È vero che posso ricevere dei contributi per installare il POS nello studio?

Le misure in argomento sono state oggetto dell’art. 1 del D. L. n. 99 del 30 giugno 2021 che ha, di fatto, reso disponibili delle misure agevolative anche per il 2021 e 2022. Il decreto legge in menzione non è stato convertito dalla legge 106/2021 del 23.07.2021, ma quest’ultima ha tuttavia convertito in legge il D. L. 73/2021 (c.d. Sostegni bis) introducendo diverse modifiche, tra cui l’art. 22-bis del D. L. n. 124/2019 (convertito nella legge 157/2019) che prevede, tra l’altro, quanto segue: “art. 22-bis (Credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici).

1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d’imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure: a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro”.

Si tratta di POS che rispettano determinati requisiti e permettono anche l’invio della fattura elettronica che confluisce nel noto sistema visibile all’Agenzia delle Entrate.

Si rammenta che tuttora sussiste il divieto per le professioni sanitarie di inviare la fattura elettronica per prestazione ai privati sebbene esso dovrebbe essere rimosso dal gennaio 2022 (salvo rinvii). La norma sarebbe quindi applicabile anche ai professionisti del campo sanitario che vorranno dotarsi di tali strumenti, già pronti alla fatturazione elettronica (si precisa che tali strumenti consentono la fatturazione elettronica, pur non essendo possibile attuarla per altre problematiche “extrafiscali”).

Il provvedimento n. 211996/2021 dell’Agenzia delle Entrate ha reso operativa la norma stabilendo le caratteristiche tecniche.

Come sottolineato, si tratta un credito di imposta che il legislatore ha previsto nel limite massimo di 160 euro, come soglia ricavabile dal conteggio del 70% della spesa (per acquisto, noleggio e spese accessorie) o al 40% per fatturati oltre i 200.000 euro.

Una volta sostenuta la spesa, i crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione (attraverso il noto modello di pagamento F24) e debbono poi essere indicati nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta in cui è maturato il credito (e anche in quelle successive se ancora inutilizzato).

Il credito d’imposta è più consistente nel 2022 e aumenta fino all’importo di 320 euro da destinare all’acquisto di apparecchiature che permettano la memorizzazione e la trasmissione telematica alla piattaforma della fatturazione elettronica dei dati riferiti ai corrispettivi. Il credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute sulle commissioni pagate dai professionisti per i POS in uso (da definirsi “tradizionali”) permane per il 2021 ma sale al 100% della spesa sempre solo per le commissioni dei POS che abbiano i requisiti della memorizzazione e trasmissione telematica dei dati al Fisco.

È chiaro che risulta necessario fare in modo che anche nel campo sanitario vi siano regole chiare e uniformi con le altre professioni o attività di impresa. Si pensi alle varie forme di agevolazione, spesso riservate alla sola categoria delle imprese o dei professionisti.

Ormai è sempre più diffuso l’esercizio in forma societaria della professione, per cui risulta auspicabile che sia la tassazione che le forme di aiuto volte a modernizzare i processi non distinguano più in base alle predette differenze che la stessa clientela non è in grado di individuare. In tal senso, un impiego concreto delle forme tracciate di pagamento deve provenire dal diffondersi nell’opinione comune dell’idea che il POS sia la modalità ordinaria di corresponsione di denaro.

Si pensi alla possibilità di ottenere la detrazione fiscale per le spese sanitarie a seconda di chi eroghi la prestazione (in regime pubblico, convenzionato o in libera professione) e di come si corrisponda il pagamento. Indubbiamente, una misura di rimborso delle spese per commissioni bancarie a favore degli esercenti e dei professionisti sarebbe la strada per non avere spese aggiuntive allorquando il cliente decida di pagare in forma tracciabile.

Vincoli di bilancio avranno imposto modesti contributi per l’acquisto/noleggio di POS evoluti ma hanno sicuramente rappresentato un aiuto.