Detenevo delle disponibilità all’estero attraverso una società fiduciaria in parte accumulate con la mia attività professionale. Durante il 2014 le ho completamente disinvestite facendo accreditare dei conti correnti italiani intestati ai miei figli. Devo dichiarare qualcosa nella dichiarazione dei redditi?

I cosiddetti “titolari effettivi” debbono dichiarare nel modello RW della propria dichiarazione dei redditi le disponibilità finanziarie detenute all’estero al pari dei titolari di diritto. In sostanza anche chi, di fatto, ha la possibilità di movimentare o disporre delle stesse si deve comportare, ai fini del monitoraggio, come chi risulta palesemente l’intestatario.
Il meccanismo mira ad una forma estesa di dichiarazione che ogni contribuente (persona fisica, ente non commerciale o società semplice) fiscalmente residente in Italia, deve adempiere anche se i suoi diritti sulle disponibilità detenute all’estero non siano piene (per esempio comproprietà usufrutto o nuda proprietà eccetera). Infatti, in tali ultimi casi, si è tenuti a evidenziare al Fisco l’intero, segnalando la percentuale di possesso o il diritto reale posseduto.
L’obbligo scatta anche se per un solo giorno dell’anno d’imposta si è stati titolari di diritto o effettivi (come il caso richiesto tramite fiduciaria e per una parte dell’anno).
Per completezza di informazione nel caso prospettato sarà opportuno consultarsi con il proprio commercialista, dato che il rientro di capitali ha evidenziato il Paese d’origine delle somme. Occorrerà fare una valutazione su come procedere, in particolare, se esse non sono mai state dichiarate nei precedenti anni nel quadro RW, valutando la possibilità dell’applicabilità delle norme sulla cosiddetta emersione spontanea (voluntary disclosure), evitando così ai propri figli eventuali problemi o presunzioni in capo agli stessi, ora beneficiari delle stesse somme provenienti da una fiduciaria estera.
La nuova norma, ormai definitivamente varata, permette, per l’appunto, di sanare tutte quelle irregolarità connesse alla mancata indicazioni di valori che dovevano essere dichiarate nel quadro RW della persona fisica cui gravava l’obbligo. ●

A cura di: Carlo Pasquali