La Finanziaria per il 2023 ha previsto tutta una serie di disposizioni finalizzate a definire in modalità più o meno bonaria i rapporti con l’amministrazione finanziaria sia ante sia post contestazione delle violazioni, nonché in caso di contenzioso.
È stata poi introdotta per la quarta volta la rottamazione delle cartelle esattoriali oltre al solito stralcio ai cosiddetti micro-ruoli (inferiori a 1.000 €).
Faremo poi anche un rapido passaggio su quanto introdotto dal decreto legge “Milleproroghe”, al momento ancora non convertito in legge, in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari e di scadenze per l’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria.
Questo approfondimento ha come sempre una mera finalità divulgativa con l’intento non di analizzare in modo tecnico le disposizioni introdotte bensì di permettere al lettore di potersi aggiornare sulle novità più interessanti e confrontarsi con i professionisti che lo assistono (principalmente il commercialista o l’avvocato tributarista) con maggiore consapevolezza su temi decisamente specifici che possono interessare però situazioni complesse.
1. La sanatoria delle violazioni formali
Questa misura non è una novità del panorama tributario italiano perché era già presente in una precedente norma del 2018. Nello specifico, vi è la possibilità di regolarizzare irregolarità, infrazioni o inosservanze di obblighi o di adempimenti di natura esclusivamente formale che non hanno impatto sulla determinazione di imposte quali Irpef, Ires, Irap e iva commesse fino allo scorso 31 ottobre e a condizione che le violazioni non siano già state contestate con atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.
Per perfezionare questo condono formale è necessario:
- rimuovere l’irregolarità o l’omissione
- versare per ciascuna annualità a cui si riferiscono le violazioni una sanzione di 200 Ä entro il prossimo 31.3.2023, eventualmente rateizzabile in due rate annuali di pari importo.
Questa norma agevolata non interessa l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IVA o modello 770 né la violazione di versamenti o l’indebita compensazione.
Nel settore odontoiatrico la principale violazione che può essere sanata con questa agevolazione consiste nella mancata o errata comunicazione dei dati al sistema Tessera sanitaria. Questa, infatti, sarebbe ordinariamente punita con una sanzione pari a 100 € per ogni singolo documento di spesa omesso o comunicato in modo non corretto (eventualmente riducibile con il “ravvedimento operoso”).
Con questa sanatoria, sarà quindi possibile versare la sanzione di 200 € per ogni anno in cui si è connesso l’errore. Sul punto però si riscontrano spesso difficoltà operative nella cosiddetta “rimozione della violazione”: non risulta infatti possibile inviare la comunicazione dati al Sistema TS una volta chiusa la finestra temporale di riferimento. Ci si augura quindi che nei provvedimenti attuativi si prenda atto di questa anomalia così da risolverla o da permettere di non inficiare la regolarizzazione esclusivamente per una formalità.
2. La definizione agevolata dei cosiddetti “avvisi bonari”
Un’altra misura particolarmente interessante è quella relativa alla cosiddetta definizione agevolata degli avvisi bonari. Queste comunicazioni vengono emesse a seguito della liquidazione delle dichiarazioni.
Trattandosi di un procedimento automatico (viene fatto un confronto tra i dati desumibili dalle dichiarazioni presentate e quelli in possesso dell’anagrafe tributaria), soventemente queste segnalazioni di anomalia sono frutto di mancato allineamento dei codici degli F24 con i modelli a disposizione dell’Agenzia. Spesso, quindi, si risolvono senza pagamenti.
A volte però capita che il contribuente non abbia effettuato un determinato versamento o che gli importi pagati siano inferiori rispetto al dovuto. In questo caso viene emessa una comunicazione di irregolarità con cui, oltre all’imposta non versata, vengono richiesti anche interessi (3,5%) e sanzioni, queste ultime pari al 10%. In via ordinaria sarebbero il 30% ma vengono ridotte ad un terzo se il pagamento (integrale o a rate) avviene nei 30gg successivi.
