Mi è stato richiesto di esibire una parcella in originale di 700 euro in quanto il mio cliente, da quanto appreso, pare abbia modificato l’importo aumentandolo a 1.700 euro (una materiale contraffazione), non ho capito se per detrarre di più o per un rimborso assicurativo. Rischio qualcosa?

1601

Nessun rischio se si forniscono i dati veritieri ovvero originale della parcella e modalità di pagamento (oltre a ogni tipo di documentazione anche extracontabile idonea a far comprendere il vero valore della prestazione resa). Tale forma di collaborazione e trasparenza terrà immune il professionista da eventuali chiamate in corresponsabilità per fatti penalmente rilevanti. Infatti, si può ben immaginare che, se la parcella è stata presentata “gonfiata” ad un assicurazione per ottenere un risarcimento, siamo nel campo di una truffa, di contro se utilizzata in dichiarazione per ottenere una maggiore detrazione d’imposta gli aspetti da valutare sono più complessi.
In tale ultimo caso si va dal semplice recupero del credito d’imposta ottenuto con la falsità materiale della parcella (equiparata a fattura) alla possibile rilevanza penale che, quantomeno, sino alla imminente riforma punisce ogni forma di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti senza limite d’importo (nella riforma vi sarà un limite proprio di 1.000 euro oltre il quale si va nel penale). Per precisione, per un cliente, l’utilizzo di tale parcella “gonfiata” non determina un minor reddito imponibile ma un maggior credito d’imposta (il 19% della spesa sanitaria sostenuta dedotta la franchigia “annua”), situazione che, ai fini penali, si è discusso potesse configurare solo eventualmente una dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000 le cui soglie per la rilevanza penale sono molto alte per il tipo di spese) o qualcosa di più grave.
La Corte di cassazione, con la sentenza 46785 del 19 dicembre 2011, ha evidenziato che tale comportamento rientra nella casistica di cui all’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, reato che può essere commesso anche da chi non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili (fino alla prossima riforma anche 100 dedotti tramite documento falso materialmente o ideologicamente configurano un reato).
L’aspetto, sempre per il cliente, potrebbe essere rilevante tenuto conto che, se gli fosse stato richiesto di esibire documenti nel corso di un controllo fiscale (cioè il Fisco ha esercitato proprio i poteri connessi all’accertamento) e lo stesso avesse esibito la parcella in parte falsificata nell’importo, lo stesso potrebbe incorrere in un altro specifico reato che proprio dal 2011 punisce chi “esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero” (art. 11 D.L. 201/2011) con le pene di chi usa un atto falso (vedasi art. 76 D.P.R. 445/2000 e norme di rimando). Tale comportamento è penalmente rilevante solo se configura un reato di cui al D.Lgs. 74/2000. ●

A cura di: Carlo Pasquali