L’imminente ritorno alla (nuova) normalità è testimoniato da un fatto di cui probabilmente gli operatori economici, già provati duramente dalla pandemia, avrebbero probabilmente fatto a meno: la ripresa dei controlli fiscali.

Ed è così che anche nel 2021 l’Agenzia delle Entrate pubblica la circolare (n. 4/E del 7 maggio 2021) con cui fornisce chiarimenti ai vari uffici territoriali sulle modalità e le tipologie di controllo da effettuare nei prossimi 12 mesi.

Come anche nei passati anni, conoscere le strategie dell’Agenzia delle Entrate può essere utile non solo per valutare con maggiore attenzione eventuali posizioni di rischio (anche inconsapevoli) ma, soprattutto, per precostituire in modo legittimo documenti, o prove in genere, che possano tornare utili in futuri controlli.

L’importanza di avere anticipazioni sul comportamento dell’amministrazione finanziaria è anche legata all’abitudine dell’Agenzia delle Entrate di effettuare verifiche su periodi d’imposta antecedenti di 4 o 5 anni (per ragioni di semplicità non entriamo nel merito delle modifiche ai termini di decadenza degli accertamenti e delle cartelle esattoriali previsti in relazione all’emergenza sanitaria).

Alcuni concetti e linee guida rimangono da qualche anno una costante, quali ad esempio:

  • l’utilizzo di strumenti di scambio automatico di informazione internazionale (c.d. CRS Common Reporting Standard) per intercettare fenomeni di spostamento o detenzione illecita di capitali all’estero da parte di contribuenti italiani. I patrimoni detenuti da privati al di fuori dell’Italia saranno verificati per controllare il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale (ossia l’obbligo di segnalare le attività presenti all’estero anche se non immediatamente produttive di reddito);
  • la volontà di concentrarsi su fenomeni evasivi veramente rilevanti o su frodi, tralasciando violazioni meramente formali e cercando di valutare il quadro di insieme del contribuente;
  • l’utilizzo di banche dati e strumenti informatici finalizzati a una migliore selezione di comportamenti sospetti o anomali, concentrandosi su settori o fenomeni particolarmente a rischio;
  • l’abbinamento delle risultanze dei suddetti programmi informatici con la valutazione soggettiva dei funzionari che si formeranno un’opinione sulla base dei documenti ricevuti dal contribuente nella fase di contraddittorio.

Già dal 2019 però la principale novità è stata rappresentata dalla fatturazione elettronica, un sistema che sta iniziando a generare quantità di dati, tendenze e analisi estremamente “interessanti” sui comportamenti dei contribuenti.

La presenza da un lato in un unico database di tutte le operazioni che passano dal sistema di interscambio (per chi emette o riceve fatture elettroniche) e dall’altro di tutti i corrispettivi telematici (semplificando per chi esercita attività di commercio al dettaglio) può generare, in tempi molto più rapidi, l’emersione di fenomeni sospetti o che generano vere e proprie frodi, soprattutto ai fini Iva.

Come noto, nel settore medico-odontoiatrico il ritardo nell’introduzione della fatturazione elettronica (almeno quando l’emissione della fattura è nei confronti di un paziente privato) è legato a motivi di privacy. Almeno per quanto è dato sapere, il Sistema Tessera Sanitaria non ha invece finalità di prevenzione di fenomeni di evasione o di frode. Questo anche perché, per esperienza diffusa, il settore medico-odontoiatrico non prevede evasione IVA o imputazione di costi derivanti da fatture per operazioni inesistenti, bensì eventualmente il rischio di omessa fatturazione (volgarmente definito “nero”). Il tentativo di ridurre tale ultimo rischio è rappresentato dalla generalizzata lotta al contante e dalla detraibilità delle spese sanitarie solo se pagate con mezzi tracciati.

La fatturazione elettronica ha già dato prova di intercettare incongruenze tra ricavi dichiarati da un contribuente (che fattura per ipotesi 2.000) e costi dedotti da un altro contribuente (che deduce per ipotesi 10.000), ma potrebbe anche interessare comportamenti sospetti che prendono vita, casualmente, verso la fine del periodo d’imposta o nei primi mesi dell’anno successivo in riferimento a quello precedente (quali variazioni nella dicitura di fatture, note di credito, etc.).

