A circa tre mesi dall’inizio del lockdown, dopo due decreti straordinari di cui vi abbiamo parlato nei precedenti numeri della rivista (D.L. “Cura Italia” e D.L. “Liquidità”), torniamo a ragionare su scenari futuri con una visione leggermente meno pessimistica: se è vero che la situazione sanitaria sta migliorando per effetto anche dei tanti sacrifici che tutti noi abbiamo fatto da inizio marzo a quest’oggi, è altrettanto verosimile ritenere che gli effetti economici del dilagare della pandemia non si sono ancora visti appieno.

Dopo un periodo in cui venivano gestite solamente le urgenze, molti studi hanno potuto riaprire e, al netto della riorganizzazione operativa per via dei nuovi protocolli clinici e dell’impatto dei maggiori costi correlati ai dispositivi di protezione individuale e alle attività di sanificazione (rigorosamente da calcolare e valutare con attenzione), il mese di maggio ha registrato rispetto ad un anno fa un trend medio di contrazione dei compensi incassati di circa il 30/35%. Sicuramente un risultato che permette anche di eseguire una pianificazione finanziaria per i flussi futuri con maggiore ottimismo rispetto a inizio maggio.

Oltre alla ripresa dell’attività, vi è un altro aspetto che permettere di essere un po’ meno preoccupati per i prossimi mesi: la piena presa di coscienza da parte del nostro legislatore dell’eccezionalità del periodo e il varo, con i 266 articoli del D.L. “Rilancio”, di misure che, almeno sulla carta, dovrebbero essere di aiuto per l’odontoiatria (oltre che per i vari settori dell’economia) una volta rese operative. Come spesso accade, molte di esse devono attendere gli appositi provvedimenti e decreti attuativi, nella speranza che questi ultimi non stravolgano i contenuti delle norme originali.

Il D.L. “Rilancio” (D.L. 34/2020 pubblicato in G.U. il 19.5.20), sebbene sia stato oggetto di una gestazione complessa caratterizzata dalla solita “fuga di bozze” nei primi giorni di maggio e dalla ormai consueta conferenza stampa di “annunciazione” tenutasi quasi una settimana prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (eventi che hanno creato non poca confusione tra gli operatori), prevede varie aree di intervento di interesse per l’odontoiatria:

  • rinvii di scadenze fiscali;
  • abbuoni di imposte;
  • bonus e indennità;
  • crediti di imposta;
  • misure a sostegno del lavoro.

Precisiamo che il D.L. in questione, come accaduto per il D.L. “Cura Italia” e come sta avvenendo in questi giorni per il D.L. “Liquidità”, dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni, seguendo un specifico iter parlamentare in cui potrebbero essere apportate modifiche e variazioni, ci auguriamo anche positive (come sta accadendo per il D.L. “Liquidità”). È pertanto possibile che, alla data di pubblicazione della rivista, alcune misure siano state modificate anche solo parzialmente.

Ricordiamo però che lo scopo di questo approfondimento è fornire all’odontoiatra una serie di informazioni per permettergli di cogliere al meglio le opportunità introdotte (speriamo non promesse…) dal legislatore e potersi confrontare con il proprio commercialista e consulente del lavoro già parzialmente edotto sulle varie novità. Si consiglia pertanto di analizzare i vari temi che andremo a toccare con l’ausilio dei propri professionisti, soggetti competenti nel supportarvi al meglio e, mai come in questi mesi, al vostro fianco in questi momenti complessi.

Tab. 1

1.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI: RINVIO AL 16.9.2020 DEL TERMINE PER EFFETTUARE I VERSAMENTI SOSPESI NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO (D.L. “CURA ITALIA” E D.L. “LIQUIDITÀ”)

Il D.L. “Rilancio” ha unificato e differito al 16.9.2020 il termine per effettuare, in un’unica soluzione, i versamenti fiscali e contributivi che sono stati sospesi in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Il versamento può avvenire in unica soluzione entro il 16.9.2020 o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo sempre a partire dal 16.9.2020, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Nella seguente tabella si riepilogano i versamenti che sono stati sospesi e i relativi termini di effettuazione di maggiore interesse per la categoria odontoiatrica (vedi tab. 1 a pagina seguente).

