L’importanza di avere anticipazioni sul comportamento dell’amministrazione finanziaria è anche legata alla (brutta) abitudine dell’Agenzia delle Entrate di effettuare verifiche su periodi d’imposta antecedenti di 4 o 5 anni (per ragioni di semplicità non entriamo nel merito dei termini di decadenza degli accertamenti e delle cartelle esattoriali attualmente previsti). Alcuni concetti e linee guida rimangono da qualche anno una costante, quali ad esempio:

  • la volontà di concentrarsi su fenomeni evasivi veramente rilevanti o su vere e proprie frodi, tralasciando violazioni meramente formali e cercando di valutare il quadro di insieme del contribuente;
  • l’utilizzo di banche dati e strumenti informatici finalizzati a una migliore selezione di comportamenti sospetti o anomali, concentrandosi su settori o fenomeni particolarmente a rischio;
  • l’utilizzo di strumenti di scambio automatico di informazione internazionale (c.d. CRS Common Reporting Standard) per intercettare fenomeni di spostamento o detenzione illecita di capitali all’estero da parte di contribuenti italiani. I patrimoni detenuti da privati al di fuori dell’Italia, saranno verificati per controllare il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale (ossia l’obbligo di segnalare le attività presenti all’estero anche se non immediatamente produttive di reddito);
  • l’abbinamento delle risultanze dei suddetti programmi informatici con la valutazione soggettiva dei funzionari che si formeranno un’opinione sulla base dei documenti ricevuti dal contribuente nella fase di contraddittorio.

Continuare a conoscere le strategie dell’Agenzia delle Entrate può essere d’aiuto non solo per valutare con maggiore attenzione eventuali posizioni di rischio ma, soprattutto, per precostituire in modo legittimo documenti, o prove in genere, che possano tornare utili in futuri controlli

È dal 2019 però che la principale novità è legata alla fatturazione elettronica, ormai sempre più diffusa, ossia un sistema in grado di generare quantità di dati, tendenze e analisi estremamente “interessanti” sui comportamenti dei contribuenti. La presenza in un unico database al contempo di tutte le operazioni che passano dal sistema di interscambio (per chi emette o riceve fatture elettroniche) e di tutti i corrispettivi telematici (semplificando per chi esercita attività di commercio al dettaglio) può generare, in tempi molto più rapidi, l’emersione di fenomeni sospetti o che comportano vere e proprie frodi, soprattutto ai fini Iva.

Come noto, nel settore medico-odontoiatrico il ritardo nell’introduzione della fatturazione elettronica (almeno quando l’emissione della fattura avviene nei confronti di un paziente privato) è legato a motivi di privacy. Almeno per quanto è dato sapere, il Sistema tessera sanitaria non ha invece finalità di prevenzione di fenomeni di evasione o di frode (se non lato paziente).

Questo anche perché, per esperienza diffusa, il settore medico-odontoiatrico non prevede evasione IVA o imputazione di costi derivanti da fatture per operazioni inesistenti, bensì eventualmente il rischio di omessa fatturazione (volgarmente definito “nero”). In tale ottica va invece letta la generalizzata lotta al contante (nonostante sino al 31.12.2022 la soglia sia ancora inferiore a 2.000) e l’obbligatorietà del pagamento con mezzi tracciati per la detraibilità delle spese sanitarie. 

La fatturazione elettronica ha già dato prova di intercettare incongruenze tra ricavi dichiarati da un contribuente (che fattura per ipotesi 2.000 euro) e costi dedotti da un altro contribuente (che deduce per ipotesi 20.000 euro), ma potrebbe anche interessare comportamenti sospetti che prendono vita, casualmente, verso la fine del periodo d’imposta o nei primi mesi dell’anno successivo in riferimento a quello precedente (quali variazioni nella dicitura di fatture, note di credito, etc.).

Sempre in linea con questo intento si ricorda che:

  • è stata estesa ai contribuenti con regime forfettario dal 1° luglio 2022 la fatturazione elettronica (salvo che nel 2021 abbiano avuto compensi attivi inferiori a 25.000 euro, ma ragguagliati all’anno);
  • sempre dal 1° luglio 2022 è stato introdotto, per quanto generi una notevole mole di lavoro in più ai contribuenti, l’obbligo da parte dei contribuenti di invio in formato XML al sistema di interscambio delle fatture ricevute (si badi bene non solo di quelle emesse!) dall’estero (con poco frequenti esclusioni), con termini peraltro molto stringenti;
  • particolare attenzione verrà poi riservata da parte dell’amministrazione finanziaria ai controlli volti a prevenire le frodi, purtroppo già avvenute in misura rilevante, connesse ai “bonus edilizi” e al cosiddetto “superbonus”.

Le linee guida dell’Agenzia delle Entrate che interessano maggiormente il settore dentale

Escludendo i cosiddetti grandi contribuenti (imprese che fatturano più di 100 milioni di euro all’anno) o le imprese di medie dimensioni (che partono da 5 milioni di euro di fatturato annuo e arrivano fino a 100 milioni di euro), che spesso hanno anche attività internazionale, le strategie dell’Agenzia delle Entrate si dividono in tre grandi categorie:

  1. imprese di piccole dimensioni (che arrivano fino a 5 milioni di euro di ricavi annui) in cui sono praticamente incluse tutte le società odontoiatriche, i cosiddetti centri dentali in forma societaria, e le società tra professionisti;
  2. i professionisti (intesi come partite IVA individuali, sia collaboratori che titolari di studio, gli studi associati e i contribuenti con il regime forfettario) senza alcun riferimento ai limiti dimensionali;
  3. i privati cittadini, monitorati per il loro tenore di vita e gli eventuali comportamenti sospetti (denaro contante o disponibilità estere non coerenti o non segnalate).

Per ognuna di queste categorie vi sono organizzazioni diverse preposte al controllo, anche se, per ampia esperienza pratica, la categoria 1) e la categoria 2) subiscono di solito tipologie di controllo abbastanza simili che si vedranno in seguito. La categoria 3) invece sarà oggetto di controlli di tipo diverso, come detto in virtù dello scambio automatico di informazioni con un numero sempre crescente di Stati esteri, che include certamente quelli europei (da tenere ben a mente qualora si pensi di aggirare i controlli italiani spostando le disponibilità all’estero in modo non regolare).

I controlli su piccole imprese e professionisti

La circolare chiarisce l’intenzione dell’Amministrazione finanziaria di selezionare i soggetti che “sottofatturano” le prestazioni attive o che portano in detrazione costi non inerenti all’attività esercitata. In commento, le situazioni che per esperienza professionale possono innescare un approfondimento da parte del Fisco sono sostanzialmente tre:

  1. l’effettuazione di acquisti da soggetti che operano in settori economici non coerenti con la “filiera produttiva” del soggetto;
  2. presenza di elevato importo dei costi cosiddetti residuali (ossia quei costi generali non legati a personale dipendente, collaboratori odontotecnici, ammortamenti di beni strumentali, acquisti di materiale dentale). I costi residuali sono inseriti nel rigo RE19 della dichiarazione dei redditi (per i professionisti) e includono, ad esempio, la parte deducibile delle spese di manutenzione dei telefoni, la parte deducibile delle spese connesse ad autovetture e ciclomotori, la parte deducibile delle spese connesse agli immobili utilizzati anche per la vita privata (c.d. uso promiscuo), la parte deducibile dell’IRAP e dell’IMU, nonché i costi relativi all’assicurazione professionale. La logica secondo cui un elevato valore di costi residuali risulta una circostanza sospetta è quella che possano essere inseriti valori più alti di quanto realmente sostenuto o costi in realtà non inerenti all’attività professionale o di impresa, e pertanto non deducibili;
  3. la presenza di bassa redditività (ossia utili percentualmente ridotti rispetto al totale dei compensi o ricavi) anche a fronte di ricavi (o compensi) costanti o in crescita nel tempo. Anche in questo caso, ci si augura fortemente che l’amministrazione finanziaria non si fermi al mero dato statistico, ma che analizzi il caso concreto. Si potrebbe effettivamente avere una bassa redditività del singolo professionista o della singola società per i più svariati motivi: nuovi investimenti di rilevante ammontare, volontà di allargare la propria pazientela a discapito della redditività di breve periodo, operatività in zone con prezzi particolarmente contenuti, mancato controllo di gestione, volontà di ridurre il proprio operato a favore di collaboratori o dipendenti.

Inoltre, sebbene nel 2022 e 2021 il fenomeno, almeno per il settore dentale, si sia fortemente ridotto, dalla circolare in commento risulta confermata l’intenzione di verificare la correttezza di calcolo e la presenza dei requisiti di questi contributi o crediti d’imposta nei confronti dei contribuenti.

Pertanto, si consiglia la massima attenzione nella richiesta di contributi e la massima attenzione nel verificare i requisiti connessi ai crediti d’imposta, la corretta indicazione in dichiarazione, senza sottovalutare la documentazione necessaria da detenere a giustificazione di tali crediti.

Le tipologie di erogazioni pubbliche che saranno oggetto di particolare attenzione sono le seguenti:

  • contributi a fondo perduto connessi a cali di fatturato o reddito particolarmente sensibili richiesti negli anni passati;
  • credito d’imposta per nuovi investimenti realizzati nelle regioni del Mezzogiorno (cosa possibile solamente per le imprese);
  • credito di imposta per attività di “formazione 4.0” (situazione per ora rara nel settore odontoiatrico, ma che potrebbe diventare più frequente in un prossimo futuro).
  • credito per i canoni di locazione pagati in caso di calo del fatturato o dei corrispettivi;
  •  credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (situazione rara nel settore odontoiatrico).

Non sono invece citati, cosa che non vuol dire di per sé che non saranno oggetto di attenzione se non magari in futuro, i crediti più frequenti nel settore odontoiatrico come il credito per dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione, i crediti d’imposta per acquisto di nuovi beni strumentali “normali” (attualmente del 6%) e di beni strumentali c.d. 4.0 (attualmente del 40%) previsto per le sole imprese (esclusi quindi gli studi associati e i professionisti individuali), almeno al momento.

L’utilizzo degli ISA (Indicatori sintetici di affidabilità)

Sebbene l’utilizzo di questo strumento di analisi media per singolo settore sia abbastanza criticato da parte di chi lo applica e ne verifica i risultati, ossia i commercialisti, poiché spesso evidenzia anomalie o incongruenze non logiche o quanto meno migliorabili (forse anche in virtù della relativamente recente introduzione), l’Agenzia delle Entrate continua a puntare sul potere deterrente degli ISA. Infatti, l’anno 2022 continuerà a vedere una campagna informativa da parte dell’amministrazione finanziaria volta a far conoscere ai contribuenti l’eventuale presenza di anomalie, errori, omissioni o incoerenze, che risultino dagli ISA in riferimento al periodo di imposta 2020, al fine di evitare che tali “anomalie” si ripetano per il periodo d’imposta 2021. Queste anomalie dovrebbero essere rese disponibili nella seconda metà del 2022 nel cassetto fiscale. 

Il progetto degli ISA rimane il principale strumento di stimolo e convincimento al corretto adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti che non siano già corretti nei propri comportamenti. Chi, invece, non ha nulla da nascondere, fatica a capire l’utilità di tali anomalie e dubita dell’affidabilità dello strumento in genere.

Ci si augura in questi casi che l’amministrazione finanziaria non applichi lo strumento in modo rigido in quanto, per esperienza professionale, l’anno 2021 ha visto il realizzarsi di situazioni molto diverse (in termini di ricavi/compensi e di reddito soprattutto) anche a parità di condizioni di partenza e ambientali, per una risposta positiva o stentata alla situazione post-Covid e i lockdown subiti.

Ulteriori consigli

Dalla lettura della circolare e dalla nostra esperienza professionale ci sentiamo infine di porre l’attenzione su tre aspetti:

  • considerare con attenzione e monitorare costantemente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) perché moltissime comunicazioni passano e passeranno sempre di più da questo strumento e non più dalla tradizionale notifica con lettera raccomandata o semplice;
  • considerare con massima attenzione le eventuali lettere di compliance ricevute (ossia comunicazioni in cui si segnalano incongruenze o informazioni discordanti rispetto al comportamento del contribuente), capendone ovviamente le ragioni e rispondendo all’amministrazione finanziaria al fine di spiegare l’anomalia. Ignorare queste comunicazioni diventa molto pericoloso in termini di probabilità di successivo accertamento;
  • continuare a prestare attenzione a eventuali assegni trasferibili che, superata la soglia di utilizzo legittimo, fanno scattare automaticamente sanzioni attraverso gli istituti di credito (banche presso cui vengono versati).

Conclusioni

Pare che i controlli sull’anno 2022 saranno principalmente finalizzati ad intercettare, oltre a fenomeni di indebite richieste di contributi a fondo perduto o di utilizzo di crediti in realtà non spettanti (anche per mancanza di documentazione giustificativa), i “soliti” comportamenti anomali, quali costi residuali elevati, bassa redditività o redditività costante pur in situazione di crescita di fatturato o costi connessi a soggetti estranei alla “filiera” del dentale.

Oltre a queste particolarità, i controlli negli ultimi periodi si sono concentrati sui risultati delle anomalie derivanti dalla fatturazione elettronica, dall’incrocio delle comunicazioni trimestrali ai fini IVA, sulle vere e proprie frodi e sull’omissione di redditi risultanti automaticamente all’amministrazione finanziaria (ad esempio redditi da lavoro dipendente o assimilato, da contratti di locazione o dove interviene un sostituto di imposta che, banalizzando, applica una ritenuta alla fonte).

Per il settore dentale i controlli fiscali rappresentano di solito una preoccupazione più che rilevante, in alcuni casi in modo ingiustificato. Tuttavia, è il caso di dirlo, è fondamentale difendersi fin da subito con grande determinazione e precisione, producendo tutti gli elementi a proprio favore affinché i controllori (o i giudici tributari) possano valutarli nel complesso.

Nel caso in cui l’amministrazione finanziaria non consideri valide le giustificazioni del contribuente queste ultime dovranno essere contestate espressamente nell’avviso di accertamento e, in caso di mancanza, saranno un’arma a favore del contribuente in un eventuale contenzioso presso le commissioni tributarie (ossia i “tribunali fiscali” formati dai giudici tributari). 

“Ci sono due modi per far muovere gli uomini:
l’interesse e la paura.”
Napoleone Bonaparte