Posso dedurre l’IMU sull’immobile adibito a studio professionale?

In merito le disposizioni legislative (comma 1 art. 14 del D.Lgs. 23/2011) prevedevano una totale indeducibilità per l’IMU dalle imposte erariali sui redditi e dall’IRAP. Successivamente la legge di stabilità 2014 (comma 715 art. 1 della Legge 147/2013) ha modificato tale articolo introducendo una limitata deducibilità (molto modesta), infatti si legge nel testo "l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive". Il comma 716 della Legge ne permetteva una deducibilità al 30% ma solo per il 2013. Si poneva il problema per gli immobili utilizzati promiscuamente, (es. studio e abitazione privata o altri usi personali). La circolare 10/E del 14/05/2014 dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la deducibilità limitata al 20% introdotta dalla Legge di stabilità 2014 non può essere estesa agli immobili ad uso promiscuo motivando che “ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati “esclusivamente” per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore; sono, quindi, esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili ad utilizzo promiscuo. Pertanto, per espressa previsione normativa, è esclusa la deducibilità dell’IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente”. ●