2.
ESCLUSIONE DEI VERSAMENTI IRAP

Tutti gli odontoiatri, a prescindere che esercitino l’attività odontoiatrica con:

  • P.IVA individuale;
  • Studio associato (o associazione professionale);
  • S.n.c. o S.a.s.;
  • S.r.l., S.p.A. o STP in forma di S.r.l./S.p.A..

di micro, piccole e medie dimensioni, ossia con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19.5.2020, sono esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta 2019;
  • del primo acconto IRAP relativo al periodo di imposta 2020.

Rimane obbligatorio il versamento degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2019 che si sarebbero dovuti versare nei termini ordinari nel corso dell’anno 2019 (originariamente, salvo le varie proroghe, 30.6 e 30.11).

Tab. 2

Come si calcola il saldo IRAP 2019?

Fermo restando il pagamento degli acconti dovuti per il 2019, il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale debito che emerge dalla dichiarazione IRAP fatta nel 2020 per l’anno d’imposta 2019.
Lo sconto fiscale, quindi, è reale in presenza di un saldo 2019 da versare (o, in gergo tecnico, a debito), circostanza che di regola ricorre solo per i soggetti che, nel 2019:

  • abbiano incrementato il “reddito” IRAP (valore della produzione netta) rispetto al 2018 e, dunque, vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018, base di calcolo degli acconti 2019 con il metodo storico;
  • abbiano iniziato l’attività e, pertanto, non abbiamo correttamente versato acconti IRAP nel corso dell’anno dato che non avevano un’IRAP per l’anno d’imposta 2018, base su cui determinarli.

Come si calcola il primo acconto IRAP 2020?

Il primo acconto IRAP escluso dal versamento è determinato in misura pari al 50% dell’IRAP dovuta per il 2019, per i soggetti che applicano gli ISA (ex Studi di settore).
Ad esempio, nel caso in cui l’imposta dovuta per il 2019 fosse pari a 10.000,00 euro, il primo acconto IRAP da non versare a giugno/luglio 2020 ammonterebbe a 5.000,00 euro. Decisamente un’ottima notizia!

Al fine poi del calcolo del saldo IRAP per l’anno 2020 (che verrà effettuato nel 2021), dall’imposta dovuta per il 2020 andrà scomputato:

  • il secondo acconto da versare entro il 30.11.2020 (salvo l’applicazione del metodo previsionale in caso di forti contrazioni del reddito 2020);
  • il primo acconto anche se da non versare, figurativamente determinato in misura pari al 50% dell’IRAP dovuta per il 2019 (i 5.000 € dell’esempio).

Riprendendo l’esempio precedente, ipotizzando che l’imposta dovuta per il 2020 sia pari a 9.000,00 euro e che a novembre venga versato il secondo acconto IRAP di 5.000 euro, la dichiarazione IRAP 2021 chiuderebbe a credito per 1.000,00 euro (tab. 2).

3.
RIFINANZIAMENTO DEL “FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA” E INDENNITÀ ENPAM PER GLI ODONTOIATRI

Il D.L. “Rilancio” rifinanzia il “Fondo per il reddito di ultima istanza” destinato all’erogazione di una indennità per i liberi professionisti che, in conseguenza al Covid-19, hanno dovuto cessare, sospendere o ridurre la propria attività.

Ripercorrendo la “storia” dell’indennità dei 600 €, partiamo dal D.L. “Cura Italia” che, per il mese di marzo, aveva previsto l’erogazione tramite l’ENPAM dell’indennità in questione a quegli odontoiatri che avevano certi parametri reddituali ed avevano subìto una contrazione del proprio reddito sopra certe soglie (definiti da uno specifico decreto ministeriale).

Il D.L. “Liquidità” aveva poi introdotto il requisito di iscrizione esclusiva all’ENPAM creando non pochi problemi operativi e causando ritardi nell’erogazione dell’indennizzo.

