Lo studio odontoiatrico “4.0”

Gli incentivi fiscali in essere fino a fine 2021

L’evoluzione digitale dell’odontoiatria è ormai un processo in essere da parecchi anni. Solo però negli ultimi cinque vi è stata una forte accelerazione per effetto anche degli importanti incentivi fiscali introdotti dall’allora Governo Renzi. Ad oggi, un tratto distintivo che accomuna gli studi di successo è l’essere all’avanguardia relativamente ad attrezzature e macchinari.

 

Al di là dei ritorni in termini di marketing sul paziente (comunque da non sottovalutare), i miglioramenti in ambito meramente clinico sono evidenti: si pensi, ad esempio, a come l’utilizzo della TAC in chirurgia permetta di effettuare tipologie di interventi fino a qualche anno fa di quasi impossibile esecuzione o alle possibilità che gli scanner intraorali integrati in un workflow digitale possono riservare a protesisti o ortodontisti.

Come abbiamo più volte scritto sulle pagine di questa rivista, la digitalizzazione è stato un fil rouge che ha unito le politiche fiscali da fine 2016 ad oggi: tutti ricordiamo l’introduzione del “super-ammortamento”, l’ampliamento del cosiddetto “iper-ammortamento” anche al mondo odontoiatrico, la loro trasformazione dal 2020 nel “credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali” e il suo upgrade decisamente favorevole operato dalla legge di Bilancio 2021 con effetto per tutti gli investimenti effettuati nel corso di quest’anno. Avevamo già anticipato ad inizio annuo come, per la prima volta, il legislatore abbia esteso l’agevolazione per due annualità (solitamente si procede con rinnovi annuali, generalmente concessi sul finire dell’anno) ed avevamo salutato in modo positivo questo ampliamento perché ha permesso e sta tutt’ora permettendo di effettuare una sana strategia di investimento non basata solo su un’ottica di breve periodo bensì su un orizzonte temporale decisamente più ampio.

In attesa di leggere le prime bozze della legge di Bilancio 2022 (che potrebbero portare modifiche alla disposizione), è però opportuno ricordare che il credito di imposta per il 2021 (in assoluto il più vantaggioso di sempre, parlando di investimenti in beni 4.0) dovrebbe tornare ad avere percentuali, meccanismi di utilizzo e tempistiche di fruizione allineati con la precedente versione del 2020, meno favorevoli rispetto a quelli in essere per gli investimenti effettuati nel corso di quest’anno. Lo scopo di questo articolo è quindi quello di sensibilizzare l’odontoiatra sull’agevolazione fiscale in essere e dargli qualche spunto di ragionamento qualora avesse pianificato acquisti di beni strumentali da effettuarsi nei prossimi 12-15 mesi.

Sarebbe veramente un peccato, soprattutto per gli investimenti in beni 4.0 effettuati dalle realtà odontoiatriche strutturate in forma societaria (S.r.l. o STP in forma di s.r.l., nella maggior parte dei casi), scoprire a posteriori che si è perso un 10% di credito d’imposta su un bene dal costo particolarmente importante semplicemente perché non si è pianificato l’acquisto nei tempi corretti per sfruttare le agevolazioni 2021 o, e questo vale per tutti gli odontoiatri, non poter fruire del credito nell’anno di investimento ma in tre annualità.

Ricordiamo infatti che la combinazione del credito di imposta sia sui beni ordinari sia sui beni 4.0 con l’ordinario risparmio fiscale permette di far evolvere in termini strumentali gli studi odontoiatrici, con un notevole risparmio che può diventare pari al costo dell’investimento stesso se sommato, ove ricorrano i presupposti, con il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (il cosiddetto “Bonus Sud”). Il tutto eventualmente anche avvalendosi di forme di finanziamento che, per effetto dei livelli bassi dei tassi di interesse e della possibilità di accedere alle garanzie statali ed ai contributi sugli interessi previsti (per le strutture societarie) dalla legge Sabatini, possono minimizzare l’impatto finanziario dell’investimento.

Il tema è talmente di attualità che è stato oggetto, trai vari interventi, anche di una corposa circolare (la 9/E) emanata lo scorso 23 luglio dell’Agenzia delle Entrate.

