Le novità previste dal decreto legge Sostegni: gli aspetti relativi all’odontoiatria

decreto legge sostegni

Alla data di redazione del presente articolo è disponibile soltanto lo schema del decreto legge ribattezzato “Sostegni”, lo stesso dovrà ancora essere approvato definitivamente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, trattandosi di decreto legge, potrà subire modifiche ed integrazioni in sede di conversione in legge, cosa che, ricordiamo, deve avvenire nei 60 giorni successivi. Segnaliamo, quindi, come sia opportuno verificare l’applicabilità pratica al proprio caso delle misure di seguito commentate con i relativi professionisti competenti nello specifico settore, ossia commercialisti e consulenti del lavoro.

Stante questa doverosa premessa, riteniamo comunque utile commentare, con la miglior tempistica possibile, quelle che molto probabilmente saranno le misure predisposte dal Governo ai fini di agevolare il prossimo periodo ancora pesantemente influenzato dalla pandemia in atto e che, ci si augura, dovrebbe condurre verso un’estate vicina a quella normalità a cui non siamo più abituati o che, almeno, somigli a quella del 2020.

Prima di addentrarci in una sintetica analisi dei provvedimenti di maggior interesse per il mondo dell’odontoiatria, ci pare rilevante segnalare una prima buona notizia: a differenza dei provvedimenti degli ultimi 12 mesi, al mondo dei professionisti viene riservato un trattamento sostanzialmente identico rispetto al mondo delle imprese.

Procediamo, quindi, ad analizzare le principali novità con il consueto taglio operativo e fornendo, al termine di ogni approfondimento, un giudizio sulla misura.

1. Nuovo contributo a fondo perduto per professionisti e imprese di tutti i settori

Di cosa si tratta?
Il decreto legge “Sostegni”, all’art. 1, prevede un nuovo contributo a fondo perduto per tutti i soggetti che abbiano subito un calo di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 rispetto a quelli 2019.
Il contributo non genera reddito ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) e dell’IRAP.
Pare che per chi abbia attivato la partita IVA il 1 gennaio 2019, il contributo spetti anche in assenza dei requisiti suddetti (calo del 30%).

Chi riguarda?
Per quanto di interesse per il settore odontoiatrico, il contributo può riguardare tutti i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che abbiano subito il calo suddetto.
In sostanza, sono inclusi: i professionisti che esercitano l’attività in forma individuale (titolari di studio, collaboratori ed igienisti dentali), gli studi associati, le società di persone e di capitali (ad esempio le S.r.l.) anche in forma di società tra professionisti.
Il contributo a fondo perduto è concesso ai soggetti che abbiano avuto nel periodo d’imposta 2019 (secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, per chi avesse esercizi sociali non coincidenti con l’anno solare) ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro (circostanza estremamente comune nel settore odontoiatrico).
Restano, invece, esclusi dal contributo tutti quei soggetti:

  • la cui attività, alla data di entrata in vigore del decreto, risulti cessata;
  • che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
  • casi particolari come enti pubblici, intermediari finanziari e società di partecipazione.
    La novità principale riguarda il fatto che non siano esclusi particolari settori e, soprattutto, non siano esclusi i professionisti iscritti alle Casse di previdenza obbligatoria private (ad es. ENPAM).

Quale è l’ammontare?
L’ammontare del contributo a fondo perduto si calcola applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato (e dei corrispettivi) dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato (e dei corrispettivi) del 2019.
Le percentuali sono variabili e decrescenti al crescere del fatturato/corrispettivi.
Le percentuali sono del:

  • 60% per i soggetti con ricavi o compensi inferiori o pari a 100.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi inferiori o pari a 400.000 euro (2019), ma superiori a 100.000;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi inferiori o pari a 1 milione di euro (2019), ma superiori a 400.000;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi inferiori o pari a 5 milioni di euro (2019), ma superiori a 1.000.000;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi inferiori o pari a 10 milioni di euro (2019), ma superiori a 5.000.000.

Indipendentemente dal conteggio, l’importo del contributo non può mai essere superiore a 150.000 euro.

