Le novità fiscali 2021 per gli odontoiatri – seconda parte

Seconda parte

novità fiscali

Dopo aver analizzato nel primo numero dell’anno di Doctor Os le prime novità che impattano in ordine di tempo sugli odontoiatri, affrontiamo ora le principali norme (per lo più agevolative) che interessano il settore.

Premettiamo subito che non vi è nulla di realmente innovativo nella legge di Bilancio 2021 ma, dopo un anno che (per via della pandemia, sia chiaro!) ha visto l’introduzione di numerosi bonus e agevolazioni fiscali, la sola conferma della maggior parte di questi non può che essere vista con favore.

Se a ciò si aggiunge il rinnovato interesse del legislatore nell’agevolare gli investimenti in beni strumentali con il solito “assist” alle realtà odontoiatriche in forma societaria (dove tra le più comuni troviamo le S.r.l. o le STP in forma di s.r.l.) per ciò che concerne gli investimenti in beni 4.0, la Manovra 2021 non può sicuramente dirsi penalizzate per l’odontoiatria.

Entrando nel merito, analizziamo le principali novità con il consueto taglio operativo e fornendo, al termine di ogni approfondimento, un giudizio sulla misura.

1.
Rinnovato e potenziato il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali, siano essi ordinari o 4.0

Dopo un 2020 in cui tutti coloro che hanno investito in beni strumentali avevano avuto qualche rammarico nel non aver sfruttato il super e l’iperammortamento degli anni precedenti, con il piano per la c.d. “Transizione 4.0” finalmente il legislatore è tornato ad incentivare in modo serio ed efficace queste tipologie di investimenti.

È stato infatti prorogato fino al 2022 (finalmente una proroga biennale che permette di fare una sana strategia di investimento) il credito di imposta in questione, con un potenziamento sia per gli investimenti in beni ordinari sia per i cosiddetti “beni 4.0” e con una netta riduzione del tempo di utilizzabilità del credito (passato da 6 anni a 3 anni o 1 anno, come vedremo).

È stata inoltre ampliata la platea degli investimenti agevolabili includendo anche i beni immateriali, con una particolare attenzione a favorire strumenti che permettano il c.d. “lavoro agile”. Non sono, ahimè, stati eliminati alcuni fastidiosi oneri burocratici che però, nel corso del 2020, sono stati oggetto di importarti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate per una volta favorevoli ai contribuenti.

Rimangono infine validi i numerosi chiarimenti che l’amministrazione finanziaria e il Ministero per lo Sviluppo Economico avevano fornito in passato (tra tutti la nota circolare “Sanità 4.0” del 2019), soprattutto in tema di investimenti in beni digitali o 4.0, agevolazione molto favorevole riservata però agli odontoiatri che esercitano l’attività professionale con modelli societari quali le S.r.l. o STP in forma di s.r.l..

1.1.
A chi interessa?

I soggetti beneficiari, in termini generali, non cambiano: possono principalmente beneficiare dell’agevolazione quei professionisti che svolgono l’attività mediante:

  • P. IVA individuale, anche in regime forfettario;
  • Associazione professionale (studio associato);
  • Società di persone quali S.n.c. e S.a.s.;
  • Società di capitali quali S.r.l., STP in forma di s.r.l. e S.p.A..

Attenzione però: gli odontoiatri che esercitano l’attività con P. IVA individuale o tramite uno studio associato potranno fruire soltanto del credito d’imposta per i beni “ordinari”. Purtroppo, nonostante gli emendamenti presentati da alcune associazioni sindacali dei dottori commercialisti, non vi è stata nessuna apertura sul credito di imposta per gli investimenti in “beni strumentali materiali o immateriali 4.0”: nel mondo del dentale (come per tutte le altre professioni), questo credito di imposta particolarmente interessante è ancora riservato solo ed esclusivamente alle S.r.l., alle STP in forma di s.r.l. o alle Società di persone.

Confermata poi la disposizione che condiziona la fruizione del beneficio in oggetto al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Questa previsione interessa tutti gli odontoiatri, a prescindere da come esercitino l’attività professionale.

