Mai come quest’anno vale il motto “anno nuovo, vita nuova”!
Con la speranza che il proverbio molto in voga in questo periodo si realizzi in concreto e che l’annus horribilis 2020 possa essere al più presto dimenticato con i minori strascichi possibili, come di consueto analizziamo le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 e dagli altri provvedimenti emanati dal Governo.
A onor del vero, alla data di redazione di questo primo approfondimento, la Legge di Bilancio 2021 è ancora in corso di approvazione parlamentare.
Pertanto, ci concentreremo essenzialmente su due novità di cui vi è già certezza, mentre rimanderemo ad un secondo articolo le tante e, ci auspichiamo, positive misure che il legislatore sta predisponendo con effetti, in alcuni casi molto interessanti, anche per gli odontoiatri.
Nello specifico, nelle righe che seguono analizzeremo le novità che interessano la comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per il 2021 con una digressione sulla comunicazione relativa alle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020 (il cui termine è il prossimo 31 gennaio), nonché il conseguente rinvio, ancora una volta, della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese nei confronti dei pazienti persone fisiche.
1.
Sistema TS – le modifiche per il 2020 e per il 2021
La comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria non è sicuramente una novità per gli odontoiatri, a prescindere da come esercitano attività professionale (P.IVA individuale, “studio associato” o società come, ad esempio, S.r.l. o Stp in forma di s.r.l.), né per gli igienisti dentali.
Nel 2021 però, per effetto del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2020 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 ottobre 2020 (con cui sono state recepite le disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2020 con effetto dallo scorso 1.1.2020), ci sono due importanti novità.
La prima riguarda le informazioni sulla tracciabilità del pagamento da comunicare al Sistema TS in relazione alle spese sostenute nell’anno 2020, la cui scadenza è stata confermata al 31 gennaio 2021.
La seconda, invece, riguarda la nuova comunicazione da effettuare per le spese 2021 dove, aldilà di alcuni aspetti tecnici, il principale punto di interesse consiste nella variazione della periodicità entro cui inviare i dati: si passa da una comunicazione solitamente annuale (ma poteva essere anche giornaliera, settimanale o mensile) ad una con cadenza obbligatoriamente mensile.
Ma andiamo con ordine iniziando ad esaminare le informazioni da inserire in riferimento alle spese sostenute per l’anno 2020 da comunicare entro il 31.1.2021.
La principale novità del Sistema TS nel 2021 consiste nella variazione della periodicità entro cui inviare i dati: si passa da una comunicazione solitamente annuale ad una con cadenza obbligatoriamente mensile
1.1.
Le novità per il 2020
Come avevamo già anticipato in passato, la precedente legge di Bilancio ha introdotto dal 1.1.2020 una disposizione che consente la detraibilità Irpef delle spese sanitarie, salvo alcune eccezioni di poco interesse per l’odontoiatria, soltanto se il pagamento delle suddette spese è avvenuto con modalità tracciate.
Per queste si intendono i bonifici bancari o postali, le carte di debito, le carte di credito, le carte prepagate, e gli assegni bancari o circolari.
É quindi esclusa la detraibilità delle spese pagate in contanti. Queste ultime dovranno essere comunque comunicate al Sistema TS per finalità di monitoraggio della spesa sanitaria aggregata (pubblica e privata), ma non verranno inserite nella dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate.
In buona sostanza, per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati a Sistema TS dovranno necessariamente indicare la modalità di pagamento delle spese oggetto di comunicazione (che quindi dovranno essere sempre comunicate a prescindere da come siano state pagate), in quanto tale informazione è divenuta obbligatoria.
Sarà sempre possibile per il paziente consultare le spese sanitarie a lui riferite attraverso il Sistema TS (funzione “Segnala errore”) ed eventualmente integrare la spesa comunicata con l’indicazione della modalità di pagamento tracciata per poterla rendere detraibile. Attenzione però: questa possibilità verrà meno superato il termine di invio della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 che, allo stato attuale, dovrebbe essere il 30 novembre 2021.
Da quella data, infatti, il codice fiscale del paziente non potrà più essere conservato per motivi di privacy dal Sistema TS.
