Le novità del D.L. Agosto e le altre recenti misure a sostegno dell’odontoiatria

Il mese di agosto, contrariamente a quanto accadeva negli ultimi anni, non ha visto interrompersi l’intensa l’attività legislativa che ha caratterizzato il 2020 dall’insorgere della pandemia.

Proprio il giorno prima di Ferragosto è stato approvato il cosiddetto “Decreto Legge Agosto” che ha introdotto una serie di misure di interesse anche per la categoria odontoiatrica.

Nulla di sconvolgente a dire il vero: sono state prorogate una serie di misure a sostegno del lavoro dipendente, sono stati rinviati alcuni pagamenti di imposta e sono state estese le moratorie già concesse con i decreti emergenziali.

Come sempre, lo scopo di questo articolo è informare l’odontoiatra in modo da permettergli di poter dialogare con una formazione di base con il proprio commercialista o il proprio consulente del lavoro per valutare al meglio le opportunità offerte dal legislatore.
Gli interventi del D.L. “Agosto” essenzialmente possono racchiudersi in quattro macro aree:

  • Misure a sostegno del lavoro
  • Misure fiscali e crediti di imposta
  • Proroghe pagamenti fiscali
  • Altre misure

1.
Misure a sostegno del lavoro

La prima parte delle misure è finalizzata a sostenere il lavoro dipendente estendendo una serie di misure emergenziali (essenzialmente la cassa integrazione nelle sue varie forme) anche al periodo autunnale e prevedendo delle agevolazioni per la stabilizzazione dei contratti di lavoro.

1.1.
Proroga degli ammortizzatori sociali

Innanzitutto gli odontoiatri (a prescindere da come esercitano l’attività) che nel 2020 hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa causa COVID-19 possono presentare domanda per ottenere l’assegno ordinario del fondo integrativo salariale o la cassa integrazione in deroga per una durata massima complessiva di 18 settimane (collocate tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020), suddivise in due tranche di 9 settimane ciascuno:

  • le prime 9 sono disponibili per tutti i datori di lavoro incondizionatamente;
  • le seconde 9 saranno invece richiedibili solo previa autorizzazione delle precedenti 9 e saranno concesse “a titolo oneroso”, ossia versando un contributo addizionale calcolato sulla differenza tra il fatturato del primo semestre 2020 rispetto a quello del primo semestre 2019.

Il contributo addizionale è pari al:

  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno subìto riduzioni di fatturato confrontando il primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019;
  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, per gli odontoiatri che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019.

Nulla sarà dovuto invece per gli odontoiatri che hanno avuto una riduzione del fatturato nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 maggiore o uguale al 20%.

I requisiti appena esposti devono essere attestati con apposita autocertificazione da presentare all’INPS sulla base della quale sarà individuata l’aliquota del contributo addizionale dovuta. La mancata autocertificazione determina l’applicazione automatica del contributo addizionale nella misura del 18%.

1.2.
Esonero dal pagamento dei contributi per chi non usufruisce dei “nuovi” ammortizzatori sociali

Gli odontoiatri (a prescindere da come esercitano l’attività) che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dell’assegno integrativo o della cassa integrazione in deroga e che non abbiano intenzione di richiedere ulteriori trattamenti di cassa integrazione per Covid (di cui al punto precedente) possono beneficiare di uno sconto sul pagamento dei contributi per il proprio personale dipendente.

Infatti per un periodo massimo di 4 mesi e fino al 31 dicembre 2020 potranno non versare i contributi previdenziali a loro carico (salvo quelli dovuti all’INAIL) in misura massima pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruite a maggio e giugno 2020. Sul punto, come spesso accade, si attendono in merito le istruzioni operative da parte dell’INPS.

Una precisazione: coloro che beneficeranno dell’esonero contributivo non potranno effettuare licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo; in caso di violazione, vi sarà la revoca dell’esonero contributivo con efficacia retroattiva e l’impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

1.3.
Esonero dal pagamento dei contributi per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato

Agli odontoiatri (a prescindere da come esercitano l’attività) viene riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi per le assunzioni di personale dipendente con contratti a tempo indeterminato entro il 31/12/2020 (indipendentemente dall’età del lavoratore).

