Ho svolto alcune consulenze di carattere medico a società estere, sia comunitarie, sia non riguardanti particolari aspetti sanitari di cui ho acquisito una specifica esperienza, utilizzate per cause civili di carattere assicurativo. Tali prestazioni rientrano nelle comunicazioni ai fini dello spesometro, già molto gravose per professionisti che operano con molti clienti?

Come noto e ormai chiarito dal Fisco (sulla base di direttive comunitarie emanate), tali prestazioni avrebbero tutti i crismi per risultare imponibili IVA sia dal lato soggettivo (chi le ha rese) sia dal profilo oggettivo (non è una prestazione finalizzata a curare, prevenire o diagnosticare). Unico aspetto da approfondire, caso per caso, è la rilevanza territoriale ai sensi dell’art. 7 e seguenti del decreto IVA. In sostanza, deve valutarsi se essa è rilevante ai fini IVA nel territorio nazionale o in quello dello Stato del committente. Nei casi prospettati ai fini delle comunicazioni al cosiddetto “spesometro” possiamo precisare che:

  • quelle rese a società con sede in territori extracomunitari comportano l’onere della comunicazione dei dati (dal 2013) nel modello dello spesometro (anche se la fattura è emessa senza IVA in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7 ter del Decreto IVA);
  • quelle rese a società comunitarie non vanno comunicate con il modello ai fini dello “spesometro” essendo esse già da includere nei modelli INTRASTAT, risultando pertanto, un’inutile duplicazione comunicativa includerli nello spesometro.

In effetti, le disposizioni specifiche per i professionisti che operano con una clientela molto frazionata sono già molto onerose. Gli stessi sono tenuti a comunicare tutte le operazioni, anche di modesto ammontare, dato che non rientrano tra i contribuenti che a norma dell’articolo 22 del Decreto IVA possono, nelle prestazioni verso i privati, rilasciare ricevuta o scontrino con la conseguenza di emettere la parcella (documento equiparato a fattura) con le soglie previste da coloro che emettono tale documento. L’unica possibilità per i professionisti per ridurre le incombenze connesse alla comunicazione di molteplici fatture è data dall’effettuazione di registrazione di un unico documento riepilogativo sia per le fatture attive che per le passive (di importo inferiore a 300 Euro). Si procederà quindi, barrando l’apposita casella, ad una comunicazione cumulativa di tali dati.
Ricordiamo che sono esonerati dalla comunicazione ai fini dello spesometro i professionisti che aderiscono al nuovo regime forfettario di cui ai commi dal 54 all’ 89 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190. ●

A cura di: Carlo Pasquali