Ovviamente, nel caso di opposizione da parte del paziente all’invio dei dati a Sistema TS, per il 2020 la spesa non dovrà essere comunicata. Sarà però necessario annotare sulla fattura rilasciata al paziente (quella che rimane in copia all’odontoiatra) la seguente specifica dicitura: “Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’articolo 3 del DM 31 luglio 2015”.
Un consiglio operativo: verificate bene la ricevuta che viene fornita da parte del Sistema TS all’atto della ricezione dei dati per poter eventualmente correggere in autonomia prima del termine del 31 gennaio 2021 eventuali spese che, erroneamente, sono state comunicate come non pagate con modalità tracciate.
Vi risparmierete numerose telefonate “minacciose” nel periodo estivo da parte di quei pazienti che si troveranno a non poter detrarre le spese odontoiatriche perché comunicate in modo non corretto.
- Cosa succede se una fattura viene pagata in parte in contanti e in parte con modalità tracciata?
Il MEF, con le FAQ relative alle spese sanitarie pubblicate lo scorso novembre, ha precisato che in questo caso il documento di spesa deve essere inviato al sistema tessera sanitaria come non tracciato ossia compilando il campo “pagamentoTracciato=NO”. - Cosa succede se la fattura viene pagata con modalità tracciata fatta eccezione per l’imposta di bollo versata invece in contanti?
In questo caso, il MEF ha chiarito che l’odontoiatra può comunicare solo l’importo della prestazione sanitaria pagata con modalità tracciata ed inviare il documento di spesa compilando il campo “pagamentoTracciato=SI”.
Questa conclusione va nella direzione di favorire il paziente, tenuto conto che l’importo della marca da bollo è sicuramente minimale rispetto al totale della prestazione sanitaria.
1.2.
Le novità per il 2021
Come anticipavamo, per le spese sanitarie relative al 2021 ci sono due importanti variazioni: la prima riguarda le informazioni da comunicare, la seconda interessa le tempistiche di invio.
Il DM del 19.10.2020, relativamente ai dati oggetto di comunicazione, ha disposto che per le spese sostenute dal 1 gennaio 2021 deve essere indicato, oltre alla modalità di pagamento (tracciata o meno), anche:
- il tipo di documento fiscale ai fini della distinzione tra fatture e altre tipologie di documenti;
- l’aliquota Iva o, nel caso di prestazioni esenti come quelle odontoiatriche, la natura della singola operazione ai fini Iva;
- l’eventuale esercizio da parte del paziente della opposizione alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione per compilata.
Attenzione su quest’ultimo aspetto: a differenza di quanto accadeva negli anni passati, in caso di opposizione sarà comunque necessario trasmettere i dati della spesa sanitaria al Sistema TS non inserendo però il codice fiscale del paziente.
Anche per le spese relative al 2021 sarà poi possibile per il paziente consultare direttamente i dati nel Sistema TS ed eventualmente integrarli ai fini della dichiarazione precompilata. Come per il 2020, decorso il termine di invio della dichiarazione dei redditi, per finalità di privacy il codice fiscale del paziente è cancellato dal Sistema TS.
Se è vero che queste prime novità introdotte dal DM avranno un impatto relativo sull’operatività degli studi odontoiatrici, dato che per la maggior parte sono dotati di sistemi gestionali che hanno già recepito le nuove indicazioni fornite dal MEF, è la variazione nella periodicità della trasmissione a mettere veramente in crisi gli operatori del “mondo del dentale”.
Con un colpo di coda di cui sicuramente non si sentiva l’esigenza, è stato previsto che l’invio dei dati debba avvenire entro la fine del mese successivo alla data della fattura (documento fiscale).
Questo significa che per le fatture datate gennaio 2021 la comunicazione dovrà essere effettuata entro la fine del mese di febbraio. Con tutti gli adempimenti che sono stati fatti ricadere sugli studi, questo ennesimo obbligo con tempi così stringenti non potrà fare altro che creare ulteriori notevoli disagi.
Sul punto ci sono state già alcune proteste da parte delle associazioni di categoria che ci auguriamo possano essere accolte con un ritorno alla vecchia periodicità.
Si pone poi ulteriore incertezza per gli operatori del settore: nel DM da una parte si fa riferimento all’obbligo di comunicare le spese pagate e dall’altra si individua come termine per l’invio dei dati la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.
