Le novità 2022 per gli odontoiatri – Seconda Parte

Come anticipato nel precedente numero di Doctor OS, analizziamo ora le principali novità che interessano il settore odontoiatrico introdotte dalla legge di Bilancio 2022, approvata lo scorso 30 dicembre, ed oggetto nel mese di gennaio di una serie di chiarimenti forniti sia dall’amministrazione finanziaria sia dalla dottrina. In linea generale, non si tratta di una “Finanziaria” che introduce svolte epocali nell’ambito tributario: possiamo anticipare positive novità soprattutto per i liberi professionisti (per effetto dell'abolizione dell’IRAP, della rimodulazione delle aliquote di imposta IRPEF e del rinnovo delle principali detrazioni edilizie), accompagnate da una prima inversione di tendenza sulle concessioni di crediti d'imposta e di strumenti per la facilitazione all'accesso al credito, fenomeno figlio più di esigenze di finanza pubblica che di una effettiva fine del periodo pandemico. Come sempre, forniremo anche un giudizio al termine di ogni singolo argomento così da poter orientare il lettore e fornirgli, speriamo, spunti ed elementi da poter analizzare con il proprio commercialista.

dopo aver analizzato nell’articolo precedente le norme già pienamente operative, vengono ora analizzate le principali novità che interessano il settore odontoiatrico introdotte con la legge di Bilancio 2022, approvata lo scorso 30 dicembre.

1. L’eliminazione dell’IRAP per i professionisti che esercitano l’attività in forma individuale

La legge di Bilancio 2022 ha introdotto una interessante novità che impatta positivamente su tutti i liberi professionisti che esercitano l’attività odontoiatrica in forma individuale. Purtroppo, anticipiamo subito che l’esclusione dal pagamento dell’IRAP non vale per coloro che utilizzano forme associative con cui svolgere l’attività professionale, ad esempio le associazioni professionali o le società (di persone o capitali).

La novità

Con effetto dal periodo di imposta 2022, gli odontoiatri che esercitano l’attività libero professionale in forma individuale saranno esonerati dal pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Questa disposizione vale anche per gli odontoiatri che, per usufruire dei vari crediti d’imposta collegati agli “Investimenti 4.0” e al “Bonus Mezzogiorno”, pur senza dotarsi di una struttura societaria, si erano iscritti in Camera di commercio come impresa individuale.

Attenzione però all’efficacia temporale della norma: l’esonero vale dal periodo d’imposta 2022 e non per tutti i versamenti di imposta che si effettueranno nel medesimo anno.

Questo significa che il saldo IRAP 2021 da pagarsi nei mesi di giugno-luglio 2022 non sarà cancellato, salvo i casi di cui si dirà in seguito. I primi effetti nell’anno solare 2022 si produrranno con l’annullamento degli acconti IRAP di giugno-luglio e di novembre. Sarà inoltre necessario presentare la dichiarazione IRAP per l’anno d’imposta 2021 entro la fine di novembre prossimo. In caso di contenziosi in essere, la nuova disposizione non determinerà automaticamente la totale estinzione a favore del professionista, ma sicuramente sarà un elemento che sarà valutato a suo favore dal giudice tributario.

La situazione ante 2022

Ancor prima della introduzione di questa positiva novità, nel “mondo del dentale” vi erano comunque già dei soggetti che erano esonerati dal versamento dell’IRAP. Facciamo riferimento a tutti quegli odontoiatri che si erano avvalsi o si avvalgono del regime forfettario ex l. 190/2014 (o del, più datato, regime di vantaggio ex DL 98/2011): per questi, infatti, il tributo non era dovuto per espressa previsione normativa.

Oltre a queste situazioni, particolarmente comuni tra coloro che svolgono attività come collaboratori presso altre strutture o altri professionisti, vi sono i casi di odontoiatri privi di “autonoma organizzazione”. Questo è sempre stato uno dei requisiti essenziali per la debenza di questa specifica imposta, sia secondo le previsioni dell’articolo 2 del DLGS 446/97 sia gli orientamenti della giurisprudenza nei vari gradi di giudizio. In mancanza, infatti, della cosiddetta “autonoma organizzazione”, coloro che svolgono un’attività in forma individuale erano e sono, secondo le varie pronunce dei giudici tributari, al di fuori dell’ambito applicativo dell’IRAP. Nello specifico, si è in presenza di “autonoma organizzazione” quando il professionista contemporaneamente:

  1. è sotto qualsiasi forma responsabile dell’organizzazione stessa (e non sia quindi inserito in strutture organizzative di interesse di terzi e sotto l’altrui responsabilità);
  2. impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività odontoiatrica o si avvalga non occasionalmente di lavoratori dipendenti o collaboratori per lo svolgimento di mansioni che esulino dalla semplice attività di segreteria o da semplici attività esecutive.