Ora il D.L. “Rilancio” ha abrogato quel vincolo di esclusività prevedendo che coloro che richiederanno l’indennità non dovranno essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione (requisito che espressamente non include la pensione di invalidità).

Inoltre, con l’emanazione del decreto interministeriale che ha definito modalità e condizioni per l’ottenimento dell’indennità nel mese di aprile, l’erogazione del bonus dovrebbe avvenire a breve.

Sono state confermate le condizioni di accesso valide per il mese di marzo: possono ottenere i 600 € i professionisti con meno di 35.000 € di reddito 2018 e i professionisti con redditi 2018 compresi tra 35.000 € e 50.000 € che abbiano subìto una contrazione del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 di almeno il 33% (o abbiano chiuso la partita IVA tra il 23.3 e il 30.4).

L’indennità dovrebbe essere erogata in via automatica per chi aveva già ottenuto il bonus per il mese di marzo. Infine, in base al decreto interministeriale, anche i professionisti che si sono iscritti alla Cassa di previdenza nel 2019 ed entro il 23.2.20 dovrebbero avere accesso al bonus di aprile, ovviamente se in rientranti nei parametri reddituali appena esposti.

Per l’indennità di maggio si dovrà attendere un nuovo decreto che, probabilmente, confermerà le condizioni viste per aprile.
Al momento, nel testo del D.L. ci sarebbe una incompatibilità con l’indennità per il mese di marzo, ma è assai probabile che con la conversione in legge questo refuso venga eliminato.

4.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene previsto un contributo a fondo perduto, in base alla attuale versione del D.L. “Rilancio” ante conversione in legge, solo per quegli odontoiatri che esercitano l’attività attraverso:

  • S.n.c. o S.a.s.,
  • S.r.l., S.p.A. o STP in forma di S.r.l./S.p.A..

Infatti, sebbene il contributo in questione interessi sulla carta sia imprese sia liberi professionisti e titolari di reddito di lavoro autonomo, vengono tuttavia esclusi:
i professionisti iscritti ad un Ordine professionale;
i professionisti iscritti alla gestione separata INPS (che hanno diritto alla percezione delle indennità di 600 € di cui all’art. 27 del DL 18/2020).

Sul punto si è scatenata una pesante polemica ad opera di tutti i rappresentanti delle svariate categorie professionali ed è molto probabile che questa “stortura” venga eliminata in sede di conversione in legge del D.L. (come lasciato intendere in via non ufficiale dal ministro dell’Economia).

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi o i compensi del 2019 non siano stati superiori a 5 milioni di euro;
  • l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019, condizione non è richiesta per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019.

Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e aprile 2019:

  • 20% per soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro;
  • 15% per soggetti con ricavi o compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 tra 1 e 5 milioni di euro.

È comunque previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1.000,00 euro, per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto tramite bonifico, previa presentazione di istanza telematica all’Agenzia delle Entrate le cui modalità verranno definite da un provvedimento di prossima emanazione.

5.
AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ CON RICAVI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO

Questa misura, stante le dimensioni dei vari studi professionali che hanno adottato il modello S.r.l., S.p.A. o STP in forma di S.r.l. o S.p.A., interesserà una platea ridotta di odontoiatri. Vengono infatti previste agevolazioni per le società di capitali (principalmente S.r.l., S.p.A.) i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subìto una riduzione dei ricavi di oltre il 33% nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020 rispetto agli stessi due mesi del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Se, entro il 31.12.2020, viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

  • ai soci che effettuano il versamento compete un credito d’imposta del 20%, utilizzabile in compensazione dal 2021;
  • alla società compete un credito d’imposta, anch’esso utilizzabile dal 2021, parametrato alle perdite che la società realizza nel 2020 e all’ammontare dell’aumento di capitale effettuato.

