Vorrei conoscere quali spese assicurative posso dedurre ai fini del calcolo del reddito professionale e come funziona in caso di risarcimento del danno ad un cliente per responsabilità professionale?

Occorre sempre premettere e ricordare che il principio generale per la deducibilità di ogni spesa è quello di essere inerente all’attività professionale in quanto funzionale alla percezione di compensi. In sostanza, a prescindere dalle limitazioni imposte da particolari norme fiscali, ancor prima deve sussistere una correlazione tra compensi e spese sostenute. Con la stipula di un contratto assicurativo si mira a traslare, in tutto o in parte, alla compagnia assicurativa l’onere di risarcire un danno a terze persone evitando di pagare potenzialmente un importo maggiore al verificarsi di un evento. In assenza di assicurazione sarà il professionista ad “intervenire” con il proprio patrimonio quando da un evento si profila un danno a terze persone che va risarcito (spontaneamente o a seguito di sentenza o azione coattiva). Talune polizze sono obbligatorie per legge (per esempio Responsabilità Civile Auto). In sostanza, parlando del professionista, lo stesso potrà optare tra dedurre il premio per la stipula di un’assicurazione che riguarda l’attività professionale ovvero dedurre la spesa per il risarcimento di un danno non coperto da polizza assicurativa; in entrambi i casi l’anno d’imposta della deduzione coincide con quello del pagamento (principio di cassa).
Tra le spese assicurative che normalmente “caratterizzano” l’attività professionale possiamo ricordare:

  • polizza per rischi professionali, con cui l’odontoiatra copre il rischio che durante l’attività professionale possa causare dei danni a propri pazienti; il premio è interamente deducibile; se la polizza prevede una franchigia a carico dell’odontoiatra, essa è deducibile. Stessa sorte quando il danno risarcito eccede il massimale della polizza (quindi il professionista interviene pagando in proprio); anche in tale caso le spese per il risarcimento sostenute e a carico dell’odontoiatra (e non dell’assicurazione) sono deducibili dai compensi;
  • polizza per infortuni di collaboratori di studio o dipendenti. Il premio è interamente deducibile anche comprendendo la quota che dovesse andare a coprire il risarcimento in conseguenza di danni insorti durante gli eventuali spostamenti tra studi medici ubicati in luoghi diversi;
  • polizza per incendio dei locali adibiti a studio ovvero per il furto di attrezzature. Se il fabbricato è ad uso promiscuo si dovrà valutare una deduzione a metà, rimanendo a carico del professionista il premio per le parti dell’immobile utilizzate per altri fini (si pensi alla porzione adibita ad abitazione);
  • polizza Responsabilità Civile Auto. La deducibilità è, evidentemente, collegata alle norme che regolano la deducibilità per i veicoli (non più di uno e al 50% per il presunto uso promiscuo).

Oltre a queste più comuni vi possono essere varie polizze i cui premi sono deducibili valutando caso per caso.
Tra le spese potranno essere inclusi anche i compensi restituiti, magari a seguito di eventuali sentenze sfavorevoli o accordi con il paziente; trattasi in sostanza di una rettifica successiva di un introito eventualmente già avvenuto. ●

A cura di: Carlo Pasquali