Quali adempimenti per gli odontoiatri relativamente alle spese sanitarie da comunicare al Fisco per rendere automaticamente disponibili al contribuente le informazioni sulle spese sanitarie sostenute?

Il D.Lgs. 175/2014 all’art. 3 ha previsto che a partire dal 2016 l’Agenzia delle Entrate abbia a disposizione i dati delle spese mediche e sanitarie dei contribuenti. Il meccanismo attraverso il quale avverrà ciò è il sistema Tessera Sanitaria (TS) che verrà alimentato da:

  • farmacie pubbliche e private;
  • strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
  • medici iscritti all’ordine dei chirurghi e degli odontoiatri.

Un apposito Decreto del Ministero Economia e Finanze del 31 luglio 2015 ha stabilito, oltre che il contenuto dei dati da trasmettere, i soggetti obbligati alla trasmissione e le modalità tecniche della trasmissione. Il sistema TS è lo strumento attraverso il quale il contribuente potrà disporre nella propria dichiarazione precompilata di quanto risulta al Fisco in merito alle spese “potenzialmente” detraibili. Per poter raggiungere lo scopo il Fisco deve assicurarsi che i soggetti, tra cui gli odontoiatri, alimentino il sistema indicando tipologia di spesa, descrizione, soggetto nei cui confronti è resa la prestazione, documento fiscale, importo della spesa, codifica eccetera.
Il contribuente potrà anche opporsi a tale comunicazione, o rifiuntandosi di far riportare il codice fiscale nello scontrino o facendo apporre sul documento rilasciato dalla struttura sanitaria o dal professionista la sua opposizione. Per le sole spese dell’anno 2015 il contribuente potrà esercitare l’opposizione comunicando dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 all’Agenzia delle Entrate (tramite mail, comunicazione telefonica o richiesta scritta depositata presso un qualsiasi ufficio) le spese da escludere dai dati aggregati.
Il soggetto obbligato alla trasmissione vi provvede entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la spesa dell’assistito. Oltre tale termine i dati saranno scartati dal sistema. È questo il principale adempimento dell’odontoiatra, oltre che raccogliere, volta per volta, i casi di opposizione.
L’adempimento può essere demandato dall’obbligato anche ad associazioni di categoria o terzi. In tali casi essi vi provvedono secondo specifiche modalità, ma debbono essere, preventivamente, autorizzati dal Ministero che rilascerà apposita abilitazione.
Dal 15 aprile di ciascun anno solo il contribuente potrà visualizzare nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate il dettaglio dei propri dati mentre l’Agenzia o CAF o professionisti abilitati potranno vedere solo i dati aggregati. Ciò a tutela della privacy, anche se questo potrebbe potenzialmente causare degli errori. Sarà l’applicazione concreta del meccanismo a far emergere criticità e pregi del meccanismo voluto per supportare il contribuente e rendere trasparenti i rapporti con il Fisco nell’ottica di un confronto dei dati prima dell’inoltro della dichiarazione dei redditi.
Si ricorda che particolare attenzione deve essere prestata alla comunicazione dei dati, in particolare, per quelli che sono “agevolabili” a particolari condizioni (per esempio prestazioni di chirurgia estetica). ●

A cura di: Carlo Pasquali