L’ammontare massimo dell’aumento di capitale agevolabile è pari a 2 milioni di euro (a cui corrisponde, in capo al socio, un credito d’imposta massimo di 400.000,00 euro).
L’agevolazione è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

6.
CREDITO D’IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI

Per tutti gli odontoiatri, a prescindere che esercitino l’attività odontoiatrica con:

  • P.IVA individuale;
  • Studio associato (o associazione professionale);
  • S.n.c. o S.a.s.;
  • S.r.l., S.p.A. o STP in forma di S.r.l./S.p.A.;

è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e destinati allo svolgimento dell’attività di impresa o professionale.

A chi spetta?

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi o i compensi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro;
  • i locatari (cioè coloro che hanno in locazione l’immobile) abbiano subito una riduzione del fatturato nel mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 di almeno il 50%.

Come si calcola il credito d’imposta?

Il credito d’imposta è parametrato all’importo dei canoni pagati nel periodo di imposta 2020 con riferimento, come detto, ai mesi di marzo, aprile e maggio ed è pari al:
60% dell’ammontare mensile del canone di locazione o del canone di leasing;
30% in caso di contratti di “service” (contratti di servizi a prestazioni complesse) o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Siccome è condizione necessaria per aver diritto al credito il pagamento dei canoni, sembrerebbe che questo spetti anche nel caso in cui i canoni di locazione o di leasing siano stati sospesi e/o pagati in ritardo, a condizione che questo avvenga entro il 31.12.2020.

Come si utilizza il credito?

Il credito di imposta può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi relativa al 2020 oppure in compensazione solo dopo aver pagato i canoni che lo hanno generato (anche se al momento manca il codice tributo da utilizzare).

Può anche essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito, ma al momento manca un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrebbe definire le modalità con cui comunicare la cessione.

7.
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE

Questa misura non è una novità del D.L. “Rilancio”. Come ricorderete, i precedenti D.L. emergenziali (“Cura Italia” e “Liquidità”) avevano introdotto questo credito vincolando la sua operatività ad un decreto interministeriale ad opera del Mi.S.E. e del M.E.F. che non è stato emanato entro i termini previsti (16.4). Il D.L. “Rilancio” annulla le precedenti disposizioni, accorpandole, di fatto, in una decisamente più vantaggiosa per l’odontoiatria.

Per la piena operatività del credito criteri, modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta), sarà necessario attendere anche in questo caso un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. “Rilancio” (che dovrà avvenire entro 60 giorni dal 19.5).

A chi interessa?

Il credito interessa tutti gli odontoiatri, a prescindere da come esercitino l’attività odontoiatrica. Rientrano pertanto nell’agevolazione coloro che svolgono l’attività mediante:

  • P.IVA individuale,
  • Studio associato (o associazione professionale),
  • S.n.c. o S.a.s.,
  • S.r.l., S.p.A. o STP in forma di S.r.l./S.p.A..

Quali sono le spese agevolate?

Viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, entro un limite massimo di 60.000 € (e nel limite complessivo di 200 milioni di € per il 2020) per:

  • la sanificazione degli ambienti di lavoro;
  • l’acquisto degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa per la sanificazione;
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, come da esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2, FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
    l’acquisto di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori, come da esempio, termometri e termoscanner);
  • l’acquisto di altri dispositivi rivolti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come ad esempio, barriere e pannelli protettivi, comprensivi di spese di installazione.

In attesa del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che potrebbe definire meglio il perimetro delle spese di sanificazione, al momento, rifacendosi all’art. 1, lett. e) del DM 274/1997 relativo all’attività delle imprese di pulizia, l’attività di sanificazione potrebbe essere definita come “il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.

A nostro parere, in attesa del provvedimento, rientrano nell’agevolazione anche tutti i beni strumentali che permettono di svolgere le attività di sanificazione in ottemperanza ai vari protocolli di intesa sulle misure di sicurezza da applicare nei luoghi di lavoro e alle linee guida specifiche per il settore dell’odontoiatria.

Anche questo credito potrà essere ceduto ad altri soggetti con modalità che saranno indicate in un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

8.
IVA “A 0” PER D.P.I. E ALTRI BENI STRUMENTALI NECESSARI PER L’EMERGENZA COVID-19

Il D.L. “Rilancio” porta una ulteriore buona notizia per tutto il mondo odontoiatrico: innanzitutto è stata soppressa la disposizione che avrebbe previsto, a decorrere dal 1.1.2021, l’incremento dell’IVA al 25% per poi arrivare, dal 1.1.2022 al 26,5%.