Per la piena operatività di questa agevolazione, anche in questo caso, è necessario attendere le istruzioni operative da parte dell’INPS.

L’esonero (che non riguarda i contributi dovuti all’INAIL) è pari al 100% dei contributi previdenziali per un massimo di 6 mesi ed entro il limite di 8.060 € annui (da riparametrare su base mensile).
L’esonero non riguarda:

  • assunzioni con contratto di apprendistato;
  • assunzioni di lavoratori che abbiano già avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione presso la medesima azienda.

Lo “storno” dei contributi si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, successive al 15 agosto ( data di entrata in vigore del “D.L. Agosto”).

1.4.
Altre misure a sostegno del lavoro

È stata prevista la possibilità di rinnovare o prorogare fino a fine 2020 i contratti a tempo determinato per una sola volta e per un massimo di 12 mesi anche se non si verificano sostituzioni di altri dipendenti, esigenze temporanee o oggettive connesse a incrementi temporanei di lavoro non programmabili.

Inoltre, solo per il 2020, il valore dei beni o servizi dati in fringe benefits ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del loro reddito è stato incrementato da 258,23 € a 516,46 €.

Tra queste tipologie di fringe benefits rientrano, ad esempio, i buoni acquisto o ticket compliments e i buoni carburante. Qualora ci sia la disponibilità dell’odontoiatra a premiare i propri dipendenti, questa misura può essere di sicuro interesse.

Infine, è stato prorogato il divieto di licenziamenti collettivi (rari in ambito odontoiatrico) o individuali per motivi economici.

Questa misura vale per gli odontoiatri con personale dipendente che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale (fondo integrativo salariale o cassa in deroga) ampliati dal “D.L. Agosto” o dell’esonero dei contributi.

Sembrerebbe invece possibile licenziare per motivazioni di natura economica se non si è fatto richiesta di ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno e non si è intenzionati a richiederli per le future settimane.

Resta invece ferma la possibilità di licenziamento per motivi disciplinari o soggettivi e di cessare a scadenza i contratti a termine o di apprendistato (al termine del periodo di formazione).

2.
Misure fiscali e crediti di imposta

2.1.
Estensione del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi al mese di giugno

La novità
Buone notizie per tutti gli odontoiatri che lavorano all’interno di immobili senza esserne i diretti proprietari ma in forza di un contratto di locazione o di service. Il credito di imposta è stato esteso anche ai canoni relativi al mese di giugno.

Quindi, in sintesi, l’agevolazione fiscale spetta per gli importi versati nell’anno 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Riprendiamo brevemente i tratti salienti della misura in oggetto.
A chi interessa?
Innanzitutto è valido per tutti gli odontoiatri, a prescindere che esercitino l’attività odontoiatrica con:

  • P.IVA individuale;
  • Studio associato (o associazione professionale);
  • S.n.c. o S.a.s.;
  • S.r.l., S.p.A. o STP in forma di S.r.l./S.p.A..

Il credito d’imposta è parametrato ai canoni di locazione (o sublocazione con delle particolarità) degli immobili ad uso non abitativo (anche se ad uso promiscuo, ovviamente ridotto al 50%) destinati allo svolgimento dell’attività di impresa o professionale.

Il credito spetta anche per alcuni contratti di service e per i contratti di leasing operativo (non finanziario).

Quest’ultima è una limitazione introdotta dall’Agenzia delle Entrate con una circolare di giugno che, di fatto, ha interpretato in modo restrittivo (e fantasioso!) il testo di legge.
Il contributo spetta in misura piena a condizione che:

  • i ricavi o i compensi incassati nel 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro;
  • i locatari (cioè coloro che hanno in locazione l’immobile) abbiano subito una riduzione del fatturato nel mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 di almeno il 50%.

Quest’ultima condizione di contrazione del fatturato non vale per coloro che abbiano iniziato l’attività dal 1.1.2019 e per coloro che hanno domicilio fiscale o sede operativa nel territorio di comuni colpiti dal eventi calamitosi con stati di emergenza in essere al 31.1.2020.

