Come trattare le spese per i biglietti da visita e la pubblicità in “rete” oltre che alcuni gadget ceduti a titolo gratuito per le festività natalizie ad alcuni pazienti?

Tra gli esempi citati è necessario distinguere poiché il trattamento ai fini della deducibilità fiscale è differente. Le spese per pubblicità, oggi ammessa anche per i professionisti con l’eliminazione del pregresso divieto, è interamente deducibile e in tale ambito vanno inclusi i biglietti da visita, la pubblicità su riviste e giornali o in rete. Per le prestazioni pubblicitarie normalmente vi è un contratto tra il professionista e il prestatore del servizio nel quale si regolano le modalità.
Di contro le spese sostenute per l’acquisto di gadget da cedere in omaggio alla propria clientela in occasione di festività vanno inquadrate come “spese di rappresentanza” sostenute per fidelizzare clienti già “acquisiti”. In sostanza è una forma indiretta di pubblicità che può andare dall’organizzazione di un evento (per esempio piccolo rinfresco per inaugurare i locali ristrutturati dello studio) all’acquisto di oggetti d’arte utilizzati per arredare lo studio che trova una limitazione intrinseca nella normativa fiscale, la quale presume una sostanziale e automatica non inerenza di certe spese all’attività professionale. Ciò viene attuato limitando la deducibilità di tali spese all’1% dell’ammontare dei compensi percepiti nel medesimo anno d’imposta in cui sono state sostenute le stesse. Di fatto il Fisco correla la loro entità al “giro d’affari” del professionista con una sorta di proporzionalità diretta ma attribuendogli una minima attinenza.
Sicuramente il caso particolare dovrà essere affrontato facendo riferimento ai principi generali e alla prassi emanata dall’Amministrazione Finanziaria nel corso degli anni.●

A cura di: Carlo Pasquali