Secondo i giudici, per configurare l’autonomia organizzativa, era ed è sufficiente il verificarsi della prima condizione più, alternativamente, una delle due sub-condizioni riportate al secondo punto. La valutazione doveva e deve essere condotta non limitandosi però solo agli aspetti formali ma analizzando la realtà fattuale delle specifiche situazioni.

In buona sostanza, quindi, i professionisti che operano all’interno di strutture professionali organizzate e gestite da terzi o coloro che non si avvalgono di lavoro altrui o, ancora, utilizzano beni strumentali particolarmente limitati (ad esempio telefono, autoveicolo o personal computer) erano già esonerati de facto dal versamento del tributo.

Vi erano poi i casi particolari dei medici convenzionati con strutture ospedaliere per cui con l’art. 2 comma 1-bis del DLGS 446/97 era stata definita normativamente nel 2015 una specifica nozione di “autonoma organizzazione”.

Per chi rimane quindi l’IRAP?

La risposta è particolarmente semplice: l’imposta sarà dovuta da tutti gli odontoiatri che esercitano l’attività professionale o con strutture societarie, siano esse di persone (S.n.c. o S.a.s.) o di capitali (S.r.l. o S.p.A.) ancorché con le connotazioni di S.T.P., o con altre forme associative (così come anche ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite).

L’unico spiraglio per gli studi associati è stato fornito da una recente sentenza della Corte di Cassazione (prima nel suo genere) risalente allo scorso dicembre in cui una associazione professionale era stata esclusa dall’applicazione dell’IRAP poiché era stato dimostrato (ma i fatti di causa che hanno condotto i giudici a questa pronuncia non sono noti) che i singoli professionisti avevano sempre esercitato l’attività professionale autonomamente e non in forma associata, provando di fatto che il vincolo associativo non si era mai costituito.

Giudizio

Sicuramente positivo per tutti quegli odontoiatri che sono in possesso di una struttura organizzativa che impiega personale e/o macchinari eccedenti il minimo indispensabile (caso frequente per i titolari di studio).

Questi saranno esonerati dal 2022 da un’imposta che, sebbene di entità contenuta (generalmente si attesta nell’intorno del 3,9%), è penalizzante nel caso di impiego rilevante di lavoratori dipendenti o in caso di indebitamento (sia con banche sia con società di leasing) ancorché strumentale allo svolgimento dell’attività.

Si delinea però una forte penalizzazione verso le aggregazioni professionali, fenomeno sempre più attuale (non solo nel settore odontoiatrico) stante la necessità di unire più specializzazioni odontoiatriche per fornire prestazioni complete alle varie tipologie di pazienti.

2.La riforma dell’IRPEF (Imposta sui redditi delle persone fisiche)

La legge di Bilancio 2022 ha anticipato una parte della più organica riforma fiscale oggetto di un apposito disegno di legge delega al governo attualmente in corso di approvazione parlamentare. L’ampia riforma fiscale, individuata dal PNRR come una delle azioni chiave per contrastare le debolezze strutturali del nostro Paese e per accelerare la ripresa, grazie anche ai fondi europei, si pone obiettivi particolarmente ambiziosi:

  • la crescita dell’economia attraverso una maggiore efficienza della struttura fiscale;
  • la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario che rimarrà incentrato sui criteri progressivi ma che vedrà (si spera!!!) diminuiti gli adempimenti a carico dei contribuenti ed eliminati i cosiddetti micro-tributi;
  • il contrasto alla evasione ed alla elusione fiscale (un evergreen).

Le prime novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022

In questo ampio quadro, la norma in commento ha in primo luogo previsto una rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote di tassazione.

In secondo luogo, è intervenuta sulle detrazioni che spettano di default per le varie tipologie di reddito in misura decrescente rispetto al crescere dell’imponibile.

