Lettere dal fronte.
Questo potrebbe essere il corretto titolo del nostro approfondimento di questo mese, data la situazione di crisi che stiamo vivendo.  Senza voler essere troppo drammatici, quella che stiamo iniziando a “combattere” in questi giorni sarà una lunga e difficoltosa “guerra” contro due nemici particolarmente ostici: un virus invisibile difficile da debellare ed una crisi economica senza precedenti, legata al blocco quasi totale delle attività economiche non solo del nostro Paese o dell’Europa ma, ahinoi, in tutto il mondo.

Ovviamente in questo contesto anche l’odontoiatria è coinvolta, sicuramente più di altre volte (si pensi alla crisi del 2008) vista la specificità dell’attività svolta e le conseguenti possibilità di contagiare o essere contagiati.

Lunghi saranno poi, speriamo di sbagliarci, i tempi per la ripresa: su questo potranno incidere più o meno positivamente le misure che il Governo metterà in piedi nei prossimi mesi, quando l’emergenza sanitaria sarà rientrata (ci auguriamo il prima possibile) ma la crisi economica imperverserà. Scordiamoci però lo storico “boom economico” che il nostro Paese ebbe successivamente alle vere guerre mondiali: non vi sono le condizioni politiche, economiche, di sistema e, forse, mancano anche persone capaci a gestire tali emergenze (come testimoniano i continui decreti che si sono susseguiti nelle ultime due settimane del mese di marzo).

Pertanto, in uno scenario così fosco, cosa può fare l’odontoiatra per difendere il suo studio?
Innanzitutto conoscere approfonditamente le misure che il Governo ha messo e metterà in piedi per cercare di aiutarlo, tante o poche che siano. In secondo luogo, fare una diagnosi soprattutto finanziaria della propria attività (e, perché no, anche di quella privata) per capire come e se applicare moratorie sui debiti, ammortizzatori sociali per i dipendenti e rinvii dei pagamenti fiscali. Questo tema, con dei consigli operativi ed esempi concreti, sarà trattato nel prossimo numero della rivista. Partiamo dagli interventi disposti dal Governo, tenendo conto che il presente approfondimento è stato redatto il 23 marzo e quindi, ovviamente, non contempla tutte le misure straordinarie approvate successivamente. Queste peraltro, se di interesse per la categoria odontoiatrica, saranno oggetto di un prossimo approfondimento.

Il D.L. 18/2020, anche ribattezzato D.L. “Cura Italia” (o D.L. “Marzo”, il che fa presagire possibili nuovi decreti straordinari nei mesi successivi) ha introdotto misure straordinarie che impattano su tre macro temi:

  1. Fisco
  2. Lavoro
  3. Rapporti con le banche.

Precisiamo, inoltre, che il D.L. in questione, per sua stessa natura, dovrà essere convertito ordinariamente in legge entro 60 giorni, seguendo un specifico iter parlamentare in cui possono essere apportate modifiche e variazioni. Stante lo scopo informativo del presente articolo, è possibile quindi che alla data di pubblicazione della rivista alcune misure siano state modificate anche solo parzialmente. Si consiglia pertanto di analizzare i vari temi che andremo a toccare con l’ausilio del proprio commercialista e del proprio consulente del lavoro, soggetti al vostro fianco e competenti per supportarvi in questi difficili momenti.

1.
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Queste si sostanziano essenzialmente in tre differenti tipologie:

  • sospensione dei versamenti fiscali e contributivi;
  • sospensione degli adempimenti;
  • bonus fiscali e crediti di imposta.

Inoltre, specifichiamo che, per quanto di interesse per la categoria odontoiatrica, le sospensioni dei versamenti e degli altri adempimenti fiscali sono differenziate a seconda:

  • dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019;
  • dell’ubicazione dell’attività produttiva in determinati territori maggiormente colpiti.

1.1.
Proroga al 31.5 di alcuni versamenti in scadenza tra l’8 ed il 31 marzo

A chi interessa?

Questa misura straordinaria riguarda tutti coloro che esercitano l’attività odontoiatrica attraverso la P.IVA individuale, con lo studio associato o utilizzando una società, sia essa di persone (casi rari) o di capitali come, ad esempio, la S.r.l. o la STP a r.l..

