Fatturazione elettronica: le professioni sanitarie sono obbligate ad emetterle?

fatturazione elettronica

Ho letto che per le professioni sanitarie non vi è ancora l’obbligo di emettere le fatture elettroniche. È proprio così?

Tale obbligo è ormai divenuto un vero e proprio tormentone, tanto che ci sono volute nel tempo (a partire dal 2018) diverse spiegazioni e interpretazioni di prassi dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha dovuto fare chiarezza circa la portata della norma (vedasi circolare 14/E del 17.06.2019 al punto 2).
Di fatto iniziamo col precisare che in tema di fatturazione elettronica ed obblighi per gli esercenti le prestazioni sanitarie nulla è cambiato rispetto all’anno passato.

Nella legge di Bilancio 2020 (legge 178/2020 art. 1 comma 1105) che modifica l’art 10 bis del decreto legge 119/2018 si prevede la proroga anche per tutto l’anno 2021 del “regime” del divieto di trasmissione con il sistema fatturazione elettronica per quella effettuata nei confronti di privati per prestazioni sanitarie.

Ancora una volta, nonostante il tempo trascorso, non si è riusciti a trovare un’adeguata sintesi tra esigenze di natura fiscale e tutela della privacy (che si ritiene violata attraverso l’alimentazione dell’applicativo e-fattura).

In definitiva il professionista dell’area sanitaria è obbligato a non emettere fattura elettronica quando presta la propria opera professionale di prevenzione, diagnosi e cura e in tutti quei casi in cui emettendo tale documento potrebbe compromettere la privacy del paziente, tanto da potersi affermare che tale tutela (quella della privacy) prevale su qualsiasi disposizione di carattere fiscale afferente tale tipo di incombenza (fatturazione elettronica).

In tali casi si deve ricorrere alla certificazione del proprio introito con sistema “analogico” o tradizionale che dir si voglia. Di contro è chiaro che anche il professionista dell’area sanitaria deve ricorrere alla fatturazione elettronica quando emette fatture: ad altro professionista o a strutture mediche per conto delle quali presta la sua opera (senza indicare i nominativi dei pazienti visitati); fa cessioni di beni strumentali ad altro professionista o ad altra persona; e casi similari.

Questo rimandare la decisione non ha impedito che vi siano state delle novità sulla comunicazione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Infatti, con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 19 ottobre 2020 è stato previsto:

  • che le spese sanitarie rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata e relative all’anno 2020 (da comunicare entro il 31 gennaio scorso) vadano integrate con le modalità di pagamento. Infatti si deve ricordare che la detrazione fiscale è ammissibile per la persona fisica purché sia effettuata con modalità tracciabili (eccettuato quelle per acquisto di medicinali o prestazioni rese da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il SSN);
  • che le spese sanitarie relative all’anno 2021 siano trasmesse con cadenza mensile, quindi quelle del gennaio 2021 entro febbraio 2021 e, quindi, con tale cadenza nei mesi successivi. La trasmissione dovrà:
    • riguardare tutte le prestazioni sanitarie rese, anche quelle, nei confronti di pazienti che si siano opposti esercitando l’apposito diritto. In tale ultimo caso all’indicazione dell’importo non sarà abbinato alcun codice fiscale;
    • specificare il tipo di documento emesso e l’aliquota Iva o (nel caso sanitario) il titolo di esenzione.

Quindi un’incombenza molto più elaborata e stringente nei tempi che prevede l’indicazione delle modalità di pagamento. È evidente che necessita una semplificazione che possa far ben comprendere anche al contribuente quali spese vanno ad alimentare il STS (e permettono le detrazioni) e quali altre possano essere detratte ma vadano integrate in fase di dichiarazione.

Le troppe eccezioni non contribuiscono affatto allo scopo principale della normativa fiscale, ovvero rendere tutto tracciabile al Fisco e semplice al contribuente, che con tale forma di trasparenza si ritrova di contro la dichiarazione fiscale già compilata.
Neanche il professionista viene agevolato e costretto a seguire l’aspetto burocratico della professione con costanza, con il rischio di veder crescere il costo da sopportare per adempiere ai propri obblighi, rivolgendosi ad altri professionisti, a meno che decida di procedere in proprio ma con il rischio dell’errore dietro l’angolo.

Tra le ulteriori proroghe, solo per notizia e a dimostrare la necessità di un’urgente semplificazione, vi è quella che coinvolge chi deve trasmettere i corrispettivi in maniera telematica ma su beni che possono fruire delle detrazioni per spese sanitarie (ottici, sanitarie, ecc).

L’obbligo di comunicare al STS tutti i corrispettivi, distinguendo con le apposite codifiche quei beni che possono fruire di detrazioni e quelli che non possono, è slittato al 1 gennaio 2022. Infatti dietro queste normative, che si aggiungono ad altre misure finalizzate al tracciamento dei pagamenti (lotteria degli scontrini o cashback) vi sono anche esigenze di modifica ed aggiornamento dei software che concorrono alla certificazione di corrispettivi e introiti. ●