In terzo luogo, in abbinamento all’assegno unico e universale per i figli a carico, ha fatto pulizia di una serie di detrazioni spettanti su questi ultimi in un’ottica di semplificazione.

Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2022, pertanto produrranno i suoi effetti reali solamente con la dichiarazione dei redditi che si presenterà nel 2023 per il periodo di imposta 2022. Sarà da capire se si potrà anticipare parzialmente l’effetto di questa positiva riforma attraverso una contrazione o riformulazione degli acconti di imposta da pagarsi nell’anno 2022 nei mesi di giugno-luglio e nel mese di novembre.

I nuovi scaglioni di reddito e i primi conteggi di convenienza

La legge di Bilancio riduce da cinque a quattro gli scaglioni reddituali modificando anche le aliquote di imposta. Nello specifico:

  • per i redditi fino a 15.000 Ä si pagherà un’aliquota d’imposta pari al 23%;
  • per la fascia di reddito superiore a 15.000 Ä e fino a 28.000 Ä, la tassazione marginale sarà pari al 25%;
  • per la fascia di reddito superiore a 28.000 Ä e fino a 50.000 Ä, la percentuale da applicare sarà pari al 35%;
  • per la fascia reddituale superiore ai 50.000 Ä, verrà applicata aliquota unica pari al 43%.
  • La tassazione rimane basata su un meccanismo progressivo, il che significherà che potranno beneficiare della riduzione di imposta anche redditi elevati, sebbene i maggiori vantaggi saranno ottenuti da coloro che percepiscono redditi che non superano le prime tre fasce (entro quindi 50.000 Ä).

In base ai dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per la categoria odontoiatrica, il reddito medio dei dentisti si attesta nell’intorno dei 55.000 Ä: per effetto della riforma fiscale, con questi valori si otterrà un risparmio su base annua pari a circa 670 Ä.

La modifica delle detrazioni ed il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico

Al di là delle modifiche delle specifiche detrazioni che vengono riconosciute (in misura decrescente al crescere del reddito) per le singole categorie reddituali, discorso molto tecnico che esula dalle finalità informative di questo approfondimento, una rilevante novità che impatterà dall’anno d’imposta 2022 è la modifica delle detrazioni di imposta per i figli a carico.

È stato infatti introdotto con la legge 46/2021 l’assegno unico e universale che sostituisce una serie di misure a sostegno dei figli a carico, tra cui gli assegni per il nucleo familiare, il bonus bebè, le specifiche detrazioni fiscali collegate ai figli a carico e il premio nascita. Precisiamo subito che questa riforma non produce effetti sugli oneri deducibili o sugli oneri detraibili sostenuti dai genitori per i figli fiscalmente a carico: i genitori potranno quindi continuare a detrarre, ad esempio, le spese sanitarie o le spese scolastiche sostenute nell’interesse dei figli.

Non cambiano neanche i criteri per essere considerati a carico: il limite reddituale, al lordo degli oneri deducibili rimane pari a 4.000 Ä per figli con età non superiore a 24 anni (limite che si riduce a 2.840,51 Ä per figli con età superiore a 24 anni).

L’assegno unico può essere richiesto per ciascun figlio minorenne a carico (eventualmente anche per i figli maggiorenni fino al 21° anno di età con specifiche condizioni e per figli con disabilità) da qualsiasi soggetto, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori. L’assegno pertanto spetterà ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi (come gli odontoiatri) ed ai titolari di pensione, a prescindere dal reddito percepito ed in virtù di un meccanismo di progressiva diminuzione al crescere del reddito stesso.

I requisiti per il soggetto richiedente sono particolarmente semplici da verificare: essere cittadino italiano o di uno stato comunitario, pagare le imposte sul reddito ed essere residente e domiciliato nel nostro Paese. Questo contributo (esente da imposta) spetta nella misura minima pari a 50 Ä per ciascun figlio minorenne e potrà essere anche incrementato in presenza di un ISEE compreso tra 0 a 40.000 Ä (più è vicino alla soglia massima, minore sarà l’incremento).

In caso di figli maggiorenni fino a 21 anni, al di là di specifiche condizioni di accesso, il contributo di fatto si dimezza. La domanda deve essere presentata sul sito istituzionale dell’INPS per ogni singolo anno ed i primi pagamenti avverranno dal mese di marzo 2022 sul conto corrente indicato in sede di richiesta.