Come si calcola il credito d’imposta?

Il credito d’imposta è parametrato all’importo dei canoni pagati nel periodo di imposta 2020 con riferimento, come detto, ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno ed è pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione o del canone di leasing operativo (non finanziario o leasing “classico”);
  • 30% in caso di contratti di “service” (contratti di servizi a prestazioni complesse) o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.

Siccome il pagamento dei canoni è condizione necessaria per aver diritto al credito, è stato chiarito che il credito spetta anche nel caso in cui i canoni di locazione siano stati sospesi e/o pagati in ritardo, a condizione che questo avvenga entro il 31.12.2020.

Nulla viene detto dal legislatore e dall’Agenzia in riferimento ai contratti con IVA qualora questa, come per gli odontoiatri, sia indetraibile: la nostra interpretazione è che in questi casi si debba prendere l’importo del canone maggiorato dell’IVA non detratta ma sul punto sarebbe più che doveroso un chiarimento ufficiale.

Come si utilizza il credito?

Il credito di imposta può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi relativa al 2020 (quindi nel 2021) oppure in compensazione solo dopo aver pagato i canoni che lo hanno generato (anche se al momento manca il codice tributo da utilizzare).

Può anche essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito, ma visti solitamente gli importi dei canoni di locazione questa opzione di utilizzo potrebbe essere poco conveniente.

2.2.
Credito di imposta sulle spese di sanificazione: definito l’importo effettivo da utilizzare in compensazione

La novità
Il credito di imposta sulle spese di sanificazione e i dispostivi di protezione individuale ha finalmente visto la sua piena definizione con il provvedimento dello scorso 11 settembre.

La storia del credito sulla sanificazione
Prima di entrare nel merito, può essere utile ripercorrerne la storia che si intreccia nei vari decreti emergenziali.

In prima battuta il credito era stato introdotto con il D.L. “Cura Italia” nella misura del 50% (senza dare una definizione chiara di cosa fossero le spese di sanificazione), successivamente le spese agevolate erano state ampliate includendo anche ai dispositivi di protezione individuale con il D.L. “Liquidità”.

Era però rimasto tutto sulla carta perché mancava il provvedimento attuativo per renderlo direttamente fruibile ed i limiti di copertura della misura straordinaria erano particolarmente bassi (50 mln €).

Con il D.L. “Rilancio” si era dato un profondo restyling all’agevolazione aumentando la percentuale teorica del credito dal 50% al 60% e soprattutto incrementando la dotazione disponibile per il credito a 200 mln €.

Una successiva Circolare dell’AdE aveva poi meglio chiarito il concetto di sanificazione e, per scongiurare il temibile “click day”, aveva imposto di inviare l’ennesimo modulo entro lo scorso 7 settembre per rapportare il limite massimo di 200mln€ all’effettiva richiesta.

La nuova percentuale di credito utilizzabile

Ebbene, siccome tali richieste di crediti raggiungevano quasi 1,3mld € (facile immaginarlo visto come era andata con il bando Invitalia sui DPI che, peraltro, non interessava neppure i liberi professionisti e gli studi associati), il credito effettivo realmente fruibile in compensazione (sempre nel limite massimo di 60.000€) per ciascun contribuente sarà di solo il 9,3854% delle spese sostenute o che si prevede di sostenere nel 2020.

Una presa in giro dopo gli annunci dei mesi di marzo, aprile e maggio!
Esemplificando, chi nell’anno 2020 avesse speso o prevedesse di spendere tra dispositivi di protezione individuale, costi e strumentazione per la sanificazione circa 20.000 €, potrà utilizzare in compensazione un importo risibile, poco meno di 1.900 €.

La quantificazione esatta del credito è comunque demandata all’Agenzia delle Entrate tramite apposita comunicazione messa a disposizione di ciascun odontoiatra nel proprio cassetto fiscale.

È bene anche ricordare che la compensazione non potrà avvenire liberamente, ma si dovranno utilizzare i soliti canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia Entrate (a cui però ormai tutti gli odontoiatri si sono abituati).

