La prescrizione del credito del dentista

illustrazione di Luca Ortello

Il diritto del dentista per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative si prescrive, con il decorso del termine decennale della prescrizione ordinaria.
La prescrizione per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative prevista dall’art. 2956 cod. civ. è solo presuntiva, nel senso che il decorso del tempo non produce l’effettiva estinzione del diritto, ma determina una mera presunzione di liberazione che può essere contestata con una prova contraria (Cass. 2 settembre 1963, n. 2421).
Il decorrere del più breve termine previsto dall’art. 2956 cod. civ., non significa, dunque, che dopo tre anni il dentista perde automaticamente il diritto al pagamento delle proprie competenze, ma solo che decorso tale termine si verifica una l’inversione dell’onere della prova a sfavore del dentista dovendo questi dimostrare e fornire la prova di non essere stato pagato. In altre parole, la prescrizione presuntiva non determina l’estinzione del diritto ma solo una presunzione di avvenuto pagamento (Cass. sent. n. 4272 del 20.02.2013).
Tale meccanismo determina la circostanza che chi solleva questa eccezione ammette indirettamente che il pagamento è già avvenuto. E così il debitore-paziente che, sostiene di aver estinto l’obbligazione con il pagamento di una somma inferiore rispetto a quella domandata, nega parzialmente l’esistenza del credito e quindi non può (più) far valere la prescrizione presuntiva.
Contrariamente a quanto spesso ritenuto, la prescrizione, sia quella ordinaria che quella presuntiva, non opera automaticamente, ma deve essere eccepita dal paziente-debitore che vi ha interesse (il giudice non può rilevarla d’ufficio, tant’è che il debitore che paga un debito prescritto non può farsi restituire quanto ha pagato).
Il termine iniziale della prescrizione comincia a decorrere dalla revoca del mandato per gli affari non terminati, ovvero dall’ultima prestazione (Cass. 10 dicembre 1975, n. 4075; Cass. 22 aprile 1964, n. 965). Occorre, però, evidenziare che il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è da considerarsi unico in relazione a tutta l’attività svolta in adempimento dell’obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico commesso e non già dal compimento di ogni singola operazione professionale necessaria all’assolvimento del compito assunto ed in cui si articola la convenuta prestazione d’opera intellettuale (Cass. 26 ottobre 1965, n. 3515). In caso di pluralità di prestazioni occorre accertare se esse siano state espletate a seguito di un unico incarico, nel qual caso si ha una prestazione unitaria, oppure se si tratti di prestazioni autonome o comunque oggetto di retribuzioni periodiche (Cass. 2 giugno 1973, n. 1678). ●

A cura di: Giovanni Pasceri