Inoltre, misura di immediata applicazione che porterà sicuramente benefici alla categoria odontoiatrica, è stata prevista una “aliquota IVA a 0” per tutta una serie di beni direttamente collegati alla gestione delle emergenze Covid-19, molti dei quali utilizzati con frequenza negli studi odontoiatrici. Ecco l’elenco di quanto, fino al 31.12.2020, beneficerà dell’IVA a 0 (in ordine di interesse per l’odontoiatria):

  • mascherine chirurgiche (non quelle “generiche”);
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • visiere e occhiali protettivi;
  • tute di protezione;
  • calzari e soprascarpe;
  • cuffie copricapo;
  • camici impermeabili e camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • sistemi di aspirazione;
  • tomografi computerizzati;
  • aspiratori elettrici;
  • umidificatori;
  • soluzioni idroalcoliche in litri;
  • perossido al 3% in litri;monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • centrali di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografi portatili;
  • elettrocardiografi;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Sul punto, vista le iniziali incertezze legate all’applicazione della disposizione fortemente agevolativa, lo scorso 30.5 l’Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare 12/2020 in cui ha fatto chiarezza sui codici di classificazione doganale dei beni oggetto dell’agevolazione IVA in questione.

Questa misura agevolativa vale per le operazioni effettuate tra il 19.5 e il 31.12.2020 e sarà rilevante il cosiddetto momento di emissione della fattura, ossia la data indicata nel campo “DataFattura” presente nella fattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio. Non sarà quindi rilevante l’eventuale data dell’ordine. Questa disposizione dovrebbe avere valenza anche per gli acquisti da altri paesi comunitari o per quelli effettuati da paesi extra comunitari.

Dal 1.1.2021, poi, l’IVA su questi beni su indicati passerà al 5%.
Infine, è stato previsto un prezzo calmierato per le mascherine con codifica UNI EN 14683: queste non potranno avere un prezzo al netto di IVA superiore a 0,50 €.

9.
CREDITO DI IMPOSTA PER PUBBLICITÀ

Il D.L. “Rilancio” ha apportato un’ulteriore interessante modifica al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari.

Questo credito, già oggetto di interventi migliorativi con il D.L. “Cura Italia” rispetto alla norma istitutrice (D.L. 50/2017 noto come D.L. “Concorrenza”), spetta a tutti gli odontoiatri a prescindere da come esercitino l’attività professionale. Potranno ottenerlo quindi:

  • le P.IVA individuali;
  • gli Studi associati (o associazioni professionali);
  • le S.n.c. o S.a.s.;
  • le S.r.l., S.p.A. o STP in forma di S.r.l./S.p.A..

Sono agevolati tutti gli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie eseguite su:
stampa quotidiana o periodica anche on-line;
emittenti tv o radio anche digitali.

La principale differenza rispetto alla versione originaria dell’agevolazione consiste nell’entità del credito di imposta: questo sale al 50% della spesa effettuata, senza più l’applicazione del meccanismo incrementale rispetto all’anno precedente. È stata poi riaperta la finestra temporale per la “prenotazione”: sarà possibile prenotare il credito di imposta presentando apposita domanda dal 1.9.20 al 30.9.20. Sarà poi necessaria la presentazione dell’istanza (dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati) nel mese di gennaio 2021.

Come anticipato, la finalità di questo approfondimento è fornire dei brevi flash sulle novità introdotte dall’ultimo decreto emergenziale: in caso di interesse, vi consigliamo di analizzare la norma agevolativa insieme al proprio commercialista.

10.
RINVIO DEL “TERMINE LUNGO” PER FRUIRE ANCORA DEL SUPERAMMORTAMENTO 2019

Altra novità interessante prevista dal D.L. “Rilancio” consiste nella proroga del cosiddetto “termine lungo” per la consegna dei beni superammortizzabili.

