Responsabilità professionale: la legge “Gelli-Bianco” è meno favorevole per il sanitario

Responsabilità professionale
Vector Art by Vecteezy.com

Le modifiche normative introdotte con la legge n. 24 dell’8.3.2017 (cd. Gelli Bianco) hanno determinato il superamento della legge Balduzzi (d.l. 158/2012, conv. in l. 189/2012) il cui art. 3 esentava da responsabilità penale il sanitario che si fosse attenuto al rispetto delle linee guida e delle buone prassi accreditate dalla comunità scientifica quand’anche fosse riscontrabile una sua colpa lieve.

Ancora prima della sua entrata in vigore la norma veniva criticata per l’eccessiva “discrezionalità” lasciata alla valutazione peritale e al giudicante. Nel contempo, veniva sottolineato come la legge in parola non solo non avrebbe messo alcun punto fermo all’accertamento della responsabilità sanitaria (in molti si erano illusi che la legge nasceva per tutelare i medici!) ma nemmeno posto freno alla medicina difensiva.

Le perplessità dottrinali che avevano annunciato un contrasto interpretativo si sono concretate.

L’art. 590-sexies del codice penale introdotto dalla legge in commento prevede che qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida, se adeguate alla specificità del caso concreto, o, in mancanza, dalle buone prassi.

Sul punto è stato osservato che:

  1. le linee guida e le buone prassi accreditate dalla comunità scientifica costituiscono norma di massima perizia e, pertanto, non è possibile configurare per il sanitario che ad esse si riporta una condotta imperita;
  2. il richiamo alla specificità del caso concreto, poi, respinge l’esclusione della punibilità del sanitario nel caso in cui questi si riporti acriticamente alle linee guida e alle buone prassi accreditate dalla comunità scientifica;
  3. la norma sembra poi contrastare con l’art. 13 del codice deontologico che impone al sanitario di comportarsi secondo scienza e coscienza.

Attesa la mancanza di chiarezza della norma “Gelli-Bianco” si sono formati due orientamenti contrastanti in Cassazione. Il primo (sentenza n. 28187/2017, Tarabori) stabilisce che la previgente disciplina era più favorevole, in quanto escludeva la rilevanza penale di tutte le condotte connotate da colpa lieve senza prevedere una distinzione tra negligenza, imprudenza e imperizia (i cui confini sono labili ed incerti).

Un secondo orientamento (sentenza n. 50078/2017, Cavazza), invece, stabilisce che la nuova norma sarebbe più favorevole, perché individuerebbe una causa di esclusione della punibilità dell’esercente la professione sanitaria “ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa”.

Il contrasto interpretativo è stato composto dalle sezioni unite della Cassazione all’udienza del 21 dicembre 2017, procedimento penale n.r.g. 10952/17, di cui è stata resa la sola “informazione provvisoria” n. 31 in attesa del deposito delle motivazioni, le quali hanno stabilito che l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

  1. se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
  2. se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia: i) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; ii) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;
  3. se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

Approfondisci gli aspetti connessi a tale delicata materia grazie al corso Fad curato dal professor Marco Lorenzo Scarpelli “L’odontoiatra e la responsabilità professionale (dopo la legge Gelli/Bianco)”