Oltre però a queste ormai “tradizionali” considerazioni, i prossimi 12 mesi vedranno una nuova attività peculiare dell’amministrazione finanziaria: la verifica della correttezza delle agevolazioni erogate ai contribuenti.

Le linee guida dell’Agenzia delle Entrate che interessano maggiormente il settore dentale

Escludendo i cosiddetti grandi contribuenti (imprese che fatturano più di 100 milioni di euro all’anno) o le imprese di medie dimensioni (che partono da 5.164.568 euro di fatturato annuo e arrivano fino a 100 milioni di euro), che spesso hanno attività anche internazionale, le strategie dell’Agenzia delle Entrate si dividono a questo punto in tre grandi categorie:

  1. imprese di piccole dimensioni (che arrivano fino a 5.164.568 euro di ricavi annui) in cui sono praticamente incluse tutte le società odontoiatriche, i cosiddetti centri dentali in forma societaria, e le società tra professionisti;
  2. i professionisti (intesi come partite IVA individuali, sia collaboratori che titolari di studio, gli studi associati e i contribuenti con il regime forfettario) senza alcun riferimento ai limiti dimensionali;
  3. i privati cittadini, monitorati per il loro tenore di vita e gli eventuali comportamenti sospetti (denaro contante o disponibilità estere).

Infine, saranno soggetti a controlli anche coloro che hanno aderito al regime forfettario (valido per chi fattura fino a € 65.000 all’anno) con la finalità di verificare l’effettiva presenza dei requisiti necessari ad aderire a questo regime di vantaggio.

Per ognuna di queste categorie vi sono organizzazioni diverse preposte al controllo, anche se, per ampia esperienza pratica, la categoria 1) e la categoria 2) subiscono di solito tipologie di controllo abbastanza simili che si vedranno in seguito. La categoria 3) invece sarà oggetto di controlli di tipo diverso, come detto in virtù dello scambio automatico di informazioni con un numero sempre crescente di Stati esteri (da tenere ben a mente qualora si pensi di aggirare i controlli italiani spostando le disponibilità all’estero in modo irregolare).

I controlli su piccole imprese e professionisti

Dalla primavera del 2020 ad oggi, sono stati introdotti diversi provvedimenti finalizzati a sostenere le realtà in maggiore difficoltà come contributi a fondo perduto e crediti d’imposta di vario tipo e natura.

Senza entrare nel merito, in questa sede, sull’effettiva adeguatezza di tali provvedimenti, non dobbiamo dimenticare che rappresentano sostanzialmente erogazioni di denaro pubblico, in forma diretta, come nel caso di contributi che hanno generato veri e propri bonifici ai contribuenti, o in forma indiretta attraverso la compensazione (o la cessione) di crediti fiscali con altre imposte o contributi invece dovuti.

Ebbene, dalla circolare in commento risulta chiarissima l’intenzione di verificare la correttezza di calcolo e la presenza dei requisiti di questi contributi o crediti d’imposta nei confronti dei contribuenti.

Pertanto, si consiglia la massima attenzione nel richiedere tali contributi e la massima attenzione nel verificare i requisiti connessi ai crediti d’imposta, senza sottovalutare la documentazione necessaria da detenere a giustificazione di tali crediti.

Le tipologie di erogazioni pubbliche espressamente citate dalla circolare (che saranno oggetto di particolare “attenzione”) sono le seguenti:

  • credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (situazione rara nel settore odontoiatrico);
  • erogazione di contributi a fondo perduto (cosa possibile per le imprese, e non per i professionisti, nella precedente versione di contributo a fondo perduto e, invece, possibile anche per i professionisti e gli studi associati nell’attuale versione di contributo a fondo perduto, ma solamente in caso di calo di 1/3 del volume dei corrispettivi 2020 rispetto al 2019 o in caso di nuove attività);
  • credito d’imposta per nuovi investimenti realizzati nelle regioni del Mezzogiorno (cosa possibile solamente per le imprese);
  • credito di imposta per attività di “formazione 4.0” (situazione per ora rara nel settore odontoiatrico, ma che potrebbe diventare più frequente in un prossimo futuro).

