Prestazione medica “inutile” e obbligo di risarcimento

Secondo la giurisprudenza l’intervento medico risultato inutile è privo di giustificazione e determina una lesione per ingerenza sulla sfera psico-fisica del paziente.

iniezione odontoiatria

Fa discutere la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 maggio 2017, n. 12597 che in tema di risarcimento per malpracties medica ha stabilito che l’esecuzione di una prestazione medica (nella specie un intervento chirurgico), ancorché venga eseguita in modo corretto, qualora si dimostri “inutile” dà luogo ad un danno-conseguenza che deve essere risarcito al paziente.

Secondo la giurisprudenza il danno conseguenza consiste:

  • sia nella menomazione delle normali implicazioni dell’agire della persona e, quindi, nella relativa sofferenza per la detta privazione, per tutto il tempo preparatorio dell’intervento, durante quello necessario per la sua esecuzione e durante quello occorso per la fase postoperatoria: è palese che, per il tempo della durata di questi accadimenti, il paziente si è trovato a subire menomazioni al suo agire, derivanti dall’ingerenza sulla sua persona, che si sono concretate, per la loro attitudine limitativa delle normali esplicazioni dell’agire, in una invalidità totale e/o parziale e, dunque, come tali da esse si debbono considerare come danno non patrimoniale alla persona;
  • sia nella sofferenza notoriamente ricollegabile alla successiva percezione dell’esito non risolutivo dell’intervento: sofferenza che, alla stregua delle note sentenze delle Sezioni Unite c.d. di San Martino, si concretò anch’essa in lesione della sfera psico-fisica del paziente.

Per l’effetto, la Cassazione, ha stabilito che in tema di responsabilità sanitaria, qualora un intervento operatorio, sebbene eseguito in modo conforme alla lex artis e non determinativo di un peggioramento della condizione patologica che doveva rimuovere, risulti, all’esito degli accertamenti tecnici effettuati, del tutto inutile, ove tale inutilità sia stata conseguente all’omissione da parte della struttura sanitaria dell’esecuzione dei trattamenti preparatori a quella dell’intervento, necessari, sempre secondo la lex artis, per assicurarne l’esito positivo, nonché dell’esecuzione o prescrizione dei necessari trattamenti sanitari successivi, si configura una condotta della struttura che risulta di inesatto adempimento dell’obbligazione. Essa, per il fatto che l’intervento si è concretato una ingerenza inutile sulla sfera psico-fisica della persona, si connota come danno evento, cioè lesione ingiustificata di quella sfera, cui consegue un danno-conseguenza alla persona di natura non patrimoniale, ravvisabile sia nella limitazione e nella sofferenza sofferta per il tempo occorso per le fasi preparatorie, di esecuzione e postoperatorie dell’intervento, sia nella sofferenza ricollegabile alla successiva percezione della inutilità dell’intervento.