1.2.
Quali sono gli investimenti agevolati?

Gli investimenti agevolabili sono suddivisi in tre differenti tipologie con tre diverse percentuali agevolative. Nello specifico, il nuovo credito di imposta si applica per:

  • i beni materiali e immateriali “ordinari” (i primi fino al 2019 beneficiavano del superammortamento);
  • i beni materiali di cui all’allegato A alla L. 232/2016 (che fino al 2019 potevano beneficiare del iperammortamento);
  • i beni immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016 (che fino al 2019 potevano beneficiare del iperammortamento).

Tali beni devono:

  • essere nuovi;
  • avere la caratteristica di strumentalità rispetto all’attività svolta (sono definiti come beni ad uso durevole impiegati come strumento di produzione all’interno dell’attività dello studio);
  • possono essere acquistati in proprietà o in leasing ma non con i contratti di noleggio o locazione/leasing operativo.

Nel caso di acquisto di beni prodotti da imprese estere, sembrerebbero non esserci cause ostative per la fruizione del credito, salvo, a parere di chi scrive, qualche complicazione sugli adempimenti documentali richiesti dalla norma (richiamo in fattura ai riferimenti della legge di Bilancio 2021).

Nessuna novità invece in tema di esclusioni. I beni di principale interesse per gli odontoiatri che non possono fruire dall’agevolazione sono:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR (essenzialmente le autovetture);
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni ammortizzabili in aliquote inferiori al 6,5%;
  • i materiali di consumo, in quanto privi del requisito della strumentalità.

Analizzando le tipologie di investimenti agevolati, per beni materiali “ordinari” si intendono tutti quei beni strumentali in uso presso gli studi odontoiatrici: si spazia dal mobilio ai PC fino ad arrivare alle turbine, per fare degli esempi. Nulla di nuovo rispetto alle precedenti versioni della norma.

Una importante differenza invece consiste nell’inclusione anche dei beni immateriali diversi da quelli inseriti nell’allegato B della L. 232/2016 (essenzialmente la c.d. “cartella clinica elettronica”): in questa categoria vi rientrano quindi tutti i software, anche quelli che non hanno una diretta interconnessione con i beni 4.0.

Relativamente invece ai beni 4.0, che ribadiamo permettono di fruire di un credito di imposta maggiorato ma solo per gli odontoiatri che esercitano l’attività con strutture societarie come ad esempio S.r.l. e STP in forma di s.r.l., essenzialmente si posso dividere in 3 categorie:

  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
    dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della
  • sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”.

Tali beni devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche (già previste nelle precedenti versioni della norma):

  • controllo per mezzo di CNC (computer numerical control) e/o PLC (programmable logic controller);
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva;
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, devono possedere almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
sensori e adattività alle derive di processo;
caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Infine, condizione necessaria per fruire del credito di imposta è la cosiddetta interconnessione. Sul punto è opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo Economico avevano nel 2017 fornito chiarimenti al riguardo, ancora oggi attuali.

Nello specifico, un bene viene definito interconnesso se scambia informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad es.: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.) e se è identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad es.: indirizzo IP).

In ambito odontoiatrico, i beni più diffusi con queste caratteristiche sono la TAC, alcuni riuniti interconnessi, alcune tipologie di microscopi, gli scanner intraorali, i fresatori e le stampanti 3D, alcune autoclavi.

Gli odontoiatri che esercitano l’attività con P. IVA individuale o tramite uno studio associato potranno fruire soltanto del credito d’imposta per i beni “ordinari”

1.3.
Quando fare l’investimento?

A livello temporale sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’16.11.2020 al 31.12.2022. L’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022 congiuntamente siano verificate le due seguenti condizioni:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il profilo temporale assume una notevole rilevanza in quanto, salvo possibili proroghe e modifiche che non escluderemmo possano arrivare con prossimi interventi normativi, l’entità dell’agevolazione varia in regione del periodo in cui viene effettuato l’investimento. Diventa quindi importante ricordare che, nel caso di acquisto in proprietà, per momento di effettuazione dell’operazione si considera la data della consegna o della spedizione del bene mentre, nel caso di leasing, si farà riferimento al verbale di consegna da parte dell’utilizzatore.

Inoltre segnaliamo che, per il periodo intercorrente tra il 16.11.2020 ed il 31.12.2020, ci si potrebbe trovare nella particolare situazione di coesistenza delle due norme agevolative (quella prevista dalla legge di Bilancio 2020 e quella introdotta dalla legge di Bilancio 2021): sul punto la norma nulla dice ma, a parere di chi scrive, se sussistono tutte le condizione dovrebbe potersi applicare la norma più favorevole ma sicuramente un intervento ufficiale dell’Amministrazione risolverebbe ogni dubbio.