Come dicevamo qualche riga sopra, la legge di bilancio 2022 potrebbe tornare sul tema estendendo anche al prossimo anno le percentuali di credito d’imposta del 2021 (e/o i meccanismi di utilizzo) ma, dato che la norma per il 2022 è già a regime, a parere di chi scrive le probabilità non sono così elevate.

1.

Il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali ordinari o 4.0

Come abbiamo già scritto qualche riga sopra, allo stato attuale, fino al termine del 2022 (in realtà fino al 30.6.2023 ma con alcuni requisiti) gli investimenti in beni strumentali potranno beneficiare del credito di imposta in questione. Rispetto al 2020, nel 2021 l’agevolazione è stata potenziata sia per gli investimenti in beni ordinari che per i cosiddetti “beni 4.0” ed è stato inoltre ridotto il tempo di utilizzabilità (passato da 6 anni a 3 anni o 1 anno, come vedremo). Nella platea degli investimenti agevolabili sono stati inclusi anche i beni immateriali, con una particolare attenzione a favorire strumenti che permettano il c.d. “lavoro agile” (modalità operativa, a onor del vero, non particolarmente frequente in odontoiatria).

Trattandosi di una agevolazione che, nella sostanza, è ormai consolidata (è in essere da fine 2016), l’amministrazione finanziaria ed il ministero per lo Sviluppo Economico hanno fornito (tra tutti la nota circolare “Sanità 4.0” del 2019) numerosi chiarimenti, soprattutto in tema di investimenti in beni digitali o 4.0, agevolazione molto favorevole riservata però agli odontoiatri che svolgono l’attività professionale con modelli societari quali le S.r.l. o STP in forma di s.r.l..

1.1.

Chi può fruire del credito?

I soggetti beneficiari sono tutti quei professionisti che svolgono l’attività mediante:

  1. P. IVA individuale come liberi professionisti, anche in regime forfettario;
  2. associazione professionale (studio associato);
  3. società di persone quali S.n.c. e S.a.s.;
  4. società di capitali quali S.r.l. e STP in forma di s.r.l. (vi sarebbero anche le S.p.A. ma non sono così diffuse nel “mondo del dentale”).

Attenzione però: gli odontoiatri che esercitano l’attività come liberi professionisti utilizzando la P. IVA individuale o tramite uno studio associato potranno fruire soltanto del credito d’imposta per i beni “ordinari”. Sicuramente, come già accaduto in passato, con la legge di Bilancio 2022 verranno presentati appositi emendamenti per tentare di estendere il credito d’imposta per gli investimenti in “beni strumentali materiali o immateriali 4.0” anche ai liberi professionisti e alle associazioni professionali. La digitalizzazione non è più un fenomeno relegato al mondo delle imprese ma impatta ormai sempre di più anche sull’operatività dei professionisti: questa esclusione, pertanto, è assolutamente illogica ed è figlia di una concezione miope, per cui il professionista è considerato un soggetto che svolge l’attività in prevalenza individualmente, senza l’impiego di capitali in beni strumentali o senza l’utilizzo rilevante di risorse umane. Niente di più lontano dalla realtà, soprattutto nell’ambito odontoiatrico.

Allo stato attuale però gli investimenti in beni strumentali 4.0 (sia materiali sia immateriali) sono agevolati con il credito nella sua massima percentuale solo ed esclusivamente per le S.r.l., le STP in forma di s.r.l. o le Società di persone (tralasciando volutamente le imprese individuali vista l’esiguità del loro numero nel “mondo del dentale”).

Prima di analizzare le percentuali di credito e i termini per effettuare gli investimenti, è necessario ricordare che la fruizione del beneficio in oggetto è condizionata a:

  • il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
  • il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, dimostrabile mediante un DURC in corso di validità al momento di fruizione del credito d’imposta.

Queste due previsioni interessano tutti gli odontoiatri, a prescindere da come esercitino l’attività professionale.

1.2.

Quali investimenti sono agevolati?

Gli investimenti agevolabili (solo in strutture ubicate in Italia) sono suddivisi in tre differenti tipologie con tre differenti % di credito. Il “bonus fiscale” si applica per:

  • i beni materiali e immateriali “ordinari” (i primi fino al 2019 beneficiavano del superammortamento);
  • i beni materiali di cui all’allegato A alla legge 232/2016 (che fino al 2019 potevano beneficiare del iperammortamento);
  • i beni immateriali di cui all’allegato B alla legge 232/2016 (che fino al 2019 potevano beneficiare del iperammortamento).