Ai soggetti beneficiari (anche se hanno attivato la partita Iva dal 1 gennaio 2020) viene riconosciuto un contributo minimo pari a 1.000 euro, per le persone fisiche, e pari a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società e studi associati).
Nelle tabelle 1 e 2 riportiamo un paio di esempi numerici, alla luce della versione attuale, per provare a spiegare meglio l’impatto pratico dell’agevolazione.

Casi particolari
Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1 gennaio 2019, ai fini del conteggio della media mensile, rilevano solo i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

Altri aspetti pratici
Per l’ottenimento del contributo a fondo perduto deve essere presentata (anche dal proprio commercialista ed entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura) un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione dei requisiti richiesti. Saranno definite le modalità di effettuazione dell’istanza, il contenuto e le varie informazioni e tempistiche con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa, attraverso una scelta irrevocabile da parte di chi ne abbia diritto, il contributo può essere riconosciuto, per intero, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione attraverso modello F24.
Giudizio

Intermedio. Se da un lato si può accogliere con soddisfazione l’inclusione di tutti i professionisti in forma autonoma o associata (partita Iva individuale così come associazione professionale, c.d. studio associato) nell’alveo dei contributi a fondo perduto, dall’altro lato ci preme segnalare che la soglia del 30% di riduzione del fatturato medio mensile del 2020, rispetto a quello del 2019, esclude probabilmente la maggior parte dei contribuenti del mondo odontoiatrico. Per nostra esperienza concreta, chi eroga cure ai pazienti direttamente o indirettamente (in quanto collaboratore di studi o di strutture), salvo particolari problematiche, ha registrato un calo che si attesta a percentuali variabili di riduzione del fatturato del 2020, rispetto a quello del 2019, comprese tra il 15% e il 20% (vi sono poi ovviamente eccezioni positive, con cali inferiori o nulli, ed eccezioni di senso opposto dovute a particolari problematiche territoriali o personali). Tali percentuali sono ben al di sotto della soglia del 30% richiesta dalla norma.

2. Aumento dell’importo del fondo per l’esonero parziale dei contributi previdenziali

Viene aumentato da 1 miliardo a 2,5 miliardi il fondo previsto per l’esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi e professionisti che nell’anno 2020 abbiano subito un calo del proprio fatturato, da quanto si evince dalla norma (anche se dal documento riepilogativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di parla di reddito) superiore al 33% rispetto al reddito del 2019. Si segnala che questa norma era già stata inserita nella finanziaria 2021 (art. 1, co 20, legge 178 del 30 dicembre 2020) e prevede che possano richiedere l’esonero parziale, soltanto i professionisti, anche iscritti all’Enpam e all’INPS gestione separata (igienisti), che abbiano:

  • percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro;
  • subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Giudizio

Moderatamente positivo. Positivo è lo stanziamento di ulteriori risorse per un esonero che può interessare alcuni professionisti anche se il limite di reddito pari o inferiore a € 50.000 e la riduzione del terzo riducono fortemente la portata dell’aiuto. Peraltro, si ricorda che i contributi rappresentano oneri deducibili dal reddito dei contribuenti.

3. Altre misure a sostegno dell’occupazione

Per quanto questi argomenti siano appannaggio dei consulenti del lavoro, attività che chi scrive non segue a livello professionale, ci preme segnalare le misure più rilevanti che dovranno essere approfondite con il proprio consulente del lavoro. Ecco le principali:

  • prorogata fino al 30 giugno 2021 la cassa integrazione ordinaria senza contributi addizionali;
  • prorogata fino al 31 dicembre 2021 la cassa integrazione in deroga e assegno ordinario legati all’emergenza Covid senza contributi addizionali;
  • prorogato fino al 30 giugno 2021 il blocco dei licenziamenti per i lavoratori delle aziende che dispongono della cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
  • prorogato fino al 31 ottobre 2021 il blocco dei licenziamenti per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga;
  • prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di rinnovare e prorogare i contratti a termine senza causali.