1.4.
A quanto ammonta il credito di imposta?

Un altro punto sui cui si concentrano le modifiche della legge di Bilancio 2021 è l’entità dell’agevolazione, sia per i beni ordinari sia per quelli 4.0. Infatti, il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata a seconda della tipologia di investimenti e, come dicevamo poche righe sopra, del periodo di investimento.

Per gli investimenti in beni materiali o immateriali “ordinari” (diversi da quelli “4.0”), il credito d’imposta “generale” è riconosciuto a prescindere dalla forma con cui si esercita l’attività odontoiatrica:

  • nella misura del 10% del costo (nel limite massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali o 1 milione per i beni immateriali), per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro il 30.6.2022, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2021 e l’ordine sia stato accettato dal venditore);
  • nella misura del 15% del costo per gli investimenti in beni tecnologici destinati a realizzare modalità di “lavoro agile” (fattispecie non così comune nel mondo dell’odontoiatria, a onor del vero) se effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro il 30.6.2022, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2021 e l’ordine sia stato accettato dal venditore);
  • nella misura del 6% del costo (nel limite massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali o 1 milione per i beni immateriali), per gli investimenti effettuati dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2022 e l’ordine sia stato accettato dal venditore).

Relativamente invece agli investimenti in beni compresi nell’allegato A alla L. 232/2016 (la norma che interessava come detto il “vecchio” iperammortamento), il credito d’imposta è riconosciuto agli odontoiatri che utilizzano modelli societari (quali ad esempio la S.r.l. o la STP in forma di s.r.l.) nella misura del:

  • 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (si omettono volutamente le altre percentuali nel caso di investimenti con valori superiori a 2,5mln di €) effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o entro il 30.6.2022, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2021 e l’ordine sia stato accettato dal venditore);
  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (si omettono volutamente anche in questo caso le altre percentuali per investimenti con valori superiori a 2,5mln di €) effettuati dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2022 e l’ordine sia stato accettato dal venditore).

Come già in passato, nonostante il tentativo fatto con la presentazione dell’emendamento in sede di conversione che prevedeva l’applicabilità del credito di imposta per i beni 4.0 anche per i professionisti o gli studi associati, è stata mantenuta quella discriminazione verso coloro che non esercitano l’attività odontoiatrica adottando modelli societari come, ad esempio, la S.r.l., la STP in forma di s.r.l. o le Società di persone. Questa limitazione, data l’accelerazione nei processi di digitalizzazione degli studi dentistici, è ormai diventata molto penalizzante e porterà sempre più ad utilizzare modelli societari evoluti.

Infine, sempre e solo per S.r.l., STP in forma di s.r.l., S.p.A., S.n.c. e S.a.s., per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’allegato B alla L. 232/2016 (comprese le spese per servizi cloud computing), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 20% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di €.

1.5.
Quando è utilizzabile?

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 ordinariamente in tre anni (più correttamente, in tre quote annuali). Inoltre, per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 nei cosiddetti beni materiali o immateriali “ordinari”, in caso di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di €, il credito di imposta pari al 10% del costo sarà utilizzabile in compensazione interamente nell’anno in cui si effettua l’investimento. Due precisazioni:

  • il primo anno di utilizzo per il credito per gli investimenti in beni materiali o immateriali “ordinari” sarà quello in cui il bene entra in funzione. Sul punto, la Guardia di Finanzia, nel lontano 2008, a titolo esemplificativo aveva indicato quale momento sintomatico di utilizzo del bene il periodo da cui ha inizio il consumo di energia del macchinario o il suo impiego nell’attività operativa;
  • per gli investimenti nei beni “Industria 4.0”, il credito sarà fruibile a decorrere dall’anno in cui è avvenuta interconnessione.