Attenzione però: per poter fruire di questa proroga è necessario avere dichiarato nell’anno 2019 ricavi (per le società) o compensi (per le P.IVA individuali e gli studi associati) non superiori a 2 milioni di euro. Bisogna quindi fare riferimento ai dati che verranno inseriti nella prossima dichiarazione dei redditi e non a quelli della dichiarazione IVA, dettaglio che ha particolarmente significato quando si parla di STP a r.l. o di S.r.l. (per via, ad esempio, delle “fatture da emettere” e di alcuni “anticipi ricevuti da pazienti”).

Pertanto, chi nel precedente periodo d’imposta ha superato tali limiti, non ha beneficiato di alcuna sospensione dei versamenti, dato che era stata a loro concessa una “finta” proroga spostando dal 16 marzo al 20 marzo il termine dei versamenti.

In cosa consiste la misura introdotta?

Sono stati sospesi i versamenti da effettuarsi con i modelli F24 che scadono tra 8 e 31 marzo 2020, relativi a:

  • Iva (essenzialmente l’IVA sugli acquisti fatti da soggetti esteri nell’ultimo trimestre 2019 o nello scorso mese di febbraio e per altri casi particolari);
  • le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Qual è il nuovo termine?

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza l’applicazione di sanzioni e interessi in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta a lunedì 1° giugno 2020 in quando cade di domenica). In alternativa si potrà chiedere la rateazione in 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020. Chi ha pagato nei termini ordinari, non ha diritto al rimborso.

Due precisazioni:

  1. relativamente al versamento del saldo IVA (impropriamente l’IVA dell’ultimo trimestre 2019), è comunque possibile effettuare il pagamento entro il 30.6.2020 (con la maggiorazione dello 0,4% al mese) o il 30.7.2020, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese di differimento (questa facoltà non si applica per il versamento dell’IVA di febbraio);
  2. a coloro che svolgono l’attività odontoiatrica nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, solamente in relazione al versamento IVA, non si applica la soglia dimensionale di 2 milioni di Ä di ricavi o compensi.

Impatto per l’odontoiatria?

Positivo, ci si augura che a questo differimento ne seguano altri per i mesi successivi dato che non si annunciano tempi particolarmente positivi.

1.2.
Sospensione di alcuni versamenti e adempimenti tributari per gli odontoiatri con studio nella “zona rossa”

A chi interessa?

Per gli odontoiatri (a prescindere da come esercitano l’attività) che al 21 febbraio 2020 avevano domicilio fiscale, sede legale, oppure operativa, negli 11 Comuni della Lombardia1 e del Veneto1 della cosiddetta “zona rossa”.

In cosa consiste la misura introdotta?

Sono sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate.

Inoltre, per effetto di precedenti D.M. o D.L., questi soggetti:

  • non operano le ritenute alla fonte (di cui agli artt. 23, 24 e 29 del DPR 600/73) nel periodo compreso tra il 21.2.2020 e il 31.3.2020;
  • beneficiano della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 30.4.2020.

Qual è il nuovo termine?

I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta a lunedì 1° giugno 2020 in quanto domenicale) o in rate mensili fino ad un massimo di 5, a decorrere mese di maggio 2020. Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.

Unica eccezione per i versamenti dei contributi sospesi: questi devono essere effettuati senza sanzioni o interessi a far data dal 1.5.2020 anche mediante rateazione in 5 rate mensili di pari importo.

Impatto per l’odontoiatria?

Positivo, ci si augura che a questo differimento ne seguano altri per i mesi successivi dato che non si annunciano particolarmente positivi.

1.3.
Possibilità per gli odontoiatri che effettuano collaborazioni professionali di vedersi pagata la ritenuta d’acconto

A chi interessa?

Questa disposizione interessa tutti gli odontoiatri con compensi 2019 non superiori a 400.000 Ä che con la propria P.IVA fatturano le prestazioni professionali odontoiatriche non al paziente ma direttamente a loro colleghi (in qualsiasi forma esercitino l’attività) oppure in caso di prestazioni professionali non odontoiatriche (ad esempio, docenze a corsi di formazione) fatturate a imprese o professionisti stabiliti in Italia.