Di seguito le tre condizioni che i beni oggetto dell’investimento devono avere:

  • novità, ossia essere nuovi;
  • strumentalità rispetto all’attività svolta, ossia devono essere beni ad uso durevole impiegati come strumento di produzione all’interno dell’attività dello studio;
  • essere acquistati in proprietà o con contratti di leasing, rimanendo esclusi i contratti di noleggio o locazione/leasing operativo.

Nel caso di acquisto di beni prodotti da imprese estere, sembrerebbero non esserci cause ostative per la fruizione del credito salvo, a parere di chi scrive, qualche complicazione sugli adempimenti documentali richiesti dalla norma (richiamo in fattura alla norma agevolativa).

Per quanto concerne le esclusioni, i beni di principale interesse per gli odontoiatri che non possono fruire dell’agevolazione sono:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR (essenzialmente le autovetture);
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni ammortizzabili in aliquote inferiori al 6,5%;
  • i materiali di consumo, in quanto privi del requisito della strumentalità.

Cercando di fornire degli spunti pratici per identificare le tipologie di investimenti agevolati, per beni materiali “ordinari” si intendono tutti i beni strumentali in uso presso gli studi odontoiatrici: si spazia dal PC al mobilio fino ad arrivare agli “strumenti del mestiere”, dai bisturi alle turbine, per fare degli esempi. Da quest’anno anche dei beni immateriali diversi da quelli inseriti nell’allegato B della legge 232/2016 (questi ultimi essenzialmente sono i software strutturati che permettono la gestione della “cartella clinica elettronica”) rientrano nell’agevolazione: parliamo quindi di tutti i software, anche di quelli che non hanno una diretta interconnessione con i beni 4.0.

Relativamente invece ai beni 4.0, che ribadiamo permettono di fruire di un credito di imposta maggiorato ma solo per gli odontoiatri che esercitano l’attività con strutture societarie (S.r.l. e STP in forma di s.r.l. fra tutte), essenzialmente si possono dividere in 3 categorie:

  • beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
  • sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità;
  • dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica “4.0”.

Tali beni devono obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche (già previste nelle precedenti versioni della norma):

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part pro-gram;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
  • rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, devono possedere almeno due tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • sensori e adattività alle derive di processo;
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Infine, condizione necessaria per fruire del credito di imposta è la cosiddetta interconnessione. L’Agenzia delle Entrate ed il ministero dello Sviluppo Economico avevano nel 2017 fornito chiarimenti al riguardo, ancora oggi attuali. Nello specifico, un bene viene definito interconnesso se scambia informazioni con sistemi interni e/o esterni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad es.: TCPIP, HTTP, MQTT, ecc.) e se è identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad es.: indirizzo IP).

In ambito odontoiatrico, i beni più diffusi con queste caratteristiche sono la TAC, alcuni riuniti interconnessi, alcune tipologie di microscopi, gli scanner intraorali, i fresatori e le stampanti 3D, alcune autoclavi. Nel prossimo futuro l’elenco dei beni agevolati potrebbe aumentare in virtù anche della tendenza sempre più forte nell’integrare sistemi di intelligenza artificiale all’interno dei macchinari.

1.3.

Quando fare l’investimento?

A livello temporale sono agevolabili gli investimenti effettuati fino al 31.12.2022. L’agevolazione spetta anche per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2023 a condizione che entro la data del 31.12.2022 congiuntamente siano verificate le due seguenti condizioni:

  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore.

Attenzione però ad un particolare: salvo possibili proroghe e modifiche, che non escluderemmo possano arrivare con prossimi interventi normativi, allo stato attuale è previsto un “peggioramento” della percentuale di credito di imposta a partire dal 1.1.2022 ed un allungamento del periodo di tempo entro cui fruire del credito (come vedremo successivamente).

Visto quindi il periodo dell’anno, la data di effettuazione dell’investimento assume una notevole rilevanza in quanto l’entità dell’agevolazione varia in regione del periodo in cui viene effettuato l’investimento. Diventa quindi importante ricordare che, nel caso di acquisto in proprietà, per momento di effettuazione dell’operazione si considera la data della consegna o della spedizione del bene mentre, nel caso di leasing, si farà riferimento al verbale di consegna da parte dell’utilizzatore.