Giudizio

Decisamente positivo, sia per la riduzione del carico fiscale sia perché è un primo concreto tentativo di semplificazione nei rapporti fisco-contribuente.

3.La stretta dal 2023 sui crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali

Prima o poi sarebbe dovuto accadere: per la prima volta dal 2016, la legge di Bilancio introduce una serie di limitazioni e riduzioni ai crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali. Il tema è sicuramente d’interesse per tutti gli studi odontoiatrici, a prescindere da come sono organizzati per lo svolgimento dell’attività professionale. Come avevamo anticipato nel numero di ottobre scorso, la novità avrà impatto dal 2023 ma sarà opportuno confrontarsi con il proprio commercialista nel corso del 2022 per non perdere interessanti opportunità di rinnovamento del proprio studio.

Rimandiamo pertanto al precedente approfondimento l’analisi della disciplina, sia relativamente al credito d’imposta per i beni ordinari (materiali e immateriali) che per i beni 4.0 (materiali e immateriali) con le sue configurazioni per l’anno 2021 e per l’anno 2022 (e annessa “coda” per le consegne entro il 30 giugno 2023 a specifiche condizioni). Stante la finalità di aggiornamento di questo articolo, invece, anticipiamo le misure in essere dal 1° gennaio 2023, sempre che non subiscano modifiche con prossimi provvedimenti legislativi.

La novità dal 2023

Dal prossimo 1° gennaio 2023 (salvo avvalersi del termine lungo con prenotazione) cesserà di esistere il credito d’imposta per i beni ordinari, siano essi materiali o immateriali. Tale credito, che ha sostituito il super-ammortamento, nell’anno 2021 si attestava generalmente al 10% mentre, per gli investimenti effettuati nel 2022 (senza prenotazione entro il 31.12.2021), è già stato ridotto al 6%.

Viene invece prorogato fino al 2025 il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (ex iper-ammortamento), con però una pesante rimodulazione e senza estenderne l’ambito soggettivo. Il credito, infatti, rimane fruibile solo da coloro che esercitano l’attività odontoiatrica con società di capitali (principalmente S.r.l. anche in modalità Stp), Società di persone (S.n.c. o S.a.s.) o imprese individuali iscritte in CCIAA. 

Ricordiamo che per il 2021 tali crediti ammontavano rispettivamente al 50% ed al 20% mentre, per il 2022 (salvo il termine lungo di consegna entro il 30.6.2022 con prenotazione e pagamento di acconto di almeno il 20% avvenuto entro lo scorso 31.12), l’agevolazione si riduce al 40% per i beni materiali, rimanendo invece invariata al 20% per quelli immateriali.

Dal 2023 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell’ormai storico allegato A della legge 232/2016 effettuati entro il 31.12.2025 (o entro il termine lungo del 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto), spetterà un credito pari al 20% del costo stesso per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro (tralasciamo gli investimenti di entità superiore).

Per gli investimenti in beni immateriali, inseriti nell’allegato B della legge 232/2016, il credito sarà invece ridotto rispetto alla misura attuale del 20% con maggiore progressività. Per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2023 (o con il termine lungo del 30.6.2024 con prenotazione) il credito rimarrà pari al 20% del costo. Nell’anno successivo (sempre con la possibilità di avvalersi del termine lungo del 30.6.2025 con prenotazione) il beneficio si ridurrà al 15% e poi scendere al 10% per gli investimenti effettuati nel 2025 (anche in questo caso con il possibile termine lungo del 30.6.2026 con specifica prenotazione).

Giudizio

Certamente negativo, anche perché in un momento storico in cui la leva fiscale può e deve essere utilizzata per stimolare l’economia ridurre i crediti sugli investimenti potrebbe avere un effetto reale non positivo. C’era comunque da aspettarselo, essendo una agevolazione a regime dalla fine del 2016. Certamente, l’anticipazione a così largo respiro della progressiva riduzione permetterà a tutti gli odontoiatri di effettuare nei prossimi mesi attente politiche valutative su come sfruttare al massimo le agevolazioni fiscali per gli investimenti nei propri studi.

4. L’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro per le prestazioni occasionali

Il decreto Fisco Lavoro ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione che interessa coloro che utilizzano i cosiddetti lavoratori autonomi occasionali (coloro che certificano il loro compenso con le ricevute per prestazioni occasionali).