Questa misura è di particolare utilità perché il vecchio superammortamento, che permetteva di avere una deduzione del 130% (in luogo del 100%) per i beni strumentali ed era in vigore fino al 31.12.2019, era decisamente più conveniente rispetto al credito di imposta per i beni ordinari (pari al 6% ed in vigore dal 1.1.20) soprattutto per coloro che esercitano l’attività con partita IVA individuale o con studi associati (associazioni professionali).

Come forse ricorderete, anche se il bene non veniva consegnato entro il 2019, era comunque possibile fruire del superammortamento a condizione che l’ordine fosse stato accettato entro il 31.12.2019 e che entro quella data fosse stato pagato un acconto o il maxicanone in caso di contratto di leasing pari almeno al 20%. Il bene doveva poi essere consegnato entro il 30.6.2020. È proprio su questo termine che il Decreto “Rilancio” interviene, prorogandolo al 31.12.2020 ed allineandolo al “termine lungo” per i beni iperammortizzabili.

11.
ALTRI BONUS

Bonus per i lavoratori domestici

È istituita una nuova indennità per i lavoratori domestici, nella misura di 500,00 euro, per i mesi di aprile e maggio. L’indennità, erogata dall’INPS previa istanza, spetta se il lavoratore domestico è titolare, alla data del 23.2.2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; inoltre, il lavoratore non deve essere convivente con il datore di lavoro.

Bonus Baby sitting

Anche questo bonus non è una vera e propria novità del D.L. “Rilancio” perché era già contenuto nel precedente D.L. “Cura Italia”. Si tratta di un indennità alternativa al congedo speciale “Covid-19” che viene concesso a coloro che hanno figli di età inferiore a 12 anni per una durata massima di 30 giorni con una retribuzione al 50%. Il D.L. “Cura Italia” aveva previsto che l’entità di tale bonus ammontasse a 600 € .

Il Decreto “Rilancio” ha invece incrementato a 1.200 € l’importo del bonus che sarà erogato sempre tramite il libretto di famiglia e varrà per le prestazioni eseguite dal 5 marzo al 31 luglio. Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS ed ai liberi professionisti iscritti a Casse di previdenza private come, ad esempio, gli odontoiatri.

Infine, questo bonus è utilizzabile anche per il pagamento delle quote di iscrizione ai centri estivi, ai centri con funzione educativa e relativa e per i servizi integrativi per l’infanzia.

Bonus Mobilità

Tra i bonus residuali ricordiamo anche il contributo previsto dal D.L. “Rilancio” pari al 60% entro il limite massimo di 500 € per la spesa sostenuta per l’acquisto di mezzi/servizi per la mobilità alternativa quali, ad esempio:

  • bici, anche a pedalata assistita;
  • monopattini;
  • hoverboard;
  • servizi di mobilità condivisa ad esclusione del car sharing.

Il bonus sarà erogato in due fasi:

  • la prima fase, che ha avuto inizio dal 4 maggio e sarà attiva fino a quando non vi sarà una piena operatività di una apposita applicazione web, comporterà il rimborso diretto al cittadino del 60% della spesa nel limite di 500 € con istanza da presentarsi a sua cura, allegando le relative fatture o scontrini;
  • quando invece vi sarà piena operatività dell’applicazione web, il rimborso avverrà direttamente al negoziante a fronte dell’esibizione di un buono spesa digitale generabile con l’applicazione web da utilizzare nei 30 giorni successivi.

Il bonus spetterà a tutti coloro che hanno residenza in Comuni con più di 50.000 abitanti salvo che non siano capoluoghi di Regione, Provincia o appartenenti a Città metropolitane (dove il limite minimo di 50.000 abitanti non sussiste).

12.
DETRAZIONE DEL 110% (C.D. “SUPERBONUS”)

Questa misura interessa non solo gli odontoiatri ma, più in generale, tutti i privati cittadini proprietari di immobili (anche seconde case) in condomini e di singole unità immobiliari adibiti ad abitazione principale.