La legge di Bilancio interviene proprio su queste situazioni prevedendo la possibilità, per le somme dovute a seguito di controlli automatici delle dichiarazioni relative agli anni di imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 per cui al 1.1.2023 non sia ancora scaduto il termine per il pagamento di 30 giorni o per le comunicazioni recapitate successivamente a quest’ultima data, di procedere entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione al pagamento integrale (e senza rilievi) delle imposte, degli interessi e di una sanzione ridotta al 3% (in luogo quindi del 10%) eventualmente anche a rate.
Sono invece esclusi gli avvisi bonari relativi al 2018 o annualità precedenti. Inoltre, per evitare disparità di trattamento rispetto ai soggetti che al 1.1.2023 avevano in corso un pagamento rateale di una comunicazione di irregolarità (a prescindere dall’anno di imposta), è stata prevista la possibilità per questi ultimi di procedere con il pagamento del debito residuo applicando la sanzione del 3%. L’ulteriore nota positiva è che quanto è stato precedentemente versato può essere considerato fino a concorrenza del nuovo debito rideterminato con le sanzioni ridotte. Infine, è stata estesa la durata del periodo di rateazione sia per i controlli automatizzati sia per i controlli formali (generalmente su oneri deducibili e detraibili o su redditi da locazioni immobiliari). Questa viene portata ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (5 anni) rispetto alla precedente formulazione che prevedeva invece rateazioni (solo per importi superiori a 5.000 €) in un massimo di 8 rate trimestrali.
3. Il ravvedimento operoso speciale
Per tutte le altre violazioni concernenti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate non incluse nelle precedenti misure agevolative, è possibile procedere con la regolarizzazione per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 ed ai periodi di imposta precedenti pagando una sanzione ridotta ad 1/18 del minimo a cui ovviamente sommare le imposte in misura integrale e gli interessi.
Questo pagamento straordinario può essere effettuato in unica soluzione o entro un massimo di 8 rate trimestrali con prima scadenza il 31.3.2023 e successive entro il 30.6, 30.9, 20.12 e 31.3 applicando un tasso di interesse del 2%. Anche in questo caso sarà necessaria la rimozione della irregolarità. Attenzione però al fatto che l’utilizzo del ravvedimento speciale è ammesso per le violazioni non ancora contestate alla data del pagamento con atto di liquidazione, accertamento, di contestazione, avvisi bonari inclusi.
Vi è la possibilità di regolarizzare irregolarità, infrazioni o inosservanze di obblighi o di adempimenti di natura esclusivamente formale che non hanno impatto sulla determinazione di imposte quali Irpef, Ires, Irap e iva commesse fino allo scorso 31 ottobre e a condizione che le violazioni non siano già state contestate con atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.
4. La “rottamazione quater”
Giunta ormai alla sua quarta edizione, anche in questa legge di Bilancio viene riproposta la c.d. “rottamazione” ossia una definizione agevolata delle cartelle di pagamento (l’evoluzione delle comunicazioni di irregolarità di cui ai punti precedenti) relative a “carichi affidati” all’agente della riscossione, principalmente Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia), dal 1.1.2000 al 30.6.2022. Nella maggior parte dei casi le cartelle di pagamento sono generate da debiti fiscali o contributivi non saldati nei termini corretti, oggetto di comunicazione ad opera dell’amministrazione tramite i c.d. avvisi bonari (o comunicazioni di irregolarità) o frutto di controlli fiscali non definiti con l’ufficio. Superato un certo numero di giorni di ritardo, l’incasso viene gestito tramite l’intervento dell’organo preposto per la riscossione. Ovviamente il debito originario viene maggiorato di sanzioni (in modalità non più agevolata), interessi (anche di mora) e aggi per la riscossione. Ebbene, con la “rottamazione quater” è possibile estinguere tali debiti, senza il pagamento di sanzioni, interessi (compresi quelli di mora), somme aggiuntive e importi maturati a titolo di aggio. Sarà però necessario procedere con il pagamento integrale o a rate delle somme affidate ad Agenzia Entrate Riscossione, ossia principalmente le imposte.
Con questa “nuova” versione della rottamazione possono essere estinti anche i debiti affidati all’agente per la riscossione nel periodo intercorrente tra il 2000 ed il 2017 che erano stati oggetto delle precedenti versioni di questa norma agevolata (rottamazione, rottamazione bis e rottamazione ter) anche se si era decaduti dal beneficio del pagamento agevolato per via del mancato rispetto dei termini di pagamento.
