È indubbio che il settore dell’edilizia ha subito negli ultimi due/tre anni un vero proprio boom (+20,7% per il 2021 e +10,2% per il 2022) che non ha sostanzialmente precedenti nella storia recente, soprattutto perché è stato generato da interventi di politica fiscale e non da necessità autonome del mercato (come fu nei decenni successivi al dopoguerra del secolo scorso).

  • Considerazioni preliminari sull’impatto dei bonusÈ indubbio che il settore dell’edilizia ha subito negli ultimi due/tre anni un vero proprio boom (+20,7% per il 2021 e +10,2% per il 2022) che non ha sostanzialmente precedenti nella storia recente, soprattutto perché è stato generato da interventi di politica fiscale e non da necessità autonome del mercato (come fu nei decenni successivi al dopoguerra del secolo scorso).Per onestà intellettuale il “merito” di questo boom, che ha comportato però la destinazione di ingenti risorse a carico della collettività, è attribuibile principalmente al c.d. Super-bonus e al Bonus facciate. Gli altri bonus, che già esistevano da diversi anni, hanno certo contribuito a mantenere lo sviluppo, ma non sono stati la vera chiave di volta di questo exploit di mercato. Infine, bonus a parte, il vero effetto accelerazione è stato generato dal fenomeno della cosiddetta cessione del credito o dello sconto in fattura. Infatti, genericamente parlando, i bonus edilizi sono sempre stati ripartiti su diversi anni, mediamente da 5 a 10.Questo meccanismo rendeva sì le agevolazioni importanti ma con un effetto abbastanza o fortemente diluito per i contribuenti. Il meccanismo che ha consentito di cedere il credito fiscale a intermediari finanziari (che hanno trattenuto una percentuale per l’anticipazione) o di ottenere lo “sconto in fattura” da parte delle imprese ai propri clienti è stato il vero motivo per cui molti italiani si sono decisi a effettuare subito i lavori (facendo crescere il settore, e i prezzi…). Risparmiare il 50%, il 65% o il 110% in 10 o 5 anni è una cosa, ma pagare di meno subito ha avuto un effetto molto più pragmatico.Come dati nazionali, il settore delle costruzioni ha avuto investimenti addizionali pari a 758 milioni di euro per il 2020, 18,6 miliardi per il 2021 e 32,0 miliardi per il 2022.Nel 2021, gli incentivi edilizi considerati quale stimolo effettivo agli investimenti in costruzioni sono stati di 18,6 miliardi, e sono pari al 5,4% degli investimenti complessivi e l’impatto stimato sul valore aggiunto del sistema produttivo è stato di circa 15,6 miliardi di euro. Nel 2022, gli incentivi edilizi considerati quale stimolo effettivo agli investimenti in costruzioni sono stati di 32,0 miliardi, e rappresentano poco più dell’8% degli investimenti complessivi dell’anno. L’impatto stimato sul valore aggiunto del sistema produttivo è di poco meno di 26 miliardi di euro (pari all’1,4%). A parte il settore delle costruzioni, gli effetti si sono trasmessi alle rispettive filiere produttive. In particolare, fra i settori maggiormente beneficiati spiccano:
    • quello estrattivo, principalmente per ciò che concerne i prodotti non energetici (3,3%);
    • la gomma, plastica e minerali non metalliferi (2,7%);
    • i servizi professionali (2,5%);
    • quelli alle imprese (2,3%);
    • le altre attività professionali (1,8%);
    • legno, carta e stampa (1,5%).

    Più in generale i settori maggiormente coinvolti hanno ricevuto uno stimolo all’attività produttiva pari a 18,4 miliardi di euro.