Non ci soffermiamo invece sulla possibilità di cedere il suddetto credito perché, visti gli importi definitivi, non avrebbe alcun senso avvalersi di questa opzione in luogo della compensazione.

Tab. 1a

Un piccolo warning finale
Siccome il credito di imposta è calcolato sulle spese sostenute e su quelle che si prevede di sostenere entro la fine dell’anno 2020, qualora si decida di utilizzarlo in compensazione con le varie scadenze di pagamento dei mesi autunnali, sarà necessario verificare a fine anno di aver raggiunto la soglia di spesa complessiva indicata.

In caso contrario infatti, il credito potrebbe non spettare per la sua interezza. Una possibile alternativa, che penso pochissimi seguiranno, è aspettare a compensare e utilizzare il credito dal 2021 o direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2020 predisposta il prossimo anno.

Tab. 1b

2.3.
Rinvio, ma non per tutti, del 2° acconto delle imposte di fine novembre

Questa è sicuramente una ottima notizia, peccato solo che non valga per tutti gli odontoiatri ma solamente per coloro in maggiore difficoltà nel primo semestre.

La novità
È infatti rinviato al 30 aprile 2021 il pagamento del secondo acconto delle imposte sul reddito (Irpef, Ires e Irap) in scadenza il prossimo 30 novembre sia per gli odontoiatri che svolgono l’attività con P.IVA individuale o con studi associati sia per quelli che esercitano la professione per il tramite di società, principalmente S.r.l. o STP a r.l..

I requisiti
Il rinvio però, come anticipavamo, è applicabile solo per coloro che contemporaneamente:
esercitano attività economiche per cui è stato approvato l’ISA specifico, come nel caso degli odontoiatri (non rientrano quindi i singoli privati, come ad esempio i dipendenti);
non abbiano dichiarato ricavi o compensi superiori a circa 5mln€ (ergo, al maggior parte della categoria);

abbiano subito nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 una contrazione di fatturato o di corrispettivi incassati di almeno il 33%.
Questa misura agevolativa vale quindi anche, rispettate le condizioni di cui sopra, per i soci di studi associati (che dichiarano il reddito “per trasparenza”) e per coloro che applicano il “regime forfettario” o il “regime dei minimi”.

L’alternativa per chi non ne può beneficiare
Relativamente al secondo acconto è ancora opportuno ricordare la possibilità di avvalersi, per la determinazione, del cosiddetto metodo previsionale al posto del metodo storico (che basa i calcoli sui dati di reddito del 2019), sicuramente da consigliare visto l’anno anomalo in termini reddituali. Peraltro, nel caso di versamento insufficiente, si ricorda che solo per il 2020 si potrà non andare incontro a sanzioni in caso di versamento di almeno l’80% del reddito effettivo dell’anno (anziché, come accade ordinariamente, del 100%).

Infine ricordiamo che qualora non si avesse liquidità sufficiente o la si volesse impiegare per spese e investimenti da effettuare entro la fine dell’anno, se non si è in possesso dei requisiti per il rinvio ex lege, è sempre possibile pagare tardivamente il 2° acconto applicando con una piccola sanzione o mora utilizzando il c.d. “ravvedimento operoso”.
Si consiglia comunque caldamente di interfacciarsi con il proprio commercialista ed il proprio consulente del lavoro per capire se e come fruire di questa nuova rateazione.

2.4.
Ulteriore dilazione dei versamenti sospesi di imposte e contributi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020

La novità
Alla luce di questa misura, già anticipata a luglio in cambio del mancato rinvio del pagamento delle imposte (che sarebbe stato decisamente più utile), è possibile effettuare senza sanzioni e senza interessi i versamenti delle imposte e dei contributi sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno come segue:

  • interamente in unica soluzione il 16.9;
  • interamente in 4 rate dal 16.9 al 16.12;
  • per il 50% in un’unica soluzione il 16.9 o in 4 rate dal 16.9 al 16.12 e per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili a decorrere dal 16.1.2021.

Le scadenze rinviate
Quali fossero le imposte e i contributi oggetto della sospensione nei mesi da marzo a giugno era già stato oggetto di approfondimento nei precedenti numeri della rivista ma, per semplicità, si riporta una tabella riassuntiva.