In cosa consiste la misura introdotta?

I compensi professionali percepiti tra il 17 e il 31 marzo 2020 possono non essere assoggettati alla ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (ossia il soggetto che paga la prestazione), se nel mese di febbraio l’odontoiatra che chiede di applicare questa disposizione non ha sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato. Sarà necessario rilasciare al sostituto d’imposta che effettua il pagamento un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 62 c.7 del D.L. 18/2020.

Qual è il nuovo termine?

Si dovrà versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta a lunedì 1° giugno 2020 in quanto domenica), o a rate mensili, fino ad un massimo di 5 rate, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Impatto per l’odontoiatria?

Positivo, anche se temporalmente molto limitato, sia per chi ha collaborazioni verso soggetti “esterni” sia verso società di cui si è soci.

1.4.
Sospensione dei termini degli adempimenti tributari

A chi interessa?

Questa misura straordinaria riguarda tutti gli odontoiatri che esercitano l’attività attraverso la P.IVA individuale, con lo studio associato o utilizzando una società, sia essa di persone (casi rari) o di capitali come, ad esempio, la S.r.l. o la STP a r.l.. Inoltre, questa sospensione interessa anche i contribuenti privati cittadini.

In cosa consiste la misura introdotta?

Sono sospesi gli adempimenti fiscali in scadenza nel periodo compreso dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Vi rientrano a titolo di esempio:

  • la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019, in scadenza il 30 aprile 2020;
  • la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2020 la cui scadenza ordinaria era il 31.5.2020;
  • il c.d. “esterometro” relativo al primo trimestre 2020 la cui scadenza ordinaria era il 30.4.2020;
  • i modelli Intrastat relativi al mese di febbraio (la cui scadenza ordinaria era il 25.3.2020), marzo (la cui scadenza ordinaria era il 27.4.2020) e aprile (la cui scadenza ordinaria era il 25.5.2020), nonché quelli relativi al trimestre gennaio-marzo 2020 (la cui scadenza ordinaria era il 27.4.2020).
  • Non vi rientra invece la scadenza del 31.3.2020 relativa alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020).

Qual è il nuovo termine?

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il prossimo 30 giugno.

Impatto per l’odontoiatria?

Lievemente positivo: si riduce infatti il carico amministrativo per gli odontoiatri (a prescindere dalla forma di esercizio dell’attività) con conseguente possibilità di liberare le risorse di segreteria per altre attività.

1.5.
Sospensione dei “controlli” fiscali (ma c’è una sorpresa…) e dei versamenti delle cartelle di pagamento

A chi interessa?

Questa misura interessa tutti gli odontoiatri a prescindere da come esercitino l’attività professionale.

In cosa consiste la misura introdotta?

Sono sospesi dal 8 marzo al 31 maggio i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli Uffici degli enti impositori. Questo significa che non possono essere notificati “avvisi bonari” (comunicazioni di irregolarità) né altri atti impositivi, né possono iniziare o proseguire controlli fiscali. Relativamente però a questo aspetto c’è una sgradita sorpresa: il D.L. “Cura Italia” concede due anni di tempo in più all’Amministrazione finanziaria per eseguire i controlli che erano in scadenza entro la fine del 2020. Nello specifico l’anno di imposta 2015 (o il 2014 in caso di omessa dichiarazione) potrà essere controllato entro il 31.12.2022 (in luogo del 31.12.2020).

Inoltre sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate (in materia di Imposte sui redditi, IRAP e, marginalmente per l’odontoiatria, IVA) o di atti esecutivi emessi dagli enti locali. Poco interessa alla mondo del dentale la sospensione dei termini di versamento degli avvisi di addebito dell’Inps, degli atti di accertamento emessi delle Dogane.

Qual è il nuovo termine?