    Non è però tutto rose e fiori, perché questi incentivi hanno avuto due effetti negativi, dati di ISTAT e dell’Agenzia Entrate alla mano:

    • il maggior indebitamento pubblico, in quanto la spesa per il Super-bonus e per il Bonus facciate sono stati, sommati insieme, rispettivamente pari allo 0,1%, al 2% e al 2,6% del PIL nel 2020, 2021 e 2022 (per dare un’idea del fenomeno, nel 2022, il PIL italiano è stato pari a 1.909.154 milioni di euro);
    • il verificarsi di vere e proprie frodi, spesso compiute dalla criminalità organizzata o da ambienti ad essa vicina, che sono state pari a 4,4 miliardi (dati di febbraio 2022) così concentrate: 46% Bonus facciate, 34% Eco-bonus, 8% Sisma-bonus, 3% Super-bonus (il restante 9% su bonus locazioni).

    Questo spiega il perché di due cambiamenti altrettanto epocali, rispetto a quanto invece previsto nel triennio 2020-2022:

    • il mancato rinnovo del Bonus facciate per il 2023;
    • lo stop totale (salvo alcune eccezioni riguardanti interventi già iniziati e l’eliminazione di barriere architettoniche) del meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura dal 17 febbraio 2023.

    Dati macro-economici e tributari a parte, addentriamoci ora nell’ambito specifico delle varie detrazioni, con uno scopo che è certamente divulgativo ma che, gioco forza, comporta l’entrare nel merito di alcuni (numerosi) dettagli tecnici.

    Un riepilogo dei vari bonus e a chi si applicano

    Il complesso mondo dei bonus edilizi prevede diverse normative applicabili a situazioni e interventi differenti e, dettaglio non irrilevante, riferibili anche a soggetti diversi.

    Segue un breve riepilogo di tutte le agevolazioni che saranno poi analizzate nel dettaglio in ciascun paragrafo nel presente e nel prossimo articolo, sempre sulle pagine di questa rivista.

    1. Riqualificazione energetica (c.d. Eco-bonus) in alcuni casi abbinato al c.d. Sisma-bonus. Prevede una detrazione (ossia un vero e proprio risparmio di imposta, anche se diviso in 10 anni) del 65%, o in alcuni casi del 50%, per specifici interventi che comportano un risparmio energetico o una riqualificazione energetica. Si applica sia alle persone fisiche, sia ai professionisti, sia agli studi associati, sia alle società (di capitali, tra professionisti o di persone).
    2. Recupero edilizio Prevede una detrazione (ossia un vero e proprio risparmio di imposta, anche se diviso in 10 anni) del 50%, per specifici interventi di recupero edilizio. Si applica sia alle persone fisiche, sia indirettamente alle sole società di persone, ma solo su immobili ad uso abitativo (non si applica agli altri immobili né alle imprese o società, escluse appunto le sole società di persone).
    3. Sisma-bonus Prevede una detrazione (ossia un vero e proprio risparmio di imposta, qui diviso in 5 anni) del 50%-70%-75%-80%-85%, a seconda dei casi, per specifici interventi che comportano misure antisismiche e opere di messa in sicurezza statica (che in alcuni casi riducono la classe di rischio sismico). L’agevolazione si applica alle persone fisiche, sia alle società anche su immobili non abitativi.
    4. Barriere architettoniche, di cui si parlerà meglio nel prossimo articolo correlato.
    5. C.d. Super-bonus, di cui si è fatto un gran parlare e che verrà trattato nel prossimo articolo correlato.
    6. Bonus mobili che verrà trattato nel prossimo articolo correlato.
    7. Bonus verde che verrà trattato nel prossimo articolo correlato.
    8. Bonus facciate, in passato pari al 90% o 60% (senza limite di importo!) che però è scaduto nel 2022 e nel 2023 non ha più visto il rinnovo.

    In quanto dettaglio estremamente rilevante, ricordiamo che sia la cessione del credito, sia lo sconto in fattura, dal 17.02.2023, non sono più possibili, salvo alcune eccezioni specifiche.

    Riqualificazione energetica (in alcuni casi abbinato al c.d. Sisma-bonus)

    Come detto, si parla di detrazione di imposta, suddivisa però in 10 anni, al 65% (o al 50% per alcuni casi) per gli interventi e con i limiti che vedremo.