Si consiglia comunque caldamente di interfacciarsi con il proprio commercialista ed il proprio consulente del lavoro per capire se e come fruire di questa nuova rateazione.

2.5.
Ulteriore rinvio dei termini di pagamento delle cartelle erariali con per i versamenti in scadenza tra il 8.3 e il 15.10

La novità
Il D.L. “Agosto” sospende nuovamente i termini di versamento delle cartelle di pagamento i cui termini scadono tra l’8 marzo e il 15 ottobre, in luogo del precedente 31 agosto.

Il pagamento degli importi sospesi dovrà avvenire entro il 30 novembre data entro cui sarà possibile eventualmente chiedere la dilazione.

Questo rinvio vale, peraltro, anche per le rate da dilazione con scadenze comprese tra lo scorso 8 marzo ed il 15 ottobre: anche queste possono essere regolarizzate entro il 30 novembre.

Trattandosi però di un materia particolarmente tecnica e con mille sfaccettature, è opportuno avvalersi del supporto del proprio commercialista per evitare di incorrere in costosi passi falsi.

2.6.
La rivalutazione dei beni di impresa

La novità
Il D.L. “Agosto” ha reintrodotto una vecchia conoscenza del sistema tributario italiano: la rivalutazione dei beni.

Si tratta di una misura “salva bilanci”, molto utile per gli odontoiatri che esercitano l’attività attraverso società e che hanno principalmente beni strumentali o immobili iscritti in contabilità a valori inferiori rispetto a quelli di mercato.

Questo può accadere, ad esempio, per via di un processo di ammortamento (ripartizione del costo di acquisto del bene mobile o immobile in un arco temporale definito dal Fisco) più veloce della reale vita del bene (con l’effetto che alla fine dell’ammortamento il bene non vale più nulla fiscalmente ma continua ad essere utilizzabile) o nel caso acquisto tramite leasing finanziario con un valore di riscatto (ossia il costo di iscrizione nel registro dei cespiti ammortizzabili) particolarmente contenuto.

È una misura molto tecnica e, come detto, si applica solo per le società di persone o di capitali: in ambito odontoiatrico essenzialmente le più comuni sono le S.r.l. o le STP in forma di s.r.l..

La rivalutazione, in estrema sintesi, permette di migliorare i bilanci 2020 creando riserve patrimoniali per coprire le perdite realizzate.

Può avere anche una finalità fiscale perché, pagando il 3%, sarà possibile far riconoscere anche al Fisco i maggiori valori, con effetti positivi sui futuri ammortamenti deducibili (dal 2021 saranno calcolati sui nuovi valori, quindi genereranno maggiori costi deducibili) e su eventuali plusvalenze in caso di vendita (anche se dal 2024). Specialmente per gli immobili può essere un’ottima opportunità.

Come sempre, è opportuno analizzare la norma con il proprio commercialista così capire esattamente per il proprio caso specifico la reale convenienza dell’agevolazione.

3.
Altre novità

In conclusione segnaliamo ancora due novità del D.L. “Agosto”.
La prima consiste nel rifinanziamento nelle misure a sostegno delle imprese: sono state stanziate nuove risorse per permettere di erogare finanziamenti a tasso agevolato alle PMI (essenzialmente le società di persone o le società di capitali come le S.r.l. o le STP a r.l.) attraverso ad esempio la c.d. “Nuova Sabatini”.

La seconda invece è relativa alla proroga della moratoria dei debiti e dei leasing: questa norma vale, come sappiamo, per tutti gli odontoiatri a prescindere da come esercitino l’attività.

I finanziamenti, i mutui e i leasing già oggetto di moratoria sono stati ulteriormente sospesi fino al 31 gennaio 2021.

La proroga è automatica per chi se ne è già avvalso, salvo rinuncia espressa da esercitare entro il 30 settembre. Per chi non ne avesse ancora fruito, sarà possibile fare richiesta entro il prossimo 31 dicembre.

Come sempre, il supporto del proprio commercialista per stimare le esigenze finanziarie (o di cassa) future per capire se il rinvio dei debiti può essere utile sarà imprescindibile.