Per quanto, nel settore odontoiatrico, alcuni di questi provvedimenti siano stati di interesse solamente per il periodo del primo lock-down, la notizia ha una portata positiva anche perché garantisce la protezione dei lavoratori dipendenti che, spesso, rappresentano pazienti attuali o potenziali dello studio odontoiatrico.

Giudizio

Moderatamente positivo. Positivo è il prolungamento di alcune misure che fino ad oggi hanno garantito una certa stabilità sociale, quantomeno sui soggetti dipendenti. Il costo di queste misure è tuttavia importante.

4. Definizione agevolata degli avvisi bonari e cancellazione delle cartelle esattoriali

In riferimento a uno degli ambiti più controversi, ossia quello di ridurre debiti fiscali già esistenti anche solo in riferimento alle sanzioni, il Governo per ora preferisce utilizzare un approccio cauto prevedendo unicamente la cancellazione di alcune cartelle esattoriali di importo ridotto fino a € 5.000 per i soggetti con reddito annuo inferiore a € 30.000 ed alcune agevolazioni in merito ai cosiddetti avvisi bonari.

Per essere più precisi sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a € 5.000, comprensivo di capitali interessi e sanzioni, che risultino affidate agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e che riguardino:

  • persone fisiche che hanno conseguito nel periodo di imposta 2019 un reddito imponibile fino a € 30.000;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società e le associazioni) che abbiano conseguito nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 un reddito imponibile fino a € 30.000.

È inoltre prevista la definizione agevolata per imposte e contributi relativi agli anni 2017 e 2018 non pagati e non pagati in parte. Nello specifico, gli importi “agevolati” sono quelli dovuti a seguito dei controlli automatizzati (c.d. avvisi bonari) elaborati entro il 31 dicembre 2020, ma non inviati ai contribuenti in virtù delle sospensioni disposte a causa dell’emergenza Covid, e relativi, appunto, agli anni 2017 e 2018. Per i soli soggetti che abbiano subito una riduzione del volume di affari superiore al 30% tra il 2020 al 2019 sarà possibile pagare i suddetti avvisi senza corrispondere sanzioni e somme aggiuntive, ma pagando solo imposte o contributi previdenziali ed i relativi interessi.

Tralasciando i complessi aspetti tecnici, si segnala che dovrebbe essere la stessa amministrazione finanziaria ad individuare i soggetti che possono usufruire di questa “agevolazione” inviando pec o lettera raccomandata agli stessi contribuenti.

Sono, infine, stati prorogati i termini per la cosiddetta rottamazione-ter, seppure di qualche mese; più precisamente i versamenti andranno effettuati entro il 31 luglio 2021, per le rate in scadenza originaria nell’anno 2020, ed entro il 30 novembre 2021 relativamente alle rate in scadenza a fine febbraio, fine marzo, fine maggio e fine luglio 2021.

Giudizio
Moderatamente positivo. Il provvedimento può rappresentare un aiuto per i soggetti che hanno difficoltà nel far fronte al regolare versamento di imposte e contributi o di saldare arretrati pregressi, senza però concedere sconti sul debito in oggetto, ma semplicemente azzerando le sanzioni.

5 Conclusioni

Per quanto sia ancora presto per poter esprimere un giudizio, sempre esclusivamente tecnico e mai politico, sull’operato, almeno in campo economico e fiscale, del nuovo Governo con il DL “Sostegni” non si vedono misure di grande impatto per il settore odontoiatrico.

Sicuramente, il compito del Governo è arduo sotto tanti fronti e, probabilmente, la speranza principale è da riporre nel successo della campagna vaccinale, più che in altre misure di rilancio economico, perlomeno nel breve periodo.

Non resta che augurarsi, quindi, che, anche grazie agli aiuti in arrivo dall’Europa, prendano prossimamente vita quelle riforme strutturali da tanto attese nel nostro Paese e che, necessariamente, richiedono un’ottica di medio-lungo periodo. ●

“La vita non è breve, la rendiamo noi breve, con la nostra incapacità di vedere lontano.”
Romano Battaglia