1.4.

A quanto ammonta il credito di imposta?

Come parzialmente anticipato, la legge di Bilancio 2021 ha modulato l’entità dell’agevolazione, sia per i beni ordinari sia per quelli 4.0. Infatti, il credito d’imposta viene riconosciuto in misura differenziata a seconda della tipologia di investimenti e, come dicevamo poche righe sopra, del periodo di investimento.

Per gli investimenti in beni materiali o immateriali “ordinari” (diversi da quelli “4.0”), il credito d’imposta “generale” è riconosciuto a prescindere dalla forma con cui si esercita l’attività odontoiatrica:

  • nella misura del 10% del costo (nel limite massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali o 1 milione per i beni immateriali), per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2021 o entro il 30.6.2022, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2021 e l’ordine sia stato accettato dal venditore;
  • nella misura del 15% del costo per gli investimenti in beni tecnologici destinati a realizzare modalità di “lavoro agile” (fattispecie non così comune nel mondo dell’odontoiatria, a onor del vero) se effettuati entro il 31.12.2021 o entro il 30.6.2022, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2021 e l’ordine sia stato accettato dal venditore;
  • nella misura del 6% del costo (nel limite massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali o 1 milione per i beni immateriali), per gli investimenti effettuati dal 1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2022 e l’ordine sia stato accettato dal venditore.

Per quanto concerne invece gli investimenti in beni compresi nell’allegato A alla L. 232/2016 (la norma che interessava come detto il “vecchio” iperammortamento), il credito d’imposta è riconosciuto agli odontoiatri che utilizzano modelli societari (quali ad esempio la S.r.l. o la STP in forma di s.r.l.) nella misura del:

  • 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (si omettono volutamente le altre percentuali nel caso di investimenti con valori superiori a 2,5 mln di Ä) effettuati entro il 31.12.2021 o entro il 30.6.2022, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2021 e l’ordine sia stato accettato dal venditore;
  • 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (si omettono volutamente anche in questo caso le altre percentuali per investimenti con valori superiori a 2,5mln di €) effettuati dal 1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023, a condizione che si sia pagato l’acconto del 20% entro il 31.12.2022 e l’ordine sia stato accettato dal venditore.

È quindi evidente come l’effettuazione dell’investimento entro il prossimo 31.12 o successivamente a tale data (salvo il cosiddetto termine lungo al 30.6.2022) possa avere degli impatti che possono rilevarsi negativi sia nel caso di beni ordinari sia, soprattutto, in caso di beni 4.0.

Inoltre, al momento, è ancora presente quella discriminazione verso coloro che non esercitano l’attività odontoiatrica adottando modelli societari come, ad esempio, la S.r.l., la STP in forma di s.r.l. o le società di persone. Questa limitazione, data l’accelerazione nei processi di digitalizzazione degli studi dentistici, è ormai diventata molto penalizzante e porterà sempre più ad utilizzare modelli societari evoluti. Sicuramente con la prossima legge di bilancio verranno presentanti degli emendamenti correttivi e l’augurio è che vengano recepiti già dal 2022.

Infine, sempre e solo per S.r.l., STP in forma di s.r.l., S.p.A., S.n.c. e S.a.s., per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’allegato B alla L. 232/2016 (comprese le spese per servizi cloud computing), il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 20% del costo;
  • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di €;
  • senza distinzione tra investimenti effettuati entro il 31.12.2021 o nell’anno 2022.

Una precisazione di interesse per l’odontoiatria: come anche ricordato nella recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate, il costo su cui calcolare il credito di imposta deve essere considerato comprensivo di IVA esclusivamente se quest’ultima risulta totalmente indetraibile. Attenzione, quindi, per gli odontoiatri che svolgono sia operazioni esenti (l’attività sanitaria resa a pazienti) sia operazioni imponibili IVA (come, ad esempio, le docenze o la direzione sanitaria retribuita come liberi professionisti) perché a loro si potrebbe applicare il cosiddetto “pro-rata di detraibilità IVA”: vi potrebbe, quindi, essere un effetto negativo sull’agevolazione in commento, dato che il credito non si calcolerebbe sull’IVA parzialmente non detratta. Sul punto, vista la particolarità, è opportuno un confronto con il proprio commercialista.