    Un ripasso del meccanismo della detrazione

    Per fornire un semplice esempio, ipotizziamo che il dott. Tizio sostenga nel 2023 una spesa, rientrante negli interventi di cui parleremo, per 20.000 euro (iva inclusa). Bene, se l’intervento prevede una detrazione del 65%, vuole dire che, della spesa di 20.000 euro, il dott. Tizio potrà recuperare (come vero e proprio risparmio di imposte) l’importo di 13.000 euro; pertanto, la “vera” spesa per il dott. Tizio sarà di 7.000 euro (ossia 20.000 meno 13.000). Attenzione però a un dettaglio importante: il risparmio non riguarderà solo l’anno di imposta 2023, ma il 2023 ed i seguenti 9, ossia fino al 2033. Quanto detto significa che il dott. Tizio risparmierà 1.300 euro di imposte ogni anno dal 2023 fino al 2033. Attenzione ancora a due dettagli, ciò vale a condizione che:

    1.  il dott. Tizio abbia almeno 1.300 euro di imposta dovuta ogni anno (circostanza abbastanza semplice evidentemente);
    2. Non adotti il regime forfettario (applicabile fino a 85.000 di compensi incassati annui, con tassazione a forfait del 15% o del 5% per i primi 5 anni) o, se lo adotti, abbia altri redditi capienti (ipotizziamo redditi derivanti da “affitti attivi”, ossia immobili locati). Il regime forfettario, infatti, come compensazione di un forte risparmio fiscale, non consente nessuna detrazione di imposta (tra cui quelle in analisi).

    Ambito soggettivo (a chi si applica)

    La detrazione d’imposta spetta:

    • a tutte le persone fisiche, compresi i professionisti, i dipendenti, gli imprenditori;
    • alle associazioni professionali (c.d. Studi associati);
    • alle società di capitali (Srl, Spa, sapa, società cooperative), di persone (snc, sas), e alle società tra professionisti.

    L’importante è che questi soggetti sostengano le spese per l’esecuzione dei previsti interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti (di qualsiasi categoria catastale peraltro).

    Il diritto alla detrazione del 50-65% spetta a chi sostiene le spese di riqualificazione energetica su edifici, parti di edifici o singole unità immobiliari a condizione che l’immobile sia:

    • posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale (es. usufrutto, uso, abitazione, superficie, ecc.),
    • ovvero detenuto in forza di contratti specifici (es. locazione, anche finanziaria o comodato.).

    L’agevolazione, inoltre, è riconosciuta anche, oltre ai soggetti non residenti in Italia, al familiare convivente o al convivente more uxorio che sostiene le spese.

    Ambito oggettivo e limiti (a chi si applica e fino a quanto)

    Innanzitutto la condizione indispensabile per poter usufruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, indipendentemente dalla categoria catastale, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. Sono agevolati sia gli immobili abitativi che quelli commerciali (uffici, negozi o capannoni).

    Per gli interventi generalmente riguardanti tale ambito è fondamentale (a pena di non applicabilità) anche la preesistenza di un impianto di riscaldamento nell’edificio o negli ambienti oggetto dell’intervento.

    Fanno solamente eccezione gli interventi di installazione di:

    • collettori solari (pannelli solari) per la produzione di acqua calda;
    • schermature solari;
    • generatori alimentati a biomassa (tab. 1).
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Un aspetto rilevante da non confondere è il limite di spesa rispetto al limite di detrazione. Se ci riferiamo al limite di detrazione al 50% per 30.000 euro, significa che possiamo spendere (oltre tale spesa non avremmo vantaggi derivanti da detrazioni) fino a 60.000 euro. Quando invece il limite di spesa fosse di 30.000 euro vorrebbe dire che oltre tale spesa non avremmo vantaggi connessi a ulteriore detrazione.

Infine, sempre in riferimento alla riqualificazione energetica, vi sono gli interventi relativi a parti comuni condominiali che hanno un regime di particolare favore e sono così strutturati (si entra meno nel dettaglio a riguardo perché coinvolgono direttamente il condominio e sono quindi gestite solitamente dagli amministratori del condominio):

  • detrazione del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;
  • del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015 del Ministero dello Sviluppo economico.