Ebbene, ci si potrebbe trovare nella situazione, tutt’altro che rara e particolarmente problematica sul finire dell’anno, di prestazioni oggetto di fatturazione in un determinato mese, ad esempio dicembre 2020, pagate però in quello successivo, ad esempio gennaio 2021.
In tale ipotesi, quando bisognerebbe inviare i dati al Sistema TS? A rigor di norma (lacunosa!) la trasmissione non dovrebbe avvenire né in riferimento al mese di dicembre 2020, visto che la prestazione non è stata pagata in tale mese, né trattandosi di una fattura datata dicembre 2020 dovrebbe rientrare tra gli inviti relativi a gennaio 2021, dato che questi interessano solo le fatture datate gennaio 2021.
Ci si augura che questo buco normativo venga al più presto colmato anche con interpretazioni della stessa amministrazione finanziaria per non lasciare gli operatori al buio.
Per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati a Sistema TS dovranno necessariamente indicare la modalità di pagamento delle spese oggetto di comunicazione in quanto tale informazione è divenuta obbligatoria
1.3.
Le sanzioni per omesso, tardivo o errato invio
Sarebbe opportuno avere dei chiarimenti ufficiali e delle tempistiche più ragionevoli per l’adempimento anche perché le sanzioni che vengono erogate sono decisamente sproporzionate.
Infatti, l’omessa, la tardiva o la errata effettuazione della trasmissione in esame è soggetta a una sanzione di 100 € per ogni comunicazione senza la possibilità, in caso di più violazioni, di vedere applicato il cosiddetto “cumulo giuridico” (modalità che riduce la sanzione complessiva).
A poco giova il limite massimo previsto dalla norma istitutrice di 50.000 € o la possibilità di sanare entro 60 giorni dalla scadenza pagando sanzione “ridotta” a un terzo (33,33 €) nel limite massimo di 20.000 €…!
Giudizio
Negativo! Ennesimo adempimento che ricade sulla collettività i cui benefici, se ci saranno, saranno veramente limitati e di scarso interesse. In un periodo così difficile come quello che stiamo attraversando, il legislatore dovrebbe semplificare gli aspetti burocratici e non complicarli!
2.
Fattura elettronica ai pazienti, ennesimo rinvio: sarà l’ultimo?
Siccome nel DM del 19.10.2020 è precisato che con finalità di semplificazione (???) la trasmissione dei dati tramite il Sistema TS assolve anche agli obblighi di invio dei dati delle fatture relative alle prestazioni sanitarie che, come noto, dal 2019 non possono essere oggetto di fatturazione elettronica inviata al Sistema di Interscambio SDI, nella versione – ad oggi non ancora definitiva – della legge di Bilancio 2021 è previsto il divieto anche per il nuovo anno della fatturazione elettronica per le spese sanitarie rese nei confronti di una persona fisica.
Le fatture quindi dovranno essere ancora emesse in modalità cartacea o in modalità elettronica ma non potranno essere inviata tramite il Sistema di Interscambio SDI.
Le motivazioni di tale scelta, ancora una volta, vanno ricercate nel mancato adeguamento dei sistemi dell’amministrazione finanziaria ai protocolli da seguire per il trattamento dei dati sanitari in virtù della normativa sulla privacy.
Vi è però una particolarità: il divieto di utilizzo della fatturazione elettronica inviata tramite SDI riguarda esclusivamente le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di pazienti persone fisiche.
Nel caso invece di prestazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi diversi dalle persone fisiche, si pensi ad esempio a tutte le attività di collaborazione o di consulenza molto comuni nell’ambito odontoiatrico, la fattura dovrà essere obbligatoriamente emessa in modalità elettronica ed inviata al Sistema di Interscambio.
Attenzione poi a cosa viene inserito nella causale della fattura stessa: come precisato dall’Agenzia delle Entrate nelle FAQ di luglio 2019, per non contravvenire alle disposizioni sulla tutela dei dati personali, bisognerà evitare di indicare il “nome del paziente o altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile”.
Giudizio
Positivo per gli studi non dotati di sistemi gestionali, neutro per tutti gli altri. Una domanda provocatoria: non sarebbe stato più semplice adeguare i protocolli del Sistema di Interscambio e permettere a tutti di utilizzare la fattura elettronica anziché mantenere in vita il fastidioso obbligo di trasmissione dei dati al Sistema TS?