1.5.

Da quando e come si può utilizzare il credito d’imposta?

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 ordinariamente in tre anni (più correttamente, in tre quote annuali). Inoltre, per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2021 nei cosiddetti beni materiali o immateriali “ordinari” (per questi ultimi a condizione che il soggetto abbia ricavi o compensi inferiori a 5 mln €) il credito di imposta pari al 10% del costo potrà (facoltà, non obbligo) essere utilizzato in compensazione interamente nell’anno in cui si effettua l’investimento.

Attualmente, quindi, questa modalità di fruizione non vale per gli investimenti effettuati nel 2022 che, salvo modifiche normative in corso d’opera, avverrà in tre quote annuali.

Tre precisazioni:

  • il primo anno di utilizzo per il credito per gli investimenti in beni materiali o immateriali “ordinari” sarà quello in cui il bene entra in funzione. Sul punto, la Guardia di Finanzia, nel lontano 2008, a titolo esemplificativo aveva indicato quale momento sintomatico di utilizzo del bene il periodo da cui ha inizio il consumo di energia del macchinario o il suo impiego nell’attività operativa;
  • per gli investimenti nei beni “Industria 4.0”, il credito sarà fruibile a decorrere dall’anno in cui è avvenuta interconnessione;
  • nel caso in cui entro l’anno non si riesca a fruire per intero del credito riconosciuto, come precisato dall’Agenzia delle Entrate anche nella recente circolare 9/E del 2021, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato in compensazione nelle annualità successive.

Esemplificando:

  • l’investimento in un bene materiale “ordinario” effettuato nel 2021 per un importo complessivo di 10.000 € permetterà alla maggior parte degli odontoiatri di poter utilizzare nello stesso anno 2021 in compensazione il credito di imposta di 1.000 €, contro i 600 € in 3 anni nel caso di investimento effettuato nel 2022;
  • l’investimento in un bene materiale “4.0” effettuato nel 2021 (e contestualmente interconnesso) per un importo complessivo di 50.000 € permetterà agli odontoiatri che utilizzano veicoli societari per esercitare l’attività (S.r.l. o STP in forma di s.r.l. fra tutte) di poter utilizzare in compensazione negli anni 2021, 2022, 2023 il credito di imposta complessivo di 25.000 , contro i complessivi 20.000  in 3 anni nel caso di investimento effettuato e interconnesso nel 2022.

Conviene quindi sfruttare il 2021 per eventuali investimenti, sia per il quantum del credito sia per la possibilità in alcuni casi di fruirne immediatamente e per intero.

1.6.

Il meccanismo del rimborso del credito (“recapture”) in caso di sostituzione del bene.

Massima attenzione in caso di vendita dei beni per cui si vuole fruire nel nuovo credito di imposta nei primi due anni successivi all’acquisto per via del cosiddetto “recapture”. Sia per i beni strumentali “ordinari” sia per quelli “4.0”, vale la regola (già presente in passato) della restituzione dell’agevolazione nel caso di cessione a titolo oneroso se questa avviene entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui è stato fatto l’investimento (entrata in funzione del bene ordinario o interconnessione per i beni 4.0.). Di fatto, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, il credito di imposta fruito dovrà essere restituito. Questa disposizione non si applica nel caso di sostituzione del bene ceduto con un altro bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nell’anno in cui avviene la vendita. Attenzione però: questa norma si applica solo per i beni 4.0 e non per quelli “ordinari”, come recentemente ricordato dall’amministrazione finanziaria nella circolare 9/E 2021.

1.7.

Quali sono gli obblighi documentali?

Per fruire del credito d’imposta è necessario conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento dell’investimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Inoltre, sulle fatture e sugli altri documenti relativi all’acquisto dei beni agevolati deve essere indicato l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative dell’art. 1 commi da 1054 a 1058 della legge n. 178 del 30.12.2020. In caso di assenza di questa dicitura, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2020, il credito di imposta non potrà essere utilizzato. È stata però prevista la possibilità di regolarizzare questa situazione sia in caso di fatture cartacee sia in caso di fatture elettroniche (modalità operativa confermata anche recentemente dall’Agenzia delle Entrate). Trattandosi di un tema prettamente tecnico, il consiglio è di rivolgersi al proprio Commercialista per valutare la migliore modalità di regolarizzazione.

In terzo luogo, un “ritorno al passato”: per i beni 4.0 di cui all’allegato A e B della L. 232/2016, le strutture odontoiatriche saranno tenute per gli investimenti superiori a 300.000 € (rari in odontoiatria) a produrre una perizia tecnica asseverata (e non più semplice, come nella precedente versione del credito di imposta valida per il 2020) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Nel caso di investimenti non superiori alla soglia di cui sopra, è sempre sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante della società resa ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000. In entrambi i documenti dovrà comunque risultare che i beni siano in possesso le caratteristiche previste dagli allegati A e B della L. 232/2016 e che siano stati interconnessi al sistema aziendale.

Infine, viene altresì confermata per i soli beni “4.0” la comunicazione da effettuare al ministero dello Sviluppo Economico con finalità statistiche e con modalità operative che saranno oggetto di un prossimo decreto ministeriale, di cui si attende l’emanazione ormai da inizio 2020…!

2.

Il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno o “bonus SUD”

Fino al 31.12.2022, e senza peggioramenti all’orizzonte (salvo modifiche…!), è anche possibile fruire del “bonus investimenti nel Mezzogiorno”, un credito d’imposta (introdotto dalla legge di Stabilità 2016) per le strutture odontoiatriche organizzate in forma di S.r.l., STP in forma di s.r.l., S.p.A. e Società di persone che acquistano beni strumentali nuovi (macchinari, impianti ed attrezzature). Questi beni devono fare parte di un progetto di investimento iniziale e devono essere destinati a realtà operative ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il credito di imposta, cumulabile con quello per gli investimenti che abbiamo appena analizzato, si differenzia a seconda delle regioni in cui lo studio è ubicato ed alle sue dimensioni:

  • per gli studi in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, e Sardegna, il credito è pari al 45% per le piccole imprese (per poi scendere al 35% per le medie imprese ed al 25% per le grandi imprese);
  • per gli studi invece in Abruzzo e Molise, il credito è pari al 30% per le piccole imprese (per poi scendere al 20% per le medie imprese ed al 10% per le grandi imprese).

Il credito, oggetto di tassazione, deve essere richiesto presentando telematicamente una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate direttamente o per il tramite del proprio commercialista. A questa comunicazione seguirà l’autorizzazione all’utilizzo in compensazione rilasciata dall’Agenzia stessa che potrà avvenire solo con modello F24 utilizzando le piattaforme Entratel o Fisconline a partire dal 5° giorno successivo al rilascio dell’autorizzazione stessa.

Anche per il bonus Sud è previsto il meccanismo del “recapture”, ossia della rideterminazione del credito di imposta. Infatti, se i beni agevolati non entrano in funzione entro in secondo periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati acquisiti oppure se entro il quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni vengono dismessi o ceduti a terzi o in caso di leasing il bene non venga riscattato, il credito verrà rideterminato escludendo tali beni.

Una buona notizia per concludere: il credito in questione è cumulabile con il Bonus investimenti in beni strumentali anche 4.0. Ne consegue che, soprattutto per i beni 4.0 acquistati entro il 31.12.2021, la somma del Bonus Sud del 45% (per alcune Regioni) con il Bonus investimenti del 50% e con la normale deduzione fiscale permettere di azzerare totalmente con i risparmi di imposta il costo dell’investimento.

Conclusioni

Come abbiamo avuto modo di vedere, la digitalizzazione degli studi è fortemente incentivata, soprattutto fino al 31.12.2021 e con effetti ancora più rilevanti per gli odontoiatri del Sud Italia.

Il nostro consiglio operativo è quindi quello di rivolgersi ai propri fornitori per effettuare una pianificazione degli investimenti e avvalersi della competenza del proprio commercialista per poter sfruttare appieno i crediti d’imposta che abbiamo trattato: questo permetterà allo studio di essere all’avanguardia sia in termini clinici sia, anche, in termini di “appeal commerciale” per i pazienti.

Una occasione assolutamente da non perdere!