Esemplificando:

  • l’investimento in un bene “ordinario” effettuato nel 2021 per un importo complessivo di 10.000€ permetterà alla maggior parte degli odontoiatri (con ricavi o compensi inferiori a 5 mln €) di poter utilizzare nello stesso anno 2021 in compensazione il credito di imposta di 1.000€ (contro i 600€ in 5 anni con la precedente versione della norma o i 600€ in 3 anni nel caso di investimento effettuato nel 2022);
  • l’investimento in un bene materiale “4.0” effettuato nel 2021 per un importo complessivo di 50.000€ permetterà agli odontoiatri che utilizzano veicoli societari per esercitare l’attività di poter utilizzare in compensazione negli anni 2021, 2022, 2023 il credito di imposta complessivo di 25.000 € (contro i complessivi 20.000 € in 5 anni con la precedente versione della norma o i complessivi 20.000 € in 3 anni nel caso di investimento effettuato nel 2022).

Conviene quindi sfruttare il 2021 per eventuali investimenti!

1.6.
Il meccanismo del “recapture” in caso di sostituzione del bene.

Prestare la massima attenzione in caso di vendita dei beni per cui si vuole fruire nel nuovo credito di imposta nei primi due anni successivi all’acquisto per via del c.d. “recapture”. Sia per i beni strumentali “ordinari” sia per quelli “4.0” vale la regola (già presente l’anno scorso) della restituzione dell’agevolazione nel caso di cessione a titolo oneroso se questa avviene entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui è stato fatto l’investimento (entrata in funzione del bene ordinario o interconnessione per i beni 4.0.). Di fatto, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, il credito di imposta fruito dovrà essere restituito.

Questa disposizione non si applica nel caso di sostituzione del bene ceduto con un altro bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nell’anno in cui avviene la vendita. Attenzione però: questa norma si applica solo per i beni 4.0 e non per quelli “ordinari”.

Sia per i beni strumentali “ordinari” sia per quelli “4.0” vale la regola della restituzione dell’agevolazione nel caso di cessione a titolo oneroso se questa avviene entro il 31.12 delsecondo anno successivo a quello in cui è stato fatto l’investimento

1.7.
Quali sono gli obblighi documentali?

Per fruire del credito d’imposta è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Inoltre, sulle fatture e sugli altri documenti relativi all’acquisto dei beni agevolati deve essere indicato l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative dell’art. 1 commi da 1054 a 1058 della Legge n. 178 del 30.12.2020. In caso di assenza di questa dicitura, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2020, il credito di imposta non potrà essere utilizzato. È stata però prevista la possibilità di regolarizzare questa situazione sia in caso di fatture cartacee sia in caso di fatture elettroniche.

In terzo luogo, un “ritorno al passato”: per i beni 4.0 di cui agli allegati A e B della L. 232/2016, le strutture odontoiatriche saranno tenute per gli investimenti superiori a 300.000 € (rari in odontoiatria) a produrre una perizia tecnica asseverata (e non più semplice, come nella precedente versione del credito di imposta valida per il 2020) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Nel caso di investimenti non superiori alla soglia di cui sopra, è sempre sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante della società resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000.

In entrambi i documenti dovrà comunque risultare che i beni siano in possesso delle caratteristiche previste dagli allegati A e B della L. 232/2016 e che siano stati interconnessi al sistema aziendale.

Infine, viene altresì confermata per i soli beni “4.0” la comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo Economico con finalità statistiche e con modalità operative che saranno oggetto di un prossimo decreto ministeriale. Questa previsione è stata copiata da quella inserita nella legge di Bilancio di cui, a distanza di più di un anno, attendiamo ancora l’emanazione del decreto: non sarebbe stato meglio eliminarla?

Giudizio

Positivo. Agevolare con risparmi di imposta l’ammodernamento e la digitalizzazione degli studi non può che fare bene al settore e la riduzione dei tempi di utilizzo (in molti casi divenuti quasi istantanei) gioverà alle casse degli odontoiatri nei prossimi mesi. Peccato solo non aver aperto il credito di imposta per i beni 4.0 anche ai liberi professionisti e agli studi associati…!

2.
Altre agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali: il “bonus investimenti nel Mezzogiorno”, il rifinanziamento della nuova Sabatini

La legge di Bilancio 2021 ha prorogato fino al 31.12.2022 il “bonus investimenti nel Mezzogiorno“, un credito d’imposta (introdotto dalla legge di Stabilità 2016) per le strutture odontoiatriche organizzate in forma di S.r.l., STP in forma di s.r.l., S.p.A. e Società di persone che acquistano beni strumentali nuovi (macchinari, impianti ed attrezzature).