L’aspetto interessante, per chi ha questa tipologia di arretrati, è che l’Agenzia Entrate Riscossione mette a disposizione sul proprio sito internet i dati necessari per l’individuazione dei debiti definibili, tra cui rientrano anche quelli nei confronti degli enti gestori della previdenza obbligatoria, ENPAM incluso (previa apposita delibera entro il 31.1.2023).
In sintesi, quindi, l’odontoiatra che per vari motivi non ha proceduto con il pagamento di imposte o di contributi ENPAM, se il debito rientra tra quelli definibili, può mettersi in regola versando il dovuto eventualmente anche a rate.
Dal punto di vista procedurale, il contribuente interessato deve dare comunicazione con apposita dichiarazione all’agente per la riscossione della volontà di avvalersi della rottamazione delle cartelle. Il termine entro cui presentare il modello è il prossimo 30.4.2023 e si dovrà anche specificare, oltre ai riferimenti delle singole cartelle, anche il numero delle rate prescelto per sanare la posizione e la volontà di rinunciare ad eventuali “ricorsi” in essere (qualora siano stati presentati).
Entro il prossimo 30.6.2023 poi, l’agente per la riscossione comunica l’importo dovuto in via definitiva e, se si è scelto il pagamento rateale, il giorno e mese di scadenza delle singole rate. Infatti, vi è possibilità sia di pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023 sia di rateizzare entro un massimo di 18 rate di ugual misura. In quest’ultimo caso, la prima e la seconda rata, pari ciascuna al 10% delle somme dovute nel suo complesso, vanno pagate rispettivamente entro il 31.7.2023 ed il 30.11.2023. Quelle successive (l’80% del debito complessivo) dovranno essere saldate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno con l’applicazione di interessi del 2% su base annua.
Il pagamento potrà essere eseguito sia con domiciliazione sul c/c indicato nella domanda di “rottamazione” (o definizione agevolata) sai presso l’agente per la riscossione o con appositi moduli rilasciati da quest’ultimo.
Infine, è stato previsto l’annullamento automatico al 31.3.2023 dei debiti di importo residuo a inizio anno non superiore a 1.000 € compreso di capitale, interessi e sanzioni risultanti dai singoli carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo 2000 – 2015 all’agente della riscossione.
Nel settore odontoiatrico la principale violazione che può essere sanata con questa agevolazione consiste nella mancata o errata comunicazione dei dati al sistema Tessera sanitaria.
5. Adesione o definizione agevolata degli atti di accertamento e delle liti fiscali pendenti
Questa misura è particolarmente tecnica e va discussa insieme al proprio commercialista o avvocato tributarista che segue eventuali contenziosi con il fisco.
Nello specifico vi è la possibilità di definire gli atti di accertamento non impugnati e per cui non siano ancora decorsi i termini ordinari per presentare ricorso nonché quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31.3.2023. In questo caso la sanzione è ridotta a 1/18 del minimo con la possibilità di rateizzare in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Non è però consentito procedere al pagamento compensando con eventuali crediti a disposizione. Questa misura risulta essere particolarmente interessante per chi è stato sottoposto recentemente a controlli fiscali e per i quali non ha ancora definito se presentare ricorso o meno.
Nel caso in cui invece il contribuente si sia opposto alla pretesa del fisco, vi è la possibilità di definire le controversie pendenti al 1.1.2023 in primo o in secondo grado nonché in Cassazione. Inoltre, è possibile definire in via agevolata quelle controversie dove si è notificato il ricorso in primo grado alla controparte entro lo scorso 1.1.2023 e per cui alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata non vi sia ancora la pronuncia definitiva del giudice tributario. L’importo da pagare varia a seconda che si sia in primo o in secondo grado o ancora in Cassazione e di come si sia pronunciato precedentemente il giudice tributario. La domanda deve essere presentata entro il 30.6.2023, data entro cui deve anche essere versata la prima rata (la reazione massima in 20 rate trimestrali) in presenza di importi complessivi superiori a 1.000 Ä. anche in questo caso non è possibile compensare queste somme con eventuali crediti a disposizione.