Su questo argomento, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito alcuni chiarimenti, a nostro modo di vedere non totalmente esaustivi, a metà gennaio fornendo alcuni spunti e chiarimenti di cui si sentiva l’esigenza.

A chi interessa la comunicazione?

In primo luogo, si deve precisare che l’obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente i soggetti che operano in qualità di imprenditori. Sembrerebbe quindi che questa novità interessi gli odontoiatri solamente qualora svolgano l’attività professionale sotto forma di impresa individuale iscritta in Camera di Commercio o attraverso strumenti societari, come le società di persone o le società di capitali. Come confermato anche dalle singole associazioni di categoria, è molto probabile che, stante la finalità di contrasto dei fenomeni elusivi della norma, ci sarà un’estensione anche ai liberi professionisti che svolgono l’attività in forma individuale o in forma associata.

Quali sono le prestazioni da comunicare e quali sono escluse?

L’obbligo interessa i rapporti intrattenuti con i lavoratori autonomi occasionali, inquadrabili nelle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice civile come soggetti che si obbligano a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, a fronte di un corrispettivo economico da assoggettare a tassazione come reddito diverso ai sensi dell’articolo 67 comma 1 lettera l) del TUIR. Sono quindi esclusi, oltre ai rapporti di lavoro dipendente, anche:

  • le prestazioni intellettuali e le attività autonome svolte abitualmente ed assoggettate a regime IVA (ancorché poi per loro natura esenti da imposta);
  • le collaborazioni coordinate continuative;
  • le prestazioni occasionali gestite con il libretto di famiglia;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforme digitali.

Precisiamo quindi che non saranno oggetto di comunicazioni le cosiddette “collaborazioni/consulenze professionali” ossia quelle prestazioni sanitarie (e non) rese dai titolari di partita IVA sui pazienti (o clienti) di studi o strutture rientranti nel novero dei soggetti tenuti all’adempimento.

Entro quando e come deve essere effettuata la comunicazione?

La comunicazione deve essere preventiva rispetto all’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale. Siccome la nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro è uscita successivamente all’entrata in vigore della disposizione, le eventuali comunicazioni non effettuate (semplicemente perché non si sapeva come effettuarle…!) potevano essere sanate entro il 18 gennaio.

La comunicazione va effettuata all’Ispettorato del lavoro competente in base al luogo dove si svolge la prestazione, utilizzando appositi indirizzi di posta elettronica ordinaria che sono stati resi noti con la nota numero 29 nello scorso 11 gennaio.

Il contenuto della comunicazione consiste nell’indicazione delle seguenti informazioni:

  • dati del committente del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data di inizio della prestazione e sua presumibile durata;
  • ammontare del compenso se stabilito al momento del conferimento dell’incarico.

Sanzioni 

Uno sguardo, infine, alle sanzioni: in caso di omessa o infedele comunicazione la sanzione andrà da un minimo di 500 Ä a un massimo di 2.500 Ä per ciascun lavoratore occasionale non comunicato.

Giudizio

Negativo, anche se di impatto limitato per le attività odontoiatriche. Si tratta dell’ennesima comunicazione di cui sicuramente non se ne sentiva l’esigenza, finalizzata a contrastare fenomeni elusivi poco diffusi nel settore odontoiatrico. Il consiglio comunque è quello di rivolgersi, nei casi di interesse, al proprio consulente del lavoro per avere informazioni in merito.

5. Novità in tema di bonus edilizi

La legge di Bilancio ha finalmente, dopo anni di proroghe annuali, previsto un rinvio delle scadenze delle detrazioni edilizie (superbonus e bonus facciate a parte) a lungo termine.

È stata anche introdotta una nuova detrazione specifica per l’abbattimento delle barriere architettoniche, potenzialmente interessante per chi ha intenzione di trasformare lo studio professionale in un locale in linea con la normativa per le autorizzazioni sanitarie. È stata poi prorogata fino al 2024 per tutte le detrazioni anche la possibilità di optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito (modalità di fruizione dei benefici fiscali legati alle detrazioni particolarmente convenienti in termini temporali e finanziari), introducendo però una serie di limitazioni.