Questi beni devono fare parte di un progetto di investimento iniziale e devono essere destinati a realtà operative ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il credito di imposta, cumulabile con quello per gli investimenti che abbiamo appena analizzato, si differenzia a seconda delle regioni in cui lo studio è ubicato e alle sue dimensioni:

  • per gli studi in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, e Sardegna, il credito è pari al 45% per le piccole imprese (per poi scendere al 35% per le medie imprese ed al 25% per le grandi imprese);
  • per gli studi invece in Abruzzo e Molise, il credito è pari al 30% per le piccole imprese (per poi scendere al 20% per le medie imprese ed al 10% per le grandi imprese).

Viene inoltre rifinanziata la “nuova Sabatini” (art. 2 del DL 69/2013 e art. 1 co. 40 della L. 205/2017), misura che agevola gli odontoiatri strutturati con società (quali, ad esempio, la S.r.l. o la STP in forma di s.r.l.) che effettuano investimenti tramite finanziamenti o leasing, concedendo un contributo per contingentare gli interessi (di fatto, quasi li annulla) che varia a seconda della tipologia di bene oggetto dell’investimento.

Si passa da un 2,75% per la maggior parte dei beni materiali (immobili esclusi), al 3,575% per i beni 4.0 fino al 5,5% per gli investimenti in beni 4.0 effettuati nelle Regioni che fruiscono del “bonus investimenti nel Mezzogiorno”. La legge di Bilancio 2021 stabilisce inoltre che anche per i finanziamenti superiori a 200.000 € il contributo dovrà essere erogato in unica soluzione.

Entrambe le agevolazioni, però, si portano dietro una serie di pesanti obblighi documentali e burocratici che ne rendono l’utilizzo sconsigliabile nel caso di investimenti di entità contenuta.

Giudizio

Positivo. Sicuramente molto utile incentivare le realtà che operano nel Mezzogiorno e ancora più utile ridurre il costo dell’indebitamento soprattutto per i beni 4.0. Peccato solo, nuovamente, che queste disposizioni non valgano per gli odontoiatri che esercitano l’attività con P.IVA individuale o tramite studi associati. Attenzione poi a presentare correttamente le relative domande: è necessario, in questo caso, rivolgersi a professionisti del settore che possano guidare l’odontoiatra al raggiungimento dell’agevolazione.

3.
Bonus pubblicità

La legge di Bilancio 2021 proroga il credito di imposta al 2022 per gli investimenti pubblicitari nella versione straordinaria potenziata nel 2020 dai D.L. “Cura Italia” e “Rilancio”.

Per tutti gli odontoiatri, a prescindere dalla forma di esercizio dell’attività, per gli anni 2021 e 2022 viene riconosciuto un credito di imposta per gli investimenti pubblicitari nella misura del 50% del valore degli spese per pubblicità effettuate su giornali quotidiani o periodici anche in formato digitale (non più su emittenti TV o radio). È previsto una specifica procedura di prenotazione e di rendicontazione per poter fruire del credito con apposite finestre temporali.

Il consiglio, come sempre, è di rivolgersi al proprio commercialista con cui gestire l’adempimento.
Giudizio

Positivo. Certamente, se si fosse incentivata anche la pubblicità tramite social network o con piattaforme/portali on-line, questo credito sarebbe stato ancora più utile e fruibile.

4.
Riapertura della legge di rivalutazione delle partecipazioni in società

Anche questa norma agevolativa non è una vera novità della legge di Bilancio 2021. La versione 2021 infatti non è altro che una riproposizione della legge rivalutativa presente nella precedente legge di Bilancio 2020. Questa disposizione interessa tutti gli odontoiatri proprietari al 1.1.2021 di quote di società (che, ribadiamo, in ambito odontoiatrico principalmente sono le S.r.l. o le STP in forma di S.r.l.) che hanno intenzione di cedere anche parzialmente nel corso del 2021 o negli anni successivi. A fronte del pagamento (anche in 3 rate annuali) di una imposta sostitutiva di rivalutazione dell’11% sul nuovo valore delle quote, l’eventuale vendita fino al valore rivalutato sarà “esentasse”.

Non si pagherà quindi il 26% sulla plusvalenza. Occorrerà, inoltre, che entro il prossimo 30.6 un professionista abilitato (ad es. un dottore commercialista) rediga ed asseveri la perizia di stima sul valore della partecipazione oggetto di rivalutazione.