Non sono invece citati, cosa che non vuol dire di per sé che non saranno oggetto di attenzione, i crediti più frequenti nel settore odontoiatrico, come il credito per dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione, il credito per i canoni di locazione pagati in caso di calo del fatturato o dei corrispettivi, i crediti d’imposta per acquisto di nuovi beni strumentali “normali” (attualmente del 10%) e di beni strumentali c.d. 4.0 (attualmente del 50%) previsto per le sole imprese (esclusi quindi gli studi associati e i professionisti individuali), almeno al momento.

Anche se non citate in questa circolare in commento, le situazioni che per esperienza professionale possono innescare un approfondimento da parte del fisco sono sostanzialmente tre:

  1. presenza di elevato importo dei costi cosiddetti residuali (ossia quei costi generali non legati a personale dipendente, collaboratori odontotecnici, ammortamenti di beni strumentali, acquisti di materiale dentale). I costi residuali sono inseriti nel rigo RE19 della dichiarazione dei redditi (per i professionisti) e includono, ad esempio, la parte deducibile delle spese di manutenzione dei telefoni, la parte deducibile delle spese connesse ad autovetture e ciclomotori, la parte deducibile delle spese connesse agli immobili utilizzati anche per la vita privata (c.d. uso promiscuo), la parte deducibile dell’IRAP e dell’IMU, nonché i costi relativi all’assicurazione professionale. La logica secondo cui un elevato valore di costi residuali risulta una circostanza sospetta è quella che possano essere inseriti valori più alti di quanto realmente sostenuto o costi in realtà non inerenti all’attività professionale o di impresa, e pertanto non deducibili.
  2. Acquisti, di ammontare sopra la norma, effettuati da consulenti che utilizzano un codice attività (il c.d. codice ATECO) residuale, ossia non fanno parte di professioni o attività d’impresa normalmente “riconosciuti o inquadrati” (ad esempio consulenti di impresa variamenti intesi, diversi da commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, etc.). La logica sottostante a questa idea, che potrebbe sembrare una stranezza, è quella di sospettare nuovamente la fittizietà di queste prestazioni di consulenza che potrebbero correre il rischio di essere “gonfiate”. Si spera che a riguardo l’Amministrazione finanziaria contestualizzi le singole realtà e soprattutto non pretenda formalizzazioni o contratti particolarmente articolati, dove nella prassi ci si affida ad accordi verbali.
  3. La presenza di bassa redditività (ossia utili percentualmente ridotti rispetto al totale dei compensi o ricavi) anche a fronte di ricavi (o compensi) costanti o in crescita nel tempo. Anche in questo caso, ci si augura fortemente che l’amministrazione finanziaria non si fermi al mero dato statistico, ma che analizzi il caso concreto. Si potrebbe effettivamente avere una bassa redditività del singolo professionista o della singola società per i più svariati motivi: nuovi investimenti di rilevante ammontare, volontà di allargare la propria pazientela a discapito della redditività di breve periodo, operatività in zone con prezzi particolarmente contenuti, mancato controllo di gestione, volontà di ridurre il proprio operato a favore di collaboratori o dipendenti.

L’utilizzo degli Isa (indicatori sintetici di affidabilità)

L’utilizzo di questo strumento di analisi media per singolo settore è abbastanza criticato da parte di chi li applica e ne verifica i risultati, ossia i commercialisti, in quanto spesso evidenzia anomalie o incongruenze non logiche o quanto meno migliorabili (forse anche in virtù della relativamente recente introduzione).

Ciò detto, l’anno 2021 vedrà una campagna informativa da parte dell’Amministrazione finanziaria volta a far conoscere ai contribuenti l’eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze, che risultino dai modelli dichiarativi relativi ai periodi di imposta 2018 e 2019, al fine di prevenire ulteriori anomalie per il periodo d’imposta 2020. Queste anomalie dovrebbero essere rese disponibili nella seconda metà del 2021 nel cassetto fiscale.