6. Rinnovo del divieto della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a pazienti
Il D.L. Milleproroghe ha prorogato, per l’ennesima volta, anche per il 2023 il divieto di emissione delle fatture elettroniche (da inviare al SDI) per gli operatori tenuti all’invio dei dati al Sistema TS relativamente alle fatture in cui i dati devono essere oggetto di comunicazione (a prescindere dall’eventuale posizione del paziente). Il divieto vale anche per gli operatori che non sono tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria ma effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
Il divieto viene rinnovato annualmente da quando è stata introdotta la fatturazione elettronica nel 2019.
Le motivazioni sono sempre da ricercarsi nei reiterati rilievi effettuati dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale aveva ribadito come la memorizzazione e l’utilizzo senza distinzione dei dati personali contenuti nelle fatture elettroniche risultassero sproporzionati rispetto all’obiettivo di contrasto dell’evasione fiscale. Attenzione però perché qualcosa potrebbe cambiare dal prossimo anno (2024): infatti, con provvedimento numero 433608 dello scorso 24.11, l’Agenzia delle Entrate ha recepito le indicazioni che il Garante della privacy aveva fornito a dicembre 2021 e ha dato attuazione alla memorizzazione integrale delle fatture elettroniche transitate tramite SDI seppure in modalità cifrata e riducendo le informazioni da memorizzare. Non ci stupiremmo quindi se a fine 2023 non venisse rinnovata la proroga del divieto ma si completasse quella fase di transizione che dura da troppo tempo e che interessa solo il settore sanitario.
Il divieto, quindi, interessa sia gli odontoiatri (a prescindere da come esercitino l’attività ossia in forma associata, individuale o con società) sia gli igienisti che eseguono prestazioni sanitarie su pazienti a cui fatturano i loro compensi. Il divieto invece non si applica quando la fatturazione avviene a soggetti diversi da persone fisiche (ad esempio, società o imprese) per prestazioni sanitarie rese su pazienti persone fisiche: questo è il caso, tutt’altro che infrequente, delle cure odontoiatriche rientranti nei pacchetti welfare o fatturati a “terzi paganti” (assicurazioni, etc.). Attenzione poi agli aspetti formali: in questo caso si dovrà emettere una fattura in formato XML da inviare al SDI senza riportare i dati identificativi del paziente (nome, cognome e c.f.) o altre informazioni che permettano l’associazione della prestazione sanitaria alla persona fisica fruitrice. Inoltre, si dovrà emettere fattura elettronica anche per le prestazioni odontoiatriche eseguite in consulenza presso altre strutture come ambulatori in forma di s.r.l. o Stp a .r.l., studi associati, singoli professionisti.
Anche nel 2023 l’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria non dovrà avvenire mensilmente ma semestralmente rinviando
al 2024 l’adempimento con la nuova e più stringente scadenza.
7. Le nuove scadenze dell’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria
Anche questa misura prevista dal D.L. “Milleproroghe” è l’ennesimo rinvio in continuità con gli anni precedenti. Così come accaduto per il 2021 e per il 2022, anche nel 2023 l’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria non dovrà avvenire mensilmente ma semestralmente rinviando al 2024 l’adempimento con la nuova e più stringente scadenza. Pertanto, entro il prossimo 2.10.2023 (il 30.9 è festivo) dovranno essere inviati i dati delle spese sostenute nel primo semestre 2023. Entro invece il 31.1.2024 si dovrà ripetere la stessa operazione per quanto concerne le spese sostenute nel secondo semestre 2023. Questo adempimento risulta essere particolarmente delicato perché in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati verrà applicata una sanzione di 100 Ä per ogni singola comunicazione entro il limite massimo di 50.000 Ä. Sarà possibile sanare l’irregolarità senza sanzioni entro i 5 giorni successivi alla scadenza o, negli altri casi, applicare il ravvedimento operoso.
Conclusioni
La legge di Bilancio ha introdotto una serie di norme particolarmente interessanti per chi ha “problemi” a vari livelli con il fisco. Il nostro consiglio è però quello di farsi assistere da professionisti qualificati per poter capire se si rientra nell’ambito delle possibili agevolazioni e come ci si deve muovere per ottenere i relativi benefici. Le misure, infatti, sono molto tecniche e le procedure particolarmente insidiose, pertanto il rischio di commettere qualche passo falso è elevato.