Le novità fiscali 2022 per gli odontoiatri

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Il primo, come in questo caso, sarà relativo a tutte le norme già pienamente operative alla data di relazione dell’articolo (metà dicembre) con qualche anticipazione sulle misure presenti nella legge di Bilancio per l’anno successivo di cui, ad oggi, risulta disponibile solamente una versione non ancora convertita in legge.

Per fortuna il legislatore non ci lascia mai a secco di argomenti: anche in questo primo approfondimento infatti spazieremo da tematiche che impattano direttamente sull’operatività dei singoli studi odontoiatrici (come ad esempio le limitazioni all’uso del contante), a prescindere dalla modalità di esercizio dell’attività odontoiatrica, agli ennesimi rinvii di norme che ogni anno, sul filo di lana, vengono prorogate (ad esempio la e-fattura per gli operatori sanitari con conseguente mantenimento della comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria), fino a vere e proprie “new entry” figlie anche del recente impulso fiscale dato al settore edile di interesse generale per tutti i contribuenti (come l’obbligo di visto di conformità per le cessioni dei crediti edilizi o per lo sconto in fattura).

La limitazione all’utilizzo del contante dal 1° gennaio 2022

A partire dal 1° gennaio 2022 si applicherà e sarà pienamente operativo il nuovo limite che interessa in particolar modo i pagamenti in contanti (ma, più in generale, riguarda tutti i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante). Questi potranno essere effettuati liberamente entro l’importo massimo di 999,99 €.

La stretta sull’utilizzo del contante non è una novità sicuramente degli ultimi anni. Era stato infatti il D. Lgs. 231/2007 (modificato, ad onor del vero, dal decreto legge “Fiscale” 124/2019) ad introdurre questo meccanismo regressivo. In precedenza, infatti, il limite era stato fissato prima a 2.999,99 €, successivamente ridotto dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a 1.999,99 €.

Per una volta, però, l’impatto sugli studi dovrebbe essere relativamente ridotto, almeno per quanto concerne il lato degli incassi. Infatti, dal 1° gennaio 2020 per effetto dell’articolo 1, comma 679, della legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) le spese sanitarie per poter essere liberamente detraibili devono essere pagate con mezzi tracciati: questo ha comportato la notevole riduzione del pagamento in contanti delle fatture per prestazioni odontoiatriche da parte dei pazienti.

Questi ultimi, infatti, pur di non perdere la possibilità di detrarre la spesa sanitaria, stanno sempre più utilizzando strumenti tracciati come bonifici, assegni o carte di credito o debito.

Differente invece il caso relativo ai pagamenti: questi, infatti, subiranno appieno la nuova limitazione, particolarmente stringente, con una conseguente necessità di modificare la policy di pagamento all’interno degli studi. Pensiamo infatti a tutte quelle situazioni, tutt’altro che inusuali, in cui alcuni pagamenti di fornitori venivano effettuati in contanti pur a fronte di regolare ricevimento di fattura. Non essendovi allo stato attuale un divieto assoluto dell’utilizzo del contante, la soglia di 999,99 € potrebbe risultare particolarmente limitante.

In sintesi, quindi, non si potranno né incassare prestazioni sanitarie regolarmente fatturate in contanti per importi maggiori o uguali ai 1.000 €, né procedere a pagamenti il cui importo complessivo sia superiore o uguale a tale soglia.

Attenzione poi alle operazioni “artificiosamente frazionate”: ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera v) del DLGS 231/2007, per “operazione frazionata” si intende una operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore uguale o superiore al limite di 1.000 € (o a quelli precedenti, dato che la norma è in vigore da tempo) effettuata mediante il frazionamento in più operazioni singolarmente inferiori a tale soglia, a loro volta poste in essere in momenti diversi ma in un circoscritto periodo temporale che la normativa aveva identificato in 7 giorni.

Si pensi, ad esempio, al caso di un acquisto di un bene strumentale dell’importo di 1.500 € IVA inclusa: se il pagamento viene frazionato in un acconto ed un saldo, trattandosi di una operazione unitaria, il pagamento potrà avvenire in contanti fino alla soglia massima di 999,99 €. La parte eccedente dovrà essere pagata con mezzi di pagamento tracciati. Il tema era ed è particolarmente sensibile per l’odontoiatria dato che molto spesso, specialmente in passato (prima cioè del 2020), alcuni piani terapeutici erano e sono pagati con il meccanismo di “acconto e saldo”: ad una prima analisi (o ad una analisi meramente documentale, come quella che conduce l’AdE o la GdF in queste fattispecie), queste potevano sembrare operazioni unitarie artificiosamente frazionate. In questi casi, infatti, era decisamente consigliato identificare nelle fatture in modo puntuale le varie terapie eseguite sul paziente, così da non generare il dubbio di aver voluto aggirare la norma “spezzettando” i pagamenti. Come detto, però, il “problema” è sicuramente molto meno di attualità dato che, anche per pagamenti di piccoli importi, è diventato molto comune l’utilizzo del POS o di altri mezzi di pagamento tracciati.

Uno sguardo, infine, alle sanzioni: fatta salva l’efficacia del pagamento, nel caso in cui venga accertata una violazione del suddetto limite la sanzione amministrativa applicata è solo di natura pecuniaria e va da un minimo di 1.000 € ad un massimo di 50.000 €. In passato la sanzione minima era più elevata e si allineava con la soglia limite per i pagamenti “cash” (2.000 € o, in precedenza, 3.000 €).

Giudizio

Negativo! Visti i risvolti sanzionatori, anche se, per i motivi esposti, sempre meno impattante sull’operatività degli studi.

Il rinnovato divieto di emissione delle fatture in modalità elettronica per le prestazioni sanitarie e di conseguente obbligo di comunicazione al sistema TS

Come anticipavamo, tra le novità – non novità vi è anche la proroga a tutto il 2022 del divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese al paziente. Questo ennesimo rinvio è stato reso operativo con la conversione in legge del decreto legge “Fisco Lavoro” n. 146/2021, avvenuta sul finire del 2021.

È stato infatti modificato l’articolo 10 bis del decreto legge 119/2018 estendendo anche all’anno 2022 il divieto che era stato previsto sin dagli albori dell’introduzione della fattura elettronica (anno 2019).

Le motivazioni sono sempre le medesime: si continua a fare riferimento alla mancata individuazione di specifiche modalità per l’emissione dei file XML mediante il sistema di interscambio dell’AdE che dovrebbero tenere in considerazione la “sensibilità” dei dati contenuti in queste particolari tipologie di fatture (contenenti informazioni relative allo stato di salute del paziente). Il tema, peraltro, non interessa solo l’odontoiatria perché, come in passato, il divieto in esame riguarda anche i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di pazienti persone fisiche.

Effetto diretto di questo ennesimo rinvio è il mantenimento dell’obbligo di comunicazione dei dati al sistema tessera sanitaria. Questo aspetto però è di particolare rilevanza e attualità perché, come tutti ricordano, l’obbligo di comunicazione sarebbe dovuto diventare mensile già dall’anno 2021 (come previsto dal D.M. 19.10.2020), salvo poi essere stato posticipato dal D.M. 29.1.2021 all’anno successivo introducendo un meno impattante obbligo di comunicazione semestrale (31.7 per il 1° semestre ’21 e 31.1 per il 2° semestre ‘21).

Alla data di redazione del presente approfondimento, nulla è dato sapere per l’anno 2022: l’adempimento sarà ancora semestrale, tornerà ad essere annuale oppure diventerà veramente mensile? Una risposta in tempi rapidi sarebbe doverosa per permettere agli studi di organizzare quest’attività decisamente gravosa, soprattutto per coloro che non si fossero ancora dotati di specifici software gestionali.

Ricordiamo infatti che l’adempimento nasce per mettere a disposizione dell’amministrazione finanziaria tutte le informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti, così da consentirle di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata e contrastando ancora più efficacemente il fenomeno dell’evasione.

L’obbligo riguarda, fra i tanti soggetti, anche le strutture sanitarie accreditate e non con il SSN, gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri e gli igienisti dentali. Dal punto di vista oggettivo, in estrema sintesi, saranno oggetto di comunicazione le spese sanitarie che riportano i dati del paziente, secondo un criterio dell’effettivo pagamento (o “criterio di cassa”): per definire il periodo entro cui procedere all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria sarà quindi rilevante la data dell’avvenuto incasso a prescindere dal fatto che la fattura riporti una data antecedente.

Pertanto, una fattura emessa al paziente nel 2021 e da lui pagata nel 2022 rientrerà nella comunicazione periodica 2022. Sarà poi anche obbligatorio, oltre ad indicare il tipo di documento fiscale, la “natura IVA” dell’operazione (esente, ad esempio) e l’eventuale esercizio dell’opposizione alla comunicazione da parte del paziente, anche l’indicazione della modalità di pagamento (tracciata o meno per le finalità di detraibilità precedente analizzate).

Giudizio

Negativo! Anche se ormai molti studi odontoiatrici si sono abituati alla gestione in prima persona di questi adempimenti periodici. Sicuramente, se la tempistica di comunicazione al sistema TS sarà mensile, in grossa difficoltà saranno tutti coloro che per un motivo o per un altro non hanno ancora adottato gestionali clinici nei propri studi.

Possibile introduzione della fatturazione elettronica anche per coloro che applicano il regime “di vantaggio” e il regime “forfettario”

Alla data di redazione del presente approfondimento, una ulteriore notizia ha “scosso” molti odontoiatri, soprattutto i più giovani o i meno strutturati: l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica anche per le prestazioni rese da professionisti che utilizzano il regime “forfettario” ed il regime “di vantaggio”.

Infatti, il 13 dicembre scorso, il Consiglio dell’Unione Europea ha concesso all’Italia la proroga per il triennio 2022-2024 per l’adozione del sistema di fatturazione elettronica obbligatoria alla luce degli ottimi risultati ottenuti dal nostro Paese nella lotta all’evasione.

La vera novità, però, consiste nella concessione della facoltà di estendere l’obbligo anche ai oggetti passivi, leggasi i contribuenti, che adottano “regimi in franchigia” di cui all’articolo 282 della Direttiva 2006/112/CE, come ad esempio il regime “forfettario” o il regime “dei minimi”. Specialmente il primo dei due regimi agevolati è molto diffuso tra coloro che svolgono l’attività odontoiatrica come consulenti presso altri studi, siano essi liberi professionisti, studi associati o ancora società di capitali o persone.

Ebbene, se l’obbligo sarà confermato, per le cosiddette “consulenze odontoiatriche” rese su pazienti di altri professionisti o di altre strutture sanitarie (studi associati, S.r.l. o STP in forma di s.r.l., esemplificando) ed a questi ultimi soggetti fatturati, non si potrà più emettere il documento in formato cartaceo ma si dovrà utilizzare la fattura elettronica in formato XML inviandola tramite il sistema di interscambio.

Ovviamente questo obbligo non ricadrà su quegli odontoiatri che effettuano prestazioni sanitarie, pur applicando il regime forfettario o quello dei minimi, fatturandole direttamente ai pazienti: questi contribuenti quanto saranno tenuti a comunicare i dati al sistema tessera sanitaria e sarà per queste prestazioni vietata l’emissione delle fatture in modalità “elettronica” tramite il sistema di interscambio.
Ad oggi però non è ancora chiaro come questa disposizione comunitaria sarà recepita internamente. Manca, infatti, allo stato attuale l’intervento legislativo che dovrebbe introdurre l’obbligo e, soprattutto, non è chiara la data di entrata in vigore.

Secondo lo Statuto del Contribuente, “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore”: l’auspicio è, quindi, che o con la legge di Bilancio (ad oggi non ancora approvata) o con il decreto “Milleproroghe” (il classico decreto di fine anno) o ancora con la cosiddetta legge “Delega fiscale” (che dovrebbe riformare il nostro sistema tributario delle imposte dirette) sia stabilita una introduzione a step: in un primo momento (1° semestre 2022?) potrebbe essere concessa la facoltà di emettere le fatture sia in formato elettronico tramite il sistema SdI sia in modalità cartacea, per poi rendere obbligatoria la fatturazione elettronica dopo i necessari tempi di adattamento.

Sicuramente il desiderio dell’amministrazione finanziaria di disporre di tutti i dati delle fatture per fronteggiare l’evasione potrebbe far propendere per una introduzione molto repentina.

Giudizio

Dipendente molto dalle tempistiche di recepimento, ma potenzialmente Negativo! perché obbligherà anche gli odontoiatri senza struttura a dotarsi di strumenti digitali per la fatturazione ed a sopportarne i relativi costi.

Nel prossimo articolo, analizzeremo le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 che, in base alle informazioni di cui si dispone oggi, dovrebbero interessare le proroghe di tutte le detrazioni edilizie nonché delle varie misure agevolative per i crediti di imposta relativi agli investimenti nei beni strumentali. Di contro, si dovranno obbligatoriamente trattare le limitazioni (quali, l’obbligo dell’apposizione dei visti di conformità e delle asseverazioni) per fruire della cessione dei crediti da detrazioni edilizie di qualsiasi tipo o dello “sconto in fattura”, introdotte a fine 2021 dal decreto “Antifrode”.

Stay tuned!