Comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate: è possibile opporsi?

Ho ricevuto una comunicazione di irregolarità da parte dell’Agenzia delle Entrate relativa ad una dichiarazione dei redditi presentata. Ritengo di non aver sbagliato, posso oppormi senza instaurare un lungo contenzioso?

Le comunicazioni di irregolarità dell’Agenzia delle Entrate sono emesse, normalmente, con l’intento di evitare contenzioso, favorendo il contraddittorio, in quanto si comunica al contribuente la discrasia rilevata o l’errore commesso per far sì che lo stesso possa pagare sanzioni ridotte (se ritiene di aver commesso l’errore riconoscendo implicitamente valide le contestazioni comunicate) o far valere le proprie motivazioni al Fisco.

Di norma le comunicazioni sono il risultato di un’attività di controllo sulle dichiarazioni del contribuente, esse non sono atti impositivi e quindi non impugnabili presso gli organi giurisdizionali competenti, anzi mirano ad evitare l’iscrizione a ruolo. Può trattarsi di controllo automatico (art.36 bis DPR 600/73) quando avviene sulla base dei dati comunicati dal contribuente o comunque in possesso del Fisco.

L’esito è una comunicazione di regolarità o irregolarità. In quest’ultimo caso si può regolarizzare il tutto pagando una sanzione ridotta del 10% (in luogo del previsto 30%), oltre all’imposta dovuta e agli interessi, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso non si ritenga valida la contestazione occorrerà rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero, senza recarsi allo sportello, usufruendo dell’assistenza multicanale (numero verde, posta elettronica certificata, assistenza denominata Civis, eccetera).

In tali interlocuzioni si dovranno rappresentare le ragioni per le quali non si ritengono corrette le contestazioni affinché si possa attivare questa forma anticipata di contraddittorio ancor prima di una fase di contenzioso che, attraverso tali comunicazioni, si vuole “disinnescare”.

Se l’ufficio preposto riconosce valide le controdeduzioni del contribuente rettifica la comunicazione (anche parzialmente) e si avranno 30 giorni da tale ultima comunicazione “rettificata” per pagare (se residuano somme dovute).

L’altro tipo frequente di controllo è quello formale, il quale mira a verificare la correttezza dei dati delle dichiarazioni e delle imposte versate, incrociandoli con altri dati comunicati/dichiarati da altri soggetti o trasmessi in base a obblighi alla stessa Agenzia. In definitiva si verifica, a prescindere dall’aspetto sostanziale, se vi è corrispondenza nei dati.

Anche in tale situazione, se si riceve una comunicazione di irregolarità, si potrà aderire pagando una sanzione ridotta (in questo caso il 20% in luogo del previsto 30%) ovvero far valere le proprie ragioni rivolgendosi all’ufficio che ha emesso la comunicazione.

L’ufficio, a seguito di tale interlocuzione con il contribuente, può inviare un nuovo modello di pagamento cui il lo stesso contribuente può aderire sempre entro 30 giorni; ma se ciò non avviene resta valida la prima scadenza.

In linea di massima, distinguendo per somme dovute superiori o meno a 5.000 euro, è possibile chiedere la rateizzazione di quanto richiesto dal Fisco con le comunicazioni di cui si è parlato.

In ogni caso, dopo questa fase di controlli è possibile anche attivare o che vengano attivati dalla stessa Agenzia (se ne riconosce l’errore anche successivamente) una serie di strumenti che mirano a deflazionare il contenzioso, contemperando da un lato la pretesa erariale e dall’altro i diritti del contribuente (ad es. accertamento con adesione, autotutela, acquiescenza, mediazione tributaria, eccetera).