Farmaci botulinici: l’utilizzo presenta aspetti fiscali connessi all’Iva?

Farmaci botulinici
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L’utilizzo di farmaci botulinici (tipici della medicina estetica) da parte dell’odontoiatra per alcune condizioni cliniche, a prescindere da autorizzazioni sanitarie all’uso degli stessi, presenta aspetti fiscali connessi all’Iva?

La linea di demarcazione, per quanto riguarda l’esenzione Iva alle prestazioni, è sempre quella del verificarsi di presupposti di esenzione soggettiva (prestazione resa da professionista medico abilitato e iscritto all’Albo) e oggettiva (prestazione che mira alla prevenzione, diagnosi e cura).

Se l’uso di un farmaco, una sostanza o altro non ha un esclusivo fine estetico ma serve a trattare condizioni connesse con stati patologici, contraendone gli effetti negativi anche a livello estetico, allora si rientra nel caso ampio della cura e come tale la prestazione è esente da Iva.

Differentemente, la solo finalità estetica, potrà far invocare al Fisco, valutato il caso, la richiesta dell’imposta comunitaria per mancanza del requisito oggettivo di esenzione.