Per gli interventi appena riepilogati il limite massimo di spesa è pari a 40.000 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

È ancora prevista una detrazione IRPEF/IRES (per persone fisiche o società di capitali) nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, secondo specifici requisiti.

In questo caso, la detrazione spetta se:

  • gli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadono nelle zone sismiche 1, 2 e 3,
  • finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

L’importo della detrazione IRPEF/IRES è del:

  • 80% se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
  • 85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

In questi casi l’ammontare massimo delle spese riconosciute è pari a 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Dettagli tecnici rilevanti

La possibilità di fruire di queste importanti agevolazioni è però legata al rispetto di determinati requisiti formali (e in alcuni casi sostanziali) che devono essere trattati con la massima scrupolosità, anche perché l’amministrazione finanziaria, in seguito a rilevanti frodi, si sta dimostrando particolarmente attenta e puntigliosa nelle verifiche, con il rischio di disconoscere agevolazioni che coinvolgono tutti i periodi di imposta accertabili.

Alcuni di questi requisiti non sono sempre richiesti ma dipendono dal tipo di intervento, per semplicità si riportano tutti, al fine di alzare il livello di attenzione del contribuente che volesse usufruire dei bonus e che dovrà farsi assistere da fornitori e tecnici preparati sul tema.

  • Effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale (questo requisito non vale per le società ma è comunque consigliabile seguirlo) c.d. “parlante” ossia con i seguenti requisiti:
  • il numero e la data della fattura;
  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita IVA, del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta o professionista che ha effettuato i lavori);
  • conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
  • trasmettere telematicamente la comunicazione all’ENEA (Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica) entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Si consiglia, a riguardo, di farsi assistere da tecnici abilitati/competenti per evitare di dimenticare un adempimento fondamentale;
  • conservare ed esibire, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate o di ENEA, la documentazione sopraelencata;
  • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti con le modalità indicate nell’art. 8 del DM 8.8.2020 c.d. “Requisiti”;
  • acquisire l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) nei casi e con le modalità di cui all’art. 7 del DM 8.8.2020 c.d. “Requisiti”;
  • depositare in Comune, ove previsto, la relazione tecnica di cui all’art. 8 co. 1 del D.Lgs. 192/2005 o un provvedimento regionale equivalente;
  • acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.

Recupero edilizio

Ai contribuenti persone fisiche spetta una detrazione IRPEF del 50% delle spese documentate e sostenute per effettuare determinati interventi di recupero edilizio, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, purché ad uso abitativo.

Il tetto di spesa di 96.000 euro deve essere riferito ad ogni distinto intervento agevolato compiuto su ogni singola unità immobiliare residenziale, comprensiva delle relative pertinenze, ancorché in comproprietà o contitolarità di diritti.

Ambito soggettivo (chi può usufruire dell’agevolazione)

È possibile usufruire dell’agevolazione solo per:

  • i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia, includendo le società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed enti ad esse equiparati), le imprese familiari, gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
  • i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, e i soci di cooperative a proprietà indivisa.

I suddetti soggetti per usufruire dell’agevolazione devono però:

  • possedere l’immobile residenziale sito in Italia, oggetto dell’intervento di recupero edilizio, in base a uno dei seguenti titoli: piena proprietà; nuda proprietà; altri diritti reali, quali l’uso, l’usufrutto, l’abitazione o la superficie;
  • oppure detenerlo in base a uno dei seguenti titoli: locazione o comodato;
  • o ancora essere in una delle seguenti condizioni:
  • familiare convivente (anche more uxorio) con il possessore intestatario dell’immobile, essendo però colui/colei che sostiene le spese di recupero del patrimonio edilizio;
  • essere futuro acquirente dell’immobile.

