Legge europea e iscrizione all’Ordine del direttore sanitario

Dopo un lungo e faticoso iter, segnato dai rituali passaggi prima al Senato e poi alla Camera, sono state infine approvate le “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea”.

In buona sostanza, erano state mosse una serie di contestazioni e su svariati temi, con minaccia di sanzioni, in Bruxelles, alla Corte Europea, nei confronti dell’Italia, la quale ha dovuto quindi rivedere e di conseguenza approvare una serie di nuove disposizioni per ottemperare agli obblighi richiesti dall’Unione Europea all’Italia come sua appartenente; tutto questo rientra nella cosiddetta “Legge Europea 2019 / 2020”, che interessa appunto svariati argomenti, ma tra i quali, di nostro specifico ed attuale interesse, quello relativo alla questione dell’obbligo d’iscrizione all’Ordine dei medici nell’ambito del territorio nel quale il medico svolge attività di direttore sanitario e modifica della norma che istituiva questo obbligo specifico.

Ricordiamo che, allo stato attuale, risulta appunto l’obbligo di iscrizione del sanitario che svolga direzione sanitaria nell’Ordine territoriale di competenza, nonché, naturalmente, a seguito sempre di disposizioni di legge degli ultimi anni, svolgimento di unica attività di direttore sanitario rispetto alla condizione precedente che consentiva anche plurimi incarichi; ebbene, tale situazione determinava la necessità/obbligo di attivare una procedura di richiesta trasferimento dall’Ordine precedente a quello di destinazione, ove si andasse a svolgere attività di direttore sanitario in una provincia diversa da quella dell’iscrizione precedente.

Per questa ragione è stata effettuata una rivalutazione della norma con i citati passaggi prima al Senato, poi alla Camera, e dunque definitiva approvazione. Andando ad esaminare la norma recentemente approvata (primo passaggio alla Camera dei Deputati il 1° aprile 2021, secondo passaggio con modifiche al Senato della Repubblica il 3 novembre 2021, ulteriore passaggio alla Camera con definitiva approvazione il 21 dicembre 2021,  pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio e con entrata definitiva in vigore dal 1 febbraio), la stessa così recita all’articolo trenta (modifica dell’articolo uno, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, numero 145: Pubblicità nel settore sanitario, direttori sanitari delle strutture sanitarie private):

“… Il Direttore Sanitario può essere iscritto anche ad un Albo di altro Ordine territoriale… In ogni caso il Direttore comunichi il proprio incarico all’Ordine territoriale competente per la Sede della Struttura; a quest’ultimo Ordine, in base alla medesima novella, compete l’eventuale esercizio del potere disciplinare nei confronti del Direttore, limitatamente alle funzioni connesse all’incarico in oggetto”.

In conclusione, quindi, a seguito dei passaggi alle Camere e alla conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è operativa una modifica dell’articolo precedente, tratto dalla legge del 30 dicembre 2018, 145, che rende più agile la gestione del ruolo di direzione sanitaria nell’ambito di territorio provinciale differente da quello di provenienza; ciò non solo incide, dal punto di vista della necessaria burocrazia, sui passaggi formali, non più necessari, salvo la semplice segnalazione del collega all’Ordine di destinazione, ma anche, a parere di chi scrive, sulla libertà mentale di chi debba eventualmente giudicare, dal punto di vista disciplinare, l’operato di quel collega, appunto, in molti casi iscritto ad Ordine diverso e quindi libero da qualsiasi, anche del tutto ipotetico, condizionamento.

È opportuno segnalare che tale risultato può essere considerato sicuramente legato all’attività “politica” ed influenza della CAO nazionale in seno alla Federazione Medici, ma è anche stato fortemente sostenuto dal Gruppo di Milano, diretto da Andrea Senna, Presidente CAO e Vicepresidente dell’Ordine di Milano; vorrei qui sottolineare l’attività, in questi ultimi anni, svolta da quell’Ordine, e dalla CAO, su tutto il tema della disciplina della direzione sanitaria, non solo sull’aspetto trattato in questo articolo, ma anche sulle annose vicende relative alla pubblicità; la questione non inerisce esclusivamente all’aspetto di controllo, dal punto di vista disciplinare, dei colleghi, ma anche, come la stessa legge esprime intitolando il capo sesto (all’interno del quale si trova l’articolo 30, che modifica l’articolo precedentemente citato), come “Disposizioni in materia di protezione dei consumatori”, alla protezione del cittadino; in buona sostanza, la attività svolta dalla CAO nazionale, ovvero dalla Federazione, con grande stimolo da parte della CAO e dell’Ordine di Milano, non è volta semplicemente a regolare i comportamenti in termini disciplinari dei colleghi, ma è volta anche, e principalmente, a migliorare la qualità di protezione dei consumatori e, di conseguenza, a vigilare sul corretto comportamento dei colleghi, nonché, ulteriormente di conseguenza, ad ottenere un miglioramento della qualità globale del servizio e del sistema.

Già dagli anni ‘90 scrivemmo e scriviamo che la tutela del cittadino/paziente transita dalla comprensione che è vincente la tutela di tutto il sistema di cura, con effetti certamente positivi per il consumatore ma anche per il medico operante, anch’esso “cittadino”, e soprattutto per la collettività con grandi vantaggi sul piano sociale.

Una semplice modifica di una regola, precedentemente di difficile gestione operativa, non snatura le intenzioni preliminari ma le interpreta in modo più snello, conservando lo spirito dell’obiettivo precedentemente determinato. Un plauso quindi alla nostra categoria professionale e, mi si consenta, un plauso anche a chi, nelle “stanze dei bottoni”, ha compreso e recepito facendole proprie le indicazioni giunte dalla “base”.