Le spese corrisposte al legale sono deducibili?

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Sono deducibili le spese corrisposte al mio legale per avermi difeso in un processo civile per risarcimento danni intentato da un mio cliente? Questo vale anche qualora fossi coinvolto un processo penale? 

Il primo aspetto da considerare riguarda ancora una volta lo stretto legame che deve intercorrere tra le spese legali e l’attività professionale.

Deve trattarsi di una controversia civile o di un procedimento penale, sorti in virtù dell’attività professionale esercitata e non estranei ad essa. Per il campo penale, in caso di dolo, bisogna valutare con attenzione il caso, la responsabilità e la soccombenza in giudizio.

Si pensi all’ipotesi di una falsificazione della cartella sanitaria, di una volontaria attestazione di una diagnosi falsa, di una perizia infedele, eccetera. In tali casi, pur nell’inerenza teorica all’attività professionale – tralasciando le conseguenze professionali -, la spesa per la tutela legale, in caso di condanna, può subire la censura del Fisco quando è stata giudizialmente accertata la responsabilità personale di una condotta che esula dalla deontologia professionale.

Il soggetto assume, quindi, un rischio volontario per una sua condotta illecita che non è conforme all’agire della professione.

Il Fisco, in generale, ha già previsto una indeducibilità dei costi da delitto non colposo, strettamente legati ai ricavi/profitti illeciti conseguiti già quando si è stati rinviati a giudizio (con ristoro delle tasse pagate in eccesso nel caso di definitiva assoluzione).

Ben distinto è il caso in cui si venga chiamati a rispondere anche penalmente per un atto colposo (es. per lesioni colpose). In conclusione, la deduzione dei compensi è inerente all’attività professionale e permessa senza dubbio nei casi in cui sia funzione dell’attività stessa e per la quale si ottengono i compensi, con la precisazione appena fatta che deve spingere a maggiori considerazioni.

Con la fatturazione elettronica è imprescindibile per il committente ricevere il documento in tale formato elettronico. Infatti, il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate, nel fare la consegna, ne verifica i dati fiscali e la correttezza. Laddove l’avvocato emettesse una fattura indirizzata al “privato” (es. per fatti estranei alla professione quali una lite condominiale o una vicenda di lite coniugale) e non al professionista, non dovrebbe essere utilizzata la forma della fattura elettronica in quanto è coinvolta la sfera privata extraprofessionale e le spese non sono sicuramente deducibili.

Il professionista dovrebbe riceverla come un semplice privato nell’area dedicata del proprio cassetto fiscale. Può tuttavia capitare che vengano commessi degli errori o anche per problematiche di corretta implementazione del sistema la si riceva sotto forma di fattura elettronica. In tali casi è bene valutare e rettificare il dato in sede di dichiarazione dei redditi (e dell’IVA se si tratta di soggetto che può detrarla).  

Con l’occasione si rammenta che se si è parte soccombente in giudizio con condanna al pagamento delle spese legali della parte vincitrice, la fattura sarà emessa dall’avvocato della parte vincitrice al proprio cliente (tra essi, infatti, si è instaurato il rapporto professionale).

Detta fattura (che è un titolo esecutivo) permette alla parte vincitrice di farsi rimborsare quanto quest’ultima ha pagato al proprio legale (ivi compresa l’IVA se la parte vincitrice è un soggetto che non può detrarla).