Stante però il carattere molto tecnico, il nostro consiglio è quello di ragionare insieme al proprio commercialista per valutare l’interesse o meno in base al proprio caso specifico ed effettuare i relativi calcoli di convenienza.

Giudizio

Positivo. Anche se le imposte di rivalutazione negli anni passati avevano percentuali più contenute, queste norme agevolative possono essere di interesse per chi intende monetizzare eventuali quote societarie.

Come detto però, l’analisi di convenienza deve essere condotta con il proprio professionista di fiducia trattandosi di una norma particolarmente tecnica.

5.
Ulteriori novità fiscali

Infine, di seguito riportiamo una rapida carrellata delle altre novità di interesse per la categoria.

  • Ennesima proroga dei “bonus” sugli immobili: anche per il 2021 sono state prorogate la detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (essenzialmente le ristrutturazioni degli immobili abitativi) nel limite di 96.000 €, il bonus “mobili” che permetterà di detrarre al 50% gli acquisti di mobili o elettrodomestici in caso di ristrutturazioni fino ad un limite massimo di 16.000 €, il c.d. “eco-bonus” ossia la detrazione Irpef e Ires del 65% (o 50%) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti con determinate soglie di spesa ed infine i bonus “facciate” ed il bonus “verde”. Il “super-bonus”, di cui tanto si è detto negli scorsi mesi, è stato prorogato fino al 2022.
  • Nessuna proroga dell’aliquota IVA a 0 introdotta dal D.L. Rilancio: dal 1.1.2021 beni quali le mascherine Ffp2 o Ffp3, i guanti in lattice, in vinile o in nitrile, le visiere e gli occhiali protettivi, le tute di protezione, i calzari e i soprascarpe, le cuffie ed i camici nonché i tomografi computerizzati che avevano beneficiato con il D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio) dell’IVA a 0 vedranno generalmente applicata l’IVA al 5%. L’agevolazione infatti permane fino al 2022 solo per i vaccini e a strumentazione diagnostica per COVID-19 (qualsiasi natura e tecnologia utilizzino).
  • Nuovo credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua: per il 2021 e 2022 viene introdotto un nuovo credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio di acqua potabile. Il bonus fiscale spetta a tutti gli odontoiatri a prescindere da come esercitino l’attività (ed anche per i “privati consumatori”) e interessa l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il limite di spesa è pari a 5.000 € per gli odontoiatri per ciascun immobile adibito all’attività (1.000 € per i “privati consumatori”) ed il credito è pari al 50% delle spese sostenute, fermo restando il limite delle risorse stanziate (relativamente contenuto). Al momento però manca il solito provvedimento che indicherà le modalità di fruizione dell’agevolazione.
  • Proroga della moratoria per debiti bancari e leasing: questa misura straordinaria, introdotta dal D.L. “Cura Italia” (D.L. 18/2020) e prorogata dal D.L. Agosto (D.L. 104/2020) fino al 31.1.2021, è stata posticipata in modalità automatica fino al 30.6.2021, salvo rinuncia espressa da far pervenire alla banca o alla società di leasing entro il 31.1.2021. Per coloro che non ne avessero ancora fruito, è ammessa la possibilità di avvalersene con comunicazione da inviare sempre entro il 31.1.2021. Ricordiamo che la moratoria in questione è valida per tutti gli odontoiatri a prescindere dalle modalità di esercizio dell’attività professionale.
  • Proroga delle garanzie erogate dal Fondo di Garanzia su prestiti bancari: sono state prorogate fino al 30 giugno 2021 le garanzie (brevemente, 100% per i mini prestiti fino a 30.000€ e 90% per quelli di importo superiore) previste dall’articolo 13 del D.L. “Liquidità” (D.L. 23/2020) in scadenza originariamente al 31.12.2020. A queste garanzie posso accedere tutti gli odontoiatri, a prescindere dalla modalità di esercizio dell’attività professionale. Inoltre, i “mini finanziamenti” fino a 30.000 € garantiti al 100% (ex art. 13, comma 1, lettera m), D.L. 23/2020) possono avere durata massima di 15 anni (in precedenza 10). Infine, per i finanziamenti già deliberati o già erogati si potrà richiedere il prolungamento della loro durata fino a 15 anni.