Con il D.L. “Rilancio”, viene incrementata al 110% l’aliquota della detrazione spettante per specifici interventi di riqualificazione energetica (che saranno oggetto di questo approfondimento), riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, qualora le spese siano sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo (in luogo delle ordinarie 10 in caso di interventi di riqualificazione energetica “ordinari”).

Solo la prima tipologia di interventi saranno oggetto di analisi, trattandosi potenzialmente di quelli più comuni.

Quali sono gli interventi di riqualificazione energetica agevolati?

Il “superbonus” del 110%, relativo alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, spetta per i seguenti interventi di riqualificazione energetica:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 18.2.2013 n. 811, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

L’aliquota del 110% si applica anche agli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, come ad esempio l’installazione di pannelli o schermature solari, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati in precedenza e nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Quali sono i limiti di spesa per gli interventi in questione?

Il “superbonus” del 110% spetta nel limite massimo di spesa non superiore a:

  • 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  • 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per quali immobili è possibile fruire del “superbonus”?

Il “superbonus” del 110% spetta soltanto per gli interventi effettuati (si riportano le situazioni di maggiore interesse):

  • dai condomìni (quindi per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
    sulle singole unità immobiliari, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o professionale.

Al momento non è chiaro se il “superbonus” possa spettare all’odontoiatra (a prescindere dalla modalità con cui svolge l’attività) che possiede l’immobile adibito a studio dentistico all’interno di un condominio. Sicuramente sarà un tema oggetto di chiarimenti nelle prossime circolari dell’Amministrazione.
La detrazione con aliquota del 110% non spetta, invece, se le spese per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati dalle persone fisiche si riferiscono ad interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale (c.d. “seconde case”).

Il miglioramento della classe energetica: una condizione stringente per la fruizione del “superbonus”

Per poter beneficiare dell’agevolazione del 110%, gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio;
  • ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Questa condizione appare essere la più limitante per l’accesso al “superbonus”: di fatto, è molto probabile che solo gli interventi “pesanti” (ad esempio, rifacimento del tetto e del cappotto termico) potranno permettere la fruizione dell’agevolazione.

Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

Infine una possibile ulteriore agevolazione di carattere finanziario: coloro che, negli anni 2020 e 2021, sosterranno spese per determinati interventi potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per lo sconto in fattura, ossia per un contributo pari alla detrazione anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi;
  • per la cessione della detrazione, ossia l’importo corrispondente alla detrazione verrà trasformato in un credito d’imposta in capo al soggetto acquirente che, a sua volta, potrà cederlo ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Alla data di redazione del presente approfondimento, manca però il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in cui saranno indicate le modalità di comunicazione e di applicazione della cessione/sconto del credito.
La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda:

  • interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta il “superbonus” del 110%;
  • adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta il “superbonus” del 110%;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. h) del TUIR, compresi quelli per i quali spetta il “superbonus” del 110%;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta il “superbonus” del 110%;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
  • interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. a) e b) del TUIR) quali:

 

  1. interventi su tutte le parti comuni degli edifici residenziali di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia;
  2. interventi sulle singole unità immobiliari residenziali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

 

13.
SOSPENSIONI PER AVVISI BONARI E CARTELLE ESATTORIALI

Il D.L. “Rilancio” riprende alcune misure che erano state già introdotte nel D.L. “Cura Italia” poi oggetto di interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate nelle circolari dei mesi precedenti. Queste disposizioni sono particolarmente tecniche e la nostra finalità è solamente quella di informare l’odontoiatra sulle possibilità riconosciute dal legislatore per la gestione delle pendenze col Fisco (o altri enti impositori).

Nello specifico, gli “avvisi bonari” (comunicazioni di irregolarità) i cui termini di pagamento scadono tra il 8.3 e il 31.5, sono oggetto di rinvio al 16.9: questa previsione vale sia per i pagamenti in unica soluzione o per la prima rata (in caso di piano di rateazione) sia per le rate successive alla prima. L’importo da versare al 16.9 potrà essere oggetto di rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili.

