Credito d’imposta su canoni di locazione per gli studi professionali: come utilizzarlo

credito d’imposta su canoni di locazione
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È vero che anche i professionisti possono
utilizzare il credito d’imposta su canoni

di locazione per gli studi professionali?
Ma come posso concretamente utilizzarlo?

Sì, nell’articolata legislazione dell’emergenza, è prevista all’art. 28 del D.L. 34/2020 (decreto Rilancio) la possibilità di usufruire anche per i professionisti di un credito d’imposta per i canoni relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio.

Al comma 1 si precisa:

“Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, commisurato, tra l’altro, ai canoni di locazione”.

Quindi il canone deve essere riferito a locali destinati a studio professionale (a prescindere dalla classificazione catastale sempre che lecitamente destinato ad attività professionale).

Per un affitto di locali ad uso promiscuo si potrà anche procedere a calcolare il credito d’imposta sulla metà del canone (purché il professionista non abbia altro studio nel medesimo Comune).

I canoni devono essere quelli pagati, in quanto, come stabilisce il comma 5, il credito, “è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio”, intendendo, quindi, che anche i pagamenti postumi per morosità diano origine al credito d’imposta, purché effettuati entro il 31.12.2020.

Non importa la forma con la quale viene esercitata l’attività professionale, cioè in forma individuale o associata o Società tra professionisti.

In definitiva la misura mira a compensare la riduzione di compensi/fatturato che dovrebbe essersi verificata nel periodo dell’emergenza a danno del professionista.

Per questa ragione (sempre comma 5) “il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente”.

Una condizione che potrebbe non essersi verificata per ogni mese.

Il tutto dipende da vari fattori e dall’attività del professionista, il quale potrebbe comunque aver operato per situazioni di urgenza e aver ottenuto compensi ridotti ma non tanto quanto previsto dalla disposizione.

Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile, ciò neanche ai fini IRAP se si è soggetti a tale imposta.

L’utilizzo del credito può avvenire:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa (quindi modello redditi 2021);
  • ancor prima in compensazione, quindi per pagare debiti tramite il modello F24 “ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni”, condizione che richiama il fatto che la spesa per il canone deve essere stata effettivamente sostenuta.

In ultimo si ricorda che la misura è destinata a soggetti con fatturato o compensi non superiori a 5 milioni di euro, limitazione che dovrebbe interessare pochi professionisti.