Il tema, come si può immaginare, è particolarmente articolato e corposo e meriterebbe un approfondimento a sé. Trattandosi però di un articolo che analizza le principali novità fiscali di interesse introdotte dalla legge di Bilancio, procederemo con un’analisi sintetica delle varie modifiche normative salvo poi riservarci di ritornare sull’argomento nei prossimi numeri della rivista.

Proroga delle principali detrazioni edilizie

Come anticipato, la legge di Bilancio ha disposto una generalizzata proroga al 31.12.2024 dei principali bonus edilizi già in vigore. Fanno eccezione a questo rinvio a lungo termine principalmente il superbonus ed il bonus facciate. Nello specifico, fino al 31.12.2024 sarà possibile fruire di:

  • la detrazione Irpef del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (nel limite di spesa di 96.000 Ä);
  • il “sismabonus” in tutte le sue varianti (nel limite di spesa di 96.000 Ä);
  • il bonus mobili collegato a immobili in cui sono eseguiti interventi per recupero del patrimonio edilizio (nel nuovo limite di 10.000 Ä per il 2022 e di 5.000 Ä per gli anni successivi);
  • l’ecobonus che permette di ottenere una detrazione del 50 o 65% per gli interventi di risparmio energetico con differenti limiti di spesa (detrazioni potenzialmente anche di entità superiore a determinate condizioni specifiche);
  • i bonus verde con detrazione al 36% nel limite di 5.000 Ä.

Come anticipavamo, c’è stata qualche modifica anche per il superbonus: rispetto al termine finale generale stabilito per il prossimo 30 giugno, l’agevolazione fiscale è stata posticipata nella misura piena del 110% fino al 31.12.2023 (nei due anni successivi la percentuale di detrazione dovrebbe ridursi) per gli interventi effettuati principalmente da:

  • condomini o da persone fisiche che possiedono per intero edificio oggetto di interventi (formato al massimo da 4 unità immobiliari);
  • da persone fisiche su unità immobiliari site all’interno di condomini o di edifici interamente posseduti oggetto di interventi “trainati”.

L’agevolazione scadrà invece il prossimo 31 dicembre per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari indipendenti ed autonome o comunque su unità immobiliari non facenti parte di immobili sulle cui parti comuni sono effettuati interventi “trainanti”, qualora entro il prossimo 30 giugno siano effettuati i lavori per almeno il 30% del totale. Per quanto concerne invece il bonus facciate, una delle principali agevolazioni edilizie utilizzate nel 2021, la proroga è stata solamente annuale con un effetto, come vedremo, anche di riduzione della aliquota di detrazione.

Alcune modifiche specifiche a singole agevolazioni

Oltre al rinvio delle scadenze, vi sono state alcune modifiche che hanno interessato principalmente il superbonus, il bonus facciate ed il bonus mobili. Relativamente al superbonus, è stato precisato che la fruizione attraverso la normale detrazione in dichiarazione dei redditi (salvo l’utilizzo della dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle Entrate) implica l’obbligo dell’ottenimento del cosiddetto visto di conformità, asseverazione già prevista nel caso di sconto in fattura o cessione del credito. Il bonus facciate invece, come detto posticipato al 2022, vede ridursi la percentuale di detraibilità delle spese: si passa dal 90% al 60% senza però l’applicazione di un limite massimo di spesa.

Il bonus mobili invece, dopo l’estensione del plafond di spesa a 16.000 Ä valido solo per il 2021, ritorna ad avere un limite massimo pari a 10.000 Ä per le spese sostenute nel 2022 con previsione di dimezzamento per gli anni 2023 e 2024.

Novità per le opzioni di utilizzo delle detrazioni edilizie

La legge di Bilancio, su questo argomento, opera su più direttrici: da una parte allinea la finestra temporale in cui è possibile optare per modalità di utilizzo dei bonus edilizi in modalità alternativa rispetto alle detrazioni (ossia sconto in fattura e cessione della detrazione) con la durata stessa delle agevolazioni, ossia fino al 2024 nella maggior parte dei casi. Da un’altra estende queste opzioni a quasi tutte le detrazioni edilizie rendendo però obbligatorio l’apposizione del visto di conformità e l’attestazione della congruità delle spese (i cui costi professionali sono anch’essi detraibili). Infine, eccezion fatta per il bonus facciate, snellisce le procedure burocratiche eliminando l’obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità delