fisco e dei risibili importi delle sanzioni per le eventuali regolarizzazioni dei pagamenti effettuati oltre scadenza (il c.d. ravvedimento operoso).

4. Gli oneri detraibili

Queste spese invece vengono direttamente sottratte (detratte) dall’imposta lorda, che si ottiene come detto applicando le aliquote di imposta appena viste al reddito netto (vedasi il processo di cui al paragrafo precedente). Su questo tema è importante ricordare una rilevante peculiarità introdotta dalla Legge di Bilancio per l’anno 2020, sebbene non sia ormai più una novità: l’obbligo di sostenere queste spese con modalità di pagamento tracciate. Questa disposizione, in vigore dal 1.1.2020, prevede che il pagamento tracciato sia una conditio sine qua non esclusivamente per gli oneri detraibili al 19%: non vi rientrano pertanto le altre tipologie di oneri, siano essi detraibili o deducibili, salvo ovviamente le detrazioni relative al comparto immobiliare che già in precedenza richiedevano particolari tipologie di pagamenti. Per mezzi di pagamento tracciati si intendono essenzialmente i bonifici bancari o postali, altri sistemi di pagamento diversi dal denaro contante quali, ad esempio, le carte di debito, le carte di credito e le carte prepagate, e ancora gli assegni bancari o circolari. Come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate nel corso del 2020, si considerano tracciati anche i pagamenti effettuati tramite app di pagamento via smartphone, a condizione che si sia in possesso dell’estratto del conto corrente su cui l’app stessa si appoggia. Infine, ancora recentemente l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’obbligo di tracciabilità si ritiene comunque soddisfatto se il contribuente è intestatario della fattura di spesa anche se il pagamento viene effettuato tramite la carta di credito di un altro soggetto (come può capitare nel caso di pagamenti effettuati dal coniuge, dai figli o ancora dai genitori), a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dallo stesso. 

In base alla loro incidenza, i principali oneri detraibili possono essere suddivisi in tre grandi “categorie”:

1- gli oneri detraibili al 19%: in questa categoria vi rientrano:

  • le spese sanitarie per prestazioni specialistiche, per prestazioni chirurgiche, per analisi, per l’acquisto di medicinali, etc., anche sostenute per familiari “a carico”, al netto di una franchigia di 129,11 ;
  • i premi pagati per le assicurazioni sulla vita, contro il rischio di morte ed invalidità permanente (superiore al 5% ma solo per i contratti stipulati o rinnovati dal 1.1.2001), nel limite di  530;
  • gli interessi passivi derivanti da mutui contratti per l’acquisizione o la costruzione dell’abitazione principale (dimora abituale) nel limite di  4.000,00;
  • le spese di intermediazione immobiliare finalizzate all’acquisto dell’abitazione principale nel limite di  1.000;
  • le spese per gli asili nido (pubblici o privati) nel limite di  632,00 per ogni figlio iscritto;
  • le spese per frequenza scolastica (sia in scuole pubbliche che private) nel limite di  800,00 per ogni figlio; in questa categoria rientrano sia le scuole per l’infanzia (i c.d. “asili”), sia le scuole primarie (le c.d. “scuole elementari”), sia le scuole secondarie di primo grado (le c.d. “scuole medie”) e di secondo grado (le c.d. “scuole superiori”);
  • le spese di istruzione universitaria presso università o istituti italiani o stranieri (entro determinati limiti stabiliti annualmente), anche se relative a familiari a carico;
  • le spese per l’attività sportiva praticata dai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni nel limite di  210,00 per ogni soggetto;
  • le spese veterinarie nel limite di  550 sulla parte eccedente la franchigia di  129,11;
  • le spese funebri sostenute nel limite di  1.550,00.

2 – Gli oneri detraibili al 50% (in 10 anni): in questa tipologia rientrano tutte quelle spese di recupero del patrimonio edilizio ossia le spese manutenzione straordinaria (o di risanamento conservativo o, ancora, di ristrutturazione) delle singole unità abitative e le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria (o di risanamento conservativo o, ancora, di ristrutturazione) per le parti comuni degli edifici residenziali. Il tutto, però, a condizione che venga seguita una particolare procedura: è quindi opportuno confrontarsi con il proprio Commercialista. Il limite di spesa è di 96.000 per ogni singola unità abitativa.

Tale agevolazione vale anche nel caso di acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati entro specifiche tempistiche. Rientrano inoltre in tale tipologia le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. “bonus arredamento”).

La detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, presenta un limite massimo di 10.000 (8.000 dal 2023) di spesa agevolabile. Anche in questo caso è necessario seguire un’apposita procedura burocratica per fruire dell’agevolazione.

3 – Gli oneri detraibili per il risparmio energetico al 50% – 65% (in 10 anni): in questa categoria rientrano invece (pur con alcune limitazioni) le spese sostenute per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per gli interventi sull’involucro degli edifici, per l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

I limiti quantitativi così come le percentuali della detrazione (dal 50% al 65%) variano a seconda dell’intervento, ed è necessario, anche in questo caso, seguire un’apposita procedura burocratica (sulla quale è nuovamente opportuno confrontarsi con il proprio commercialista).  

4 – Altre detrazioni edilizie: in questa categoria vi rientrano il c.d. “Sismabonus”, detraibile dal 50% al 85% a seconda della tipologia di interventi e degli immobili oggetto di intervento, il c.d. “Superbonus”, detraibile al 110%, il c.d. “Bonus facciate”, detraibile al 60%, ed infine il “Bonus verde”, detraibile al 36% entro il limite di 5.000 di spesa. Tutte queste tipologie di detrazioni, eccezion fatta per l’ultima, hanno dei requisiti molto stringenti e definiti: pertanto, è necessario confrontarsi con il proprio commercialista per valutare insieme a lui la spettanza o meno.  Come anticipato, nel prossimo numero della rivista cercheremo di fare ordine e chiarezza sulle varie detrazioni edilizie indicate ai punti 2, 3 e 4.

Grazie ad un attento monitoraggio e alla predisposizione di situazioni economico-fiscali infrannuali sarà possibile, nei mesi autunnali precedenti alla chiusura dell’anno fiscale, conoscere in anticipo l’ammontare delle risorse finanziarie necessarie da destinare al pagamento degli oneri fiscali dell’anno successivo.

UN ESEMPIO PRATICO (tabella 2)

Vista la complessità del tema, riportiamo ora un esempio numerico ipotizzato sulla posizione di un odontoiatra con:

  • prima casa di proprietà 
  • figli a carico (per cui è stato richiesto l’Assegno Unico Universale da marzo 2022)
  • reddito derivante da attività ospedaliera
  • reddito derivante da attività professionale
  • pagamento nell’anno di contributi previdenziali all’Enpam e ad un fondo pensione integrativo 
  • pagamento nell’anno di spese sanitarie
  • pagamento nell’anno di spese per l’istruzione dei figli a carico
  • pagamento nell’anno di premi per assicurazioni vita
  • pagamento nell’anno di spese veterinarie.

Si segnala che per semplicità non sono state conteggiate le addizionali comunali e regionali, che variano ovviamente da Regione a Regione e da Comune a Comune, ma orientativamente oscillano dal 3% al 4% del reddito. Si ricorda che al “tax day” estivo bisognerà aggiungere, come anticipato, anche il primo acconto del 50% per l’anno nuovo (trattandosi di soggetto che compila gli ISA) da calcolarsi sul valore differenziale di 26.113 al netto delle ritenute di acconto di 9.000: l’importo da versare come primo acconto sarà pertanto 13.056,50 pari al 50% di 26.113.

Tab. 2

CONCLUSIONI

Con il presente intervento auspichiamo di aver contribuito a chiarire come si determina il carico fiscale mettendo in evidenza le principali spese che permettono di ottenere notevoli e legittimi risparmi d’imposta, nel pieno rispetto delle norme tributarie. 

Resta inteso che una stretta collaborazione con il proprio commercialista è fondamentale, sia per avere chiarimenti ulteriori su cosa si possa dedurre o detrarre (abbiamo, per dovere di sintesi, trattato solo le principali deduzioni e detrazioni), sia per ottenere un “preconteggio” o una simulazione delle imposte da corrispondere al Fisco. 

Grazie ad un attento monitoraggio e alla predisposizione di situazioni economico-fiscali infrannuali sarà possibile, nei mesi autunnali precedenti alla chiusura dell’anno fiscale, conoscere in anticipo l’ammontare delle risorse finanziarie necessarie da destinare al pagamento degli oneri fiscali dell’anno successivo.