Ambito oggettivo (cosa può essere agevolato)

Gli interventi che consentono di beneficiare della detrazione (ai soli fini IRPEF) sono:

  • interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo (come individuati in senso tecnico dal Testo Unico dell’Edilizia, PDR 380/01 aggiornato), sempre che siano effettuati sulle singole unità immobiliari unicamente residenziali di qualsiasi categoria catastale e sulle loro pertinenze, oltre che sulle parti comuni di edifici residenziali.
  • Gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria (e quindi non agevolabili) sono “assorbiti” nella categoria superiore (ossia manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo) se necessari per completare l’intervento edilizio nel suo insieme;
  • interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle precedenti tipologie di interventi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
  • interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o box auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, (anche se questo tipo di interventi sarà oggetto di trattazione specifica) aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità;
  • interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • interventi per opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici quali l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
  • Interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (anche se questo tipo di interventi sarà oggetto di una trattazione specifica), con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;
  • interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
  • interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Come già segnalato, le detrazioni spettano solo sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, mentre sono esclusi gli edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Va sottolineato che rileva l’uso “di fatto” della singola unità quindi indipendentemente dalla categoria catastale.

Caso particolare riguarda le unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, o all’esercizio dell’attività commerciale, in questo caso la detrazione spettante è ridotta al 50% (quindi di fatto è del 25%).

Altro caso particolare riguarda l’applicazione della detrazione del 50% all’acquisto di immobili in fabbricati interamente ristrutturati. In questo caso la detrazione (50%) è conteggiata su un ammontare forfetario del 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile. Il valore su cui calcolare la detrazione comprende anche l’IVA. La detrazione, tuttavia, spetta a condizione che:

  • l’unità immobiliare sia ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi;
  • siano stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (non compete perciò se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria, comunque esclusa, o manutenzione straordinaria);
  • gli interventi realizzati riguardino l’intero fabbricato;
  • la vendita o l’assegnazione dell’immobile deve essere effettuata entro 18 mesi dalla data del termine dei lavori.

Dettagli pratici rilevanti

Come per gli interventi di riqualificazione energetica, il pagamento delle spese detraibili deve essere effettuato tramite bonifico bancario dal quale risulti:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • la partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Sisma-bonus

Salvo i casi in cui è abbinata al c.d. Super bonus, il Sisma bonus consiste nell’esecuzione di misure antisismiche e opere di messa in sicurezza statica.

Per le spese sostenute fino al 31.12.2024 che hanno oggetto interventi su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, la detrazione spetta nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

La durata temporale di ripartizione è differente perché la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo (e non 10). L’aliquota della detrazione, tuttavia, sale:

  • al 70% (75% se interventi antisismici realizzati su parti comuni di edifici condominiali) nel caso in cui il rischio sismico dell’immobile si riduca, a seguito degli interventi agevolati, ad una classe di rischio inferiore;
  • all’80% (85% se interventi antisismici realizzati su parti comuni di edifici condominiali) nel caso in cui il rischio sismico dell’immobile si riduca, a seguito degli interventi agevolati, a due classi di rischio inferiore.

Buona notizia è che l’agevolazione per gli interventi di messa in sicurezza statica è estesa anche agli immobili destinati ad attività produttive (quindi non solo ad uso abitativo) in quanto si tratta dell’unico caso in cui la detrazione sui recuperi edilizi può essere fruita in relazione a fabbricati non residenziali detenuti anche da soggetti IRES (società di capitali anche tra professionisti).

Conclusioni

Come si può evincere da questa prima parte di articolo, le agevolazioni, seppur molto interessanti e impattanti, sono alquanto complesse e con tanti casi particolari; non resta che documentarsi in anticipo e rivolgersi al proprio commercialista ma in necessario abbinamento ad imprese od operatori (architetti, ingegneri, geometri compresi) che conoscano bene la complessa materia e siano scrupolosi nel seguire i passaggi delicati che, alle volte, rischiano di far perdere le agevolazioni.

Per evitare di appesantire troppo la già non facile fruizione del nostro contributo, non ci resta che rinviare la lettura riguardante le agevolazioni denominate: Super-bonus, Bonus mobili, Bonus verde e bonus barriere architettoniche, al nostro prossimo articolo.

“L’uomo dovrebbe mettere altrettanto ardore nel semplificare la sua vita quanto ce ne mette a complicarla.” Henri Louis Bergson