Se per errore si è utilizzato un credito d’imposta maggiore rispetto a quello spettante, è vero che le sanzioni sono diminuite?

I nuovi commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.Lgs. 471/97 prevedono sanzioni attenuate solo se si è sconfinati nell’utilizzare un credito esistente. La sanzione sarà del 30% ma solo a regime dal 1° gennaio 2017. L’attenuazione della sanzione è legata alla possibilità per il Fisco di accorgersi del fatto attraverso i controlli “automatizzati”. Nessuna riduzione della sanzione amministrativa se la compensazione viene fatta con un credito inesistente, fatte salve le eventuali implicazioni penali. Si mira a punire in maniera differenziata comportamenti con elevato disvalore connotati dalla caratteristica di ostacolare il corretto accertamento dell’imposta. ●

A cura di: Carlo Pasquali