Nel caso invece di cartelle di pagamento, i termini di pagamento scadenti tra il 9.3 e il 31.8 sono posticipati al 30.9 con la possibilità di richiedere un’ulteriore rateazione per questa nuova scadenza. Non è rilevante chi sia il soggetto impositore: pertanto, potranno beneficiare di questa dilazione le cartelle esattoriali emesse, ad esempio, dall’Agenzia delle Entrate e da enti locali.

Di contro, l’Agenzia delle Entrate potrà notificare gli atti impositivi in scadenza entro il prossimo 31.12, come ad esempio gli avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta 2015, entro il 31.12.2021: questo dovrebbe voler dire (ma si attendono conferme ufficiali) che il controllo fiscale “vero e proprio” dovrà concludersi entro la fine dell’anno, ma l’atto conclusivo con cui vengono comunicate le eventuali imposte, sanzioni e interessi da pagare, potrà essere recapitato entro la fine del prossimo anno.

14.
MISURE IN MATERIA DI INTEGRAZIONI SALARIALI E SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE

Pur non svolgendo l’attività di Consulente del lavoro, per mere finalità informative, vi segnaliamo che il D.L. “Rilancio” ha apportato numerose modifiche alle disposizioni in materia di:

  • Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e Fondo integrativo salariale;
  • Cassa integrazione guadagni in deroga del D.L. 18/2020 (decreto “Cura Italia”).

È stata inoltre introdotta una nuova misura consistente in sovvenzioni per il pagamento delle retribuzioni al fine di evitare i licenziamenti nel periodo emergenziale Covid-19.
Infine è stato esteso il periodo di sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

Trattandosi però di disposizioni particolarmente tecniche, vi consigliamo di confrontarvi con il vostro Consulente del lavoro che sicuramente saprà supportarvi al meglio per fruire di queste misure agevolative.

Novità in materia di C.I.G.O., assegno ordinario COVID-19 e C.I.G. in deroga

Il D.L. “Rilancio” ha operato significative modifiche alle norme in materia di Cassa integrazione guadagni ordinaria (C.I.G.O.) e assegno ordinario.
In sintesi, i principali interventi riguardano:

1. Estensione dei trattamenti

Il decreto in commento stabilisce che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per via dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (C.I.G.O.), di accesso all’assegno ordinario o del trattamento di integrazione salariale in deroga (C.I.G. in deroga), per una durata massima di:

  • 9 settimane per periodi decorrenti dal 23.2 al 31.8;
  • ulteriori 5 settimane, sempre dal 23.2 al 31.8, a condizione di aver interamente fruito il periodo precedentemente concesso.

È possibile inoltre fruire degli ammortizzatori sociali per un eventuale ulteriore periodo di massimo 4 settimane per periodi decorrenti dall’1.9 al 31.10.
Esclusivamente in tema di C.I.G. in deroga, il decreto “Rilancio” definisce, per l’accesso al trattamento successivamente alle prime 9 settimane di fruizione, la procedura di richiesta diretta all’INPS.

2. Ampliamento dei possibili beneficiari

Viene ampliata la platea dei lavoratori dipendenti possibili beneficiari del trattamento di integrazione salariale ordinario includendo tutti coloro che erano in forza al 25.3.2020, superando il precedente limite del D.L. “Liquidità”.

Sospensione licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

Il D.L. “Rilancio” ha esteso fino al 5 mesi una misura a tutela dei lavoratori dipendenti introdotta dal D.L. “Cura Italia”: quest’ultimo infatti aveva previsto il blocco dei licenziamenti per motivi economici per i successivi 60 giorni rispetto al 17.3. Il D.L. rilancio ha esteso questa sospensione fino al 16 agosto.

Inoltre, il D.L. “Rilancio” ha previsto che, nel caso in cui il datore di lavoro indipendentemente dal numero di dipendenti dovesse aver proceduto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo nel periodo dal 23.2 al 17.3, è possibile revocare il licenziamento a condizione che venga fatta contestuale richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale dalla data in cui aveva avuto efficacia il licenziamento.

“La vita è per il 10% cosa ti accade e per il 90% come reagisci.”
(Charles R. Swindoll)