Il progetto degli Isa rimane il principale strumento di stimolo e convincimento al corretto adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti che non siano già corretti nei propri comportamenti. Chi, invece, non ha nulla da nascondere, fatica a capire l’utilità di tali anomalie e dubita dell’affidabilità dello strumento in genere.

Ad ogni modo, per l’anno 2020 gli Isa non si applicheranno ai contribuenti che abbiano subìto una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel 2020 rispetto al 2019 o nei confronti dei soggetti che abbiano aperto la partita Iva a partire dal 1 gennaio 2019 (oltre che ad alcuni specifici, seppur numerosi, settori di attività fra i quali, però, non rientra l’odontoiatria).

Per i soggetti che non rientrano in questi casi, invece, saranno previsti dei correttivi congiunturali che, pare, considereranno:

  • l’impatto delle giornate di chiusura collegate ai decreti governativi (vari DPCM);
  • la diminuzione dei ricavi e compensi rispetto al precedente periodo d’imposta;
  • la contrazione della produttività del settore economico di appartenenza;
  • la contrazione del fattore lavoro (indicatore che in alcuni casi genera delle anomalie topologiche).

Ci si augura in questi casi poca rigidità da parte dell’amministrazione finanziaria in quanto, per esperienza professionale, l’anno 2020 ha visto il realizzarsi di situazioni molto diverse (in termini di ricavi/compensi e di reddito) anche a parità di condizioni di partenza ed ambientali.

Ulteriori consigli

Dalla lettura della circolare e dalla nostra esperienza professionale ci sentiamo infine di porre l’attenzione su tre aspetti:

  • considerare con attenzione e monitorare costantemente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec) perché moltissime comunicazioni passeranno da questo strumento e non più dalla tradizionale notifica con lettera raccomandata o semplice;
  • considerare con attenzione le eventuali lettere di compliance ricevute (ossia comunicazioni in cui si segnalano incongruenze o informazioni discordanti rispetto al comportamento del contribuente), capendone ovviamente le ragioni e rispondendo all’amministrazione finanziaria al fine di spiegare l’anomalia. Ignorare queste comunicazioni diventa molto pericoloso in termini di probabilità di successivo accertamento;
  • prestare attenzione a eventuali assegni trasferibili che, superata la soglia di utilizzo legittimo, fanno scattare automaticamente sanzioni attraverso gli istituti di credito (banche presso cui vengono versati).

Conclusioni

Pare che i controlli sull’anno 2020 saranno principalmente finalizzati ad intercettare, almeno per quanto interessa il settore dentale, fenomeni di indebite richieste di contributi a fondo perduto o di utilizzo di crediti in realtà non spettanti (anche per mancanza di documentazione giustificativa).

Oltre a queste particolarità, i controlli negli ultimi periodi si sono concentrati sui risultati delle anomalie derivanti dalla fatturazione elettronica, dall’incrocio delle comunicazioni trimestrali ai fini IVA, sulle vere e proprie frodi e sull’omissione di redditi risultanti automaticamente all’amministrazione finanziaria (ad esempio redditi da lavoro dipendente o assimilato, da contratti di locazione o dove interviene un sostituto di imposta che, banalizzando, applica una ritenuta alla fonte).

Per il settore dentale i controlli fiscali rappresentano di solito una preoccupazione più che rilevante, in alcuni casi in modo ingiustificato. Tuttavia, è il caso di dirlo, è fondamentale difendersi fin da subito con grande determinazione e precisione, producendo tutti gli elementi a proprio favore affinché i controllori (o i giudici tributari) possano valutarli nel complesso. Nel caso in cui l’amministrazione finanziaria non consideri valide le giustificazioni del contribuente quest’ultime dovranno essere contestate espressamente nell’avviso di accertamento e in caso di mancanza saranno un’arma a favore del contribuente in un eventuale contenzioso presso le commissioni tributarie (formate dai giudici tributari).

“La più antica e potente emozione umana è la paura, e la paura più antica e potente è la paura dell’ignoto”.

Howard Phillips Lovecraft