I versamenti sospesi si dovranno effettuare entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione o, come chiarito dall’Agenzia Entrate – Riscossione con delle risposte a delle FAQ sul proprio sito, con le comuni modalità di dilazione (tramite rateazione da richiedere via PEC o con i servizi on-line all’Agente della riscossione entro il 30 giugno, ossia prima della nuova scadenza). Nel caso poi di “cartelle di pagamento” (somme iscritte a ruolo) già oggetto di rateazione e con rate scadenti nel perido della sospensione (di fatto, le rate di marzo, aprile e maggio), queste potranno essere sospese ma dovranno essere versate in unica soluzione entro fine giugno così da riprendere il piano originario di pagamento frazionato (altro chiarimento fornito tramite risposta alle FAQ). Su questo punto massima attenzione: se non vengono saldate le rate sospese a scadenza, queste vengono computate tra quelle che possono fare decadere la rateizzazione della cartella. Il limite è di 5 ed in questo caso ve ne sarebbero già 3.

Chi ha già pagato, non ha diritto al rimborso.
Attenzione ad una particolarità: come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari successive al D.L. “Cura Italia”, gli “avvisi bonari” (comunicazione di irregolarità) emessi a seguito di liquidazione automatica o di controlli formali sulle dichiarazioni non fruiscono della sospensione in commento se i versamenti cadono nel periodo compreso tra il 8 marzo e il 31 maggio. Questo ovviamente vale anche se sono stati oggetto di un piano di rateazione e le rate scadono nel periodo in questione.

Impatto per l’odontoiatria?

Sarebbe positivo, se non fosse per il colpo di coda dell’allungamento dei “termini di controllo” e per la mancata sospensione degli “avvisi bonari”.

1.6.
Sospensione anche per chi ha aderito alla rottamazione ter ed al “saldo e stralcio”

A chi interessa?

Questa misura interessa tutti gli odontoiatri, a prescindere da come esercitino l’attività professionale, che si sono avvalsi della rottamazione ter, o del “saldo e stralcio” (definizione agevolata dei debiti delle presone fische in ggrave e comprovata situazione di difficoltà economica).

In cosa consiste la misura introdotta?

Differimento del termine del 28 febbraio 2020 per il pagamento della rata della rottamazione ter. Su questo punto, però, attenzione: la rata del 31 maggio non è, per ora, oggetto di nessuna moratoria.

Differimento anche del termine  del 31 marzo 2020, per la seconda rata da “saldo e stralcio” degli omessi versamenti.

Qual è il nuovo termine?

I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, che slitta a lunedì 1° giugno cadendo di domenica.

Impatto per l’odontoiatria?

Positivo, anche se limitato, come tutte le misure di differimento.

1.7.
Il “ravvedimento operoso” per sanare alcuni versamenti omessi o tardivi

E nel caso in cui non si riescano a pagare i tributi ordinari anche se posticipati (visto che il rinvio è fra qualche mese) cosa si può fare? La risposta è avvalersi del ravvedimento operoso, ossia una modalità per sanare i versamenti tardivi con sanzioni molto ridotte.  Questo istituto, presente già ordinariamente in tempi non di crisi, può tornare davvero utile nei prossimi mesi ed è applicabile da tutti gli odontoiatri, siano esse professionisti individuali, studi associati, S.r.l. o STP a r.l. o altre forme societarie.

Le sanzioni ridotte vanno da un minimo di 0,1% per i primi 14 giorni di ritardo ad un massimo del 5%, a seconda della distanza tra la data di versamento effettivo e la data in cui si sarebbe dovuto versare il tributo. È però una disposizione molto tecnica con moltissime eccezioni: non vale, ad esempio, per sanare cartelle di pagamento, anche rateizzate, o per gli “avvisi bonari” non versati o, ancora, per i contributi previdenziali.  Il consiglio quindi è di confrontarsi con il proprio commercialista prima della scadenza che non si intende onorare, per capire se è applicabile e quali siano le sanzioni in ragioni dei termini di versamento.

2.
Altre misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

2.1. Credito di imposta per le “spese di sanificazione”

Questa misura interessa sia l’odontoiatra che esercita l’attività con P.IVA individuale o con studio associato, sia chi utilizza società quali s.n.c., s.a.s., S.r.l. o STP a r.l.. È previsto, per tutto il 2020, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino a un massimo di 20mila euro. Ad oggi però manca il decreto ministeriale per rendere operativa la misura che dovrebbe essere emanato entro il prossimo 16 aprile.

In attesa comunque dei provvedimenti attuativi, per attività di sanificazione si intendono, “il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”. Al momento, senza chiarimenti ufficiali, si ritiene che in questo credito di imposta possano rientrarvi anche gli acquisti di impianti di purificazione dell’aria, abbastanza comuni negli studi odontoiatrici.

2.2. Credito imposta per “affitti” di attività commerciali chiuse

Innanzitutto, questa misura non interessa tutti gli odontoiatri ma solamente chi esercita la professione attraverso un veicolo societario (generalmente S.r.l. o STP a r.l.) che gli permette di rientrare nella categoria dei redditi di impresa. In sintesi, il D.L. “Cura Italia” introduce un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di affitto di negozi e botteghe (per ora, solo immobili della categoria catastale C/1) esclusivamente per il canone del mese di marzo 2020.

Questa misura, per ora, in ambito odontoiatrico può avere una applicazione molto limitata: generalmente, salvo eccezioni, i locali degli studi professionali o dei ambulatori/poliambulatori medici non sono censiti come C/1 e pertanto, al momento, sono fuori da questa agevolazione. Le associazioni sindacali relative ai mondo della professioni hanno già chiesto l’estensione di questo credito anche ad altre categorie catastali e pare che nella fase di conversione in legge queste istanze possano essere prese in considerazione.

2.3. Credito di imposta del 30% sugli investimenti pubblicitari

Con il D.L. “Cura Italia”, viene rafforzato il credito d’imposta per investimenti pubblicitari nel settore dell’editoria. Questa misura interessa, sia nella sua versione originaria sia in quella straordinaria prevista dal D.L. in commento, interessa tutti gli odontoiatri siano essi P.IVA individuali, studi associati o società. Ordinariamente, sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line (giornali quotidiani e periodici nazionali o locali, pubblicati in edizione cartacea o digitale iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile);
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione).

Per il triennio 2020-2022, il “bonus” sarà concesso nella misura unica pari al 30% del valore degli investimenti effettuati, e non più entro il 75% dei soli investimenti incrementali. La comunicazione di accesso al credito (una sorta di prenotazione) dovrà essere presentata nel prossimo mese di settembre.

2.4. Donazioni fiscalmente agevolate

Anche questa misura interessa in pieno la categoria odontoiatrica, qualunque sia la forma di esercizio della professione. Le persone fisiche (anche non odontoiatri) beneficeranno di una detrazione fiscale del 30%, fino a 30mila euro, per le donazioni in denaro o in natura legate all’emergenza coronavirus in favore dello Stato, amministrazioni locali, istituzioni o fondazioni e associazioni senza scopo di lucro. È importante solo non dimenticare che tali donazioni sono detraibili, in virtù della legge di Bilancio 2020, se vengono effettuate con versamento tracciato (bonifico o carte di credito, debito e prepagate oppure ancora assegni bancari o circolari). Per coloro che esercitano l’attività con S.r.l. o STP a r.l., tali donazioni, se eseguite con la società, saranno deducibili dal reddito di impresa tassato ai fini IRES ed ai fini IRAP.

3.
ENPAM: moratoria sui contributi e possibili indennità anche tramite il “Fondo per il reddito di ultima istanza”

L’ENPAM, come si evince anche dal sito istituzionale, sta attivando misure a sostegno dei propri iscritti. Queste si sostanziano in moratorie sui pagamenti dei contributi previdenziali ed in indennità per i professionisti maggiormente colpiti dall’emergenza.  Nello specifico, i termini per il pagamento dei contributi previdenziali sono slittati dal 30 aprile al 30 settembre. Il posticipo riguarda sia la prima rata della Quota A per il 2020 sia la quarta rata della Quota B del 2019 per chi avesse deciso di rateizzare. Slitteranno poi anche le date per le rate successive: le nuove scadenze delle rate di Quota A 2020 saranno infatti 31 ottobre, 30 novembre e 31 dicembre. Invece, il versamento della quinta e ultima rata della Quota B del 2019 è stato posticipato al 30 novembre di quest’anno.

Per i medici e gli odontoiatri che svolgono esclusivamente libera professione è stato confermato un contributo sostitutivo del reddito di 82,78 Ä al giorno se sono stati costretti ad interrompere l’attività a causa di quarantena ordinata dall’autorità sanitaria. Il contributo potrà essere richiesto con un modulo pubblicato sul sito dell’Enpam.

Inoltre, si legge sempre sul sito dell’Enpam, la società di mutuo soccorso SaluteMia riconoscerà agli iscritti una indennità fino a 5mila euro per convalescenza post terapia intensiva o sub-intensiva, in caso di contagio esclusivamente da Covid-19, somma che verrà erogata a chi ha sottoscritto, o sottoscriverà, uno o più piani sanitari proposti da SaluteMia entro il 30 giugno 2020. Il nostro consiglio è quindi di monitorare il sito ENPAM per capire quali sono le misure a cui si può accedere verificano anche eventuali nuove condizioni per richiedere le indennità e/o ulteriori nuovi termini di pagamento dei contributi.

Sul tema indennità, il D.L. “Cura Italia” ha previsto l’istituzione di un “Fondo per il reddito di ultima istanza” con la finalità di erogare un indennizzo ai lavoratori autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid-19, condizione che probabilmente dovrà essere provata. Al momento, siamo in attesa dei decreti attuativi ma sembrerebbe che una quota del fondo verrà destinata anche ai liberi professionisti (tra cui anche gli odontoiatri) iscritti ad un Ente di diritto privato di previdenza obbligatori (ENPAM).

4.
Le misure a sostegno del lavoro

4.1. Premessa

Lo scopo del presente paragrafo è fornire alcuni spunti sulle misure previste dal D.L. “Cura Italia” a sostegno del lavoro. Trattandosi però di disposizioni particolarmente tecniche che esulano parzialmente dalla nostre competenze professionali, vi consigliamo di rivolgervi direttamente al vostro consulente del lavoro che sicuramente potrà supportarvi al meglio per fruire di queste misure agevolative.

4.2. Ammortizzatori sociali (Fondo di solidarietà e CIG in deroga)

I datori di lavoro, a prescindere che siano odontoiatri con P.IVA individuale, studi associati o società come ad esempio S.r.l. o STP a r.l., che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” ai “Fondi di solidarietà bilaterale per gli studi professionali” o al trattamento di CIG in deroga (Cassa integrazione guadagni in deroga) previo accordo tra le singole Regioni di appartenenza e le organizzazioni sindacaliQueste forme di ammortizzatori sociali possono essere richiesti per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

I dipendenti oggetto di questo trattamento dovevano essere in forza già al 23 febbraio 2020. Il D.L. “Cura Italia” ha previsto una serie di agevolazioni e semplificazioni burocratiche per la presentazione delle specifiche domande. Segnaliamo, infine, che alcuni Enti bilaterali del Ccnl per gli studi professionali (EBIPRO, ad esempio), tra le varie misure che hanno messo in atto, hanno previsto anche un contributo una tantum per agevolare il lavoro agile o smart working rimborsando il datore di lavoro per le spese sostenute per l’acquisto degli strumenti necessari (personal computer, monitor, stampanti, etc.).

4.3.
Estensione del congedo parentale “speciale”, indennità per i lavoratori dipendenti con figli minori di 12 anni, estensione permessi retribuiti per assistenza a disabili ed equiparazione del periodo di quarantena alla malattia

A sostegno dei genitori lavoratori (anche autonomi), a seguito della sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi con una retribuzione pari al 50% di quella ordinaria. Tale congedo, già presente in situazioni ordinarie, è stato esteso proprio per supportare i genitori lavoratori in questi difficili momenti.

In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine, che viene erogato sul il “libretto di famiglia”.  Aumenta il numero di giorni di permesso mensile retribuito per assistenza a disabili gravi e viene equiparata alla malattia la quarantena con sorveglianza attiva e della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

4.4. Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 fino a 31 maggio 2020 per i lavoratori domestici. Tali pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 10 giugno senza sanzioni o interessi.

5.
Le misure in ambito finanziario – bancario e relative ai rapporti con i fornitori per PMI, professionisti e privati cittadini

Le misure per sostenere la liquidità di imprese e professionisti, oltre che per i privati, si differenziano in:

  • misure per garantire l’accessibilità al credito;
  • misure per sostenere finanziariamente professionisti, imprese e privati cittadini.

Faremo poi alcune brevi considerazioni su come gestire i rapporti commerciali con i propri fornitori.

5.1. Il potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI e i professionisti

Per chi non la conoscesse, questa misura interessa l’odontoiatra che opera sia con P.IVA individuale o studio associato sia con il veicolo societario, prevalentemente S.r.l. o STP a r.l.. Il Fondo di Garanzia è finalizzato a favorire l’accesso ai finanziamenti (in senso ampio) delle piccole e medie imprese e dei professionisti (iscritti ad Ordini o aderenti ad associazioni professionali iscritti ad all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico) mediante la concessione di una garanzia pubblica, parallela o alternativa alle garanzie reali, assicurative o bancarie. Di fatto, viene fornita una garanzia statale che permette di ottenere finanziamenti sugli importi garantiti dal Fondo senza far rilasciare al richiedente garanzie con i relativi costi aggiuntivi (per fidejussioni o polizze assicurative).

Questa misura interessa i finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti. Segnaliamo che il Fondo non permette però di avere agevolazioni sui tassi di interesse o sulle condizioni di rimborso (lasciati alla libera contrattazione).

L’impresa e il professionista che voglio accedere a questa misura vengono valutati in grado alla capacità di rimborsare il finanziamento o il leasing garantito. Devono rivolgersi direttamente alla banca o alla società di leasing con cui sottoscrivono il finanziamento o il leasing e, contestualmente, richiedere che sul tale finanziamento o leasing sia acquisita la garanzia diretta. In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.

Ebbene, questo strumento è stato potenziato dal D.L. “Cura Italia” con l’introduzione di una serie di modifiche che rimarranno operative nei 9 mesi successivi all’entrate in vigore del D.L.. Tra le modifiche più significative e di interesse per la categoria riportiamo le seguenti:

  • anche le operazioni di rinegoziazione possono accedere al Fondo (esclusivamente per le operazioni finalizzate all’estinzione dei finanziamenti come, ad esempio, la rinegoziazione dei finanziamenti e/o il consolidamento dei debiti a breve termine);
  • le garanzia è erogata gratuitamente;
  • la garanzia, in caso di moratoria o sospensione del debito per l’emergenza Covid-19, sarà automaticamente allungata;
  • solo per i professionisti, le garanzia all’80% è rilasciata su nuovi finanziamenti di importo massimo di 3mila euro dalla durata massima di 18 mesi meno 1 giorno;
  • la valutazione di accesso è circoscritta a soli parametri economico-finanziari, ammettendo anche imprese o professionisti che registrano tensioni col sistema finanziario per via della crisi connessa alla pandemia.

Ovviamente, per diventare realmente efficaci, tali misure devono essere agevolate da parte del sistema bancario senza appesantimenti burocratici o difficoltà tecniche sulle valutazioni di merito.

5.2. Misure di sostegno finanziario alle PMI (e dei professionisti) e supporto alla liquidità delle imprese

La misura recata dall’articolo 56 del D.L. “Cura Italia” consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia.

Queste disposizioni si applicano a:

  • le microimprese;
  • le piccole e medie imprese;
  • i liberi professionisti (come peraltro recentemente chiarito dal M.E.F.).

Vi rientrano quindi in pieno tutti gli odontoiatri, a prescindere che svolgano l’attività con P.IVA individuale, studio associato o con il veicolo societario, prevalentemente S.r.l. o STP a r.l.. Nello specifico, la moratoria è applicabile, facendone una apposita richiesta via PEC alla banca, alla società di leasing o altro intermediario finanziario creditore, a tutti gli odontoiatri che alla data di entrata in vigore del D.L. (17 marzo) avevano ottenuto prestiti, linee di credito, mutui a rimborso rateale o leasing da banche, società di leasing o altri intermediari finanziari. Si potrà richiedere la sospensione dei pagamenti (intera rata o solo quota capitale) fino al 30 settembre senza aggravi di costi in caso di mutui o leasing, oppure la proroga dei finanziamenti non rateali o dei fidi di cassa (aperture di credito) fino al 30 settembre.

La misura si rivolge specificamente a quegli odontoiatri che, sebbene non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell’epidemia. Tale situazione di carenza di liquidità deve essere oggetto di una autocertificazione prevista dal comma 3 dell’art. 56 del D.L..

Due precisazioni:

  • la moratoria comporta l’impossibilità per banche e società di leasing di valutare in autonomia se acconsentire o meno a modificare le condizioni contrattuali;
  • le imprese non devono essere “segnalate” dall’intermediario creditizio in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato” ai sensi della disciplina rilevante;
  • la sospensione dei pagamenti può essere applicata anche a finanziamenti e leasing finanziari concessi con i contributi interessi previsti dalla “Nuova Sabatini” senza modificarne il piano di erogazione.

5.3. Misure di sostegno finanziario per i privati cittadini

È previsto un ampliamento delle condizioni di accesso al “Fondo Gasparrini”, il Fondo di Solidarietà operativo in via ordinaria in situazioni molto limitate che non riguardano i liberi professionisti.

In sintesi, l’art. 54 del D.L. “Cura Italia” prevedere la possibilità di sospendere le rate del mutuo relativo alla prima casa per gli odontoiatri con P.IVA che autocertifichino di aver registrato un calo, in un trimestre successivo al 21 febbraio oppure nel minor tempo intercorrente tra la domanda di sospensione e il 21 febbraio, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019 per via di restrizioni o chiusura dell’attività a causa dell’emergenza Covid-19. La domanda può essere fatta per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia” e non è richiesta la presentazione dell’ISEE. È necessario per fruire di questa sospensione di soddisfare queste ulteriori condizioni:

  • Il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 1 anno rispetto al momento di presentazione della domanda di sospensione;
  • Il mutuo non deve essere di importo superiore a 250.000 Ä;
  • L’immobile a cui è collegato il mutuo non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

5.4. Rinegoziazione contratti con i fornitori e di locazione

Un ulteriore considerazione da fare, trattando il tema dei pagamenti, è quella di analizzare con molta attenzione e con il supporto di un Legale i contratti in essere con i vari fornitori. Facciamo riferimento soprattutto ai contratti di fornitura di materiale di consumo, ai contratti di collaborazione professionale, ai contratti stipulati con gli odontotecnici oltre che ai contratti di locazione e/o di servizi.

È opportuno premettere subito che le uniche disposizioni introdotte dal D.L. su questo aspetto sono contenute nell’art. 91 e sono relative alla necessità di valutare sempre il rispetto delle misure di emergenza per il contenimento del Covid-19 come causa di esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento (ex art. 1218 C.c.), dell’applicazione delle decadenze e di penali per il ritardato o omesso adempimento. Tale nesso, ovviamente, deve essere provato dal debitore e va dimostrato che l’impossibilità della prestazione derivi da cause a lui non imputabili.

Il D.L. “Cura Italia” non prevede quindi delle misure sospensive automatiche dei contratti in essere, come quelle analizzate in precedenza nei rapporti con banche, società di leasing, etc.. È pertanto lasciata alla libertà della parti la possibilità di modificare i termini di pagamento e di interrompere determinate forniture continuative in virtù della riduzione o del totale blocco dell’attività per contenere il contagio del Corona Virus. La controparte, in virtù del blocco temporaneo dell’attività giudiziaria e di quanto precisato nel precedente paragrafo, potrebbe essere incentivata a trovare una soluzione di compromesso con il proprio debitore. Il nostro consiglio quindi è di rivolgersi quanto prima ad un Legale esperto in materia, per affrontare in modo organico questo aspetto altrettanto importante e impattante sulla gestione dello studio.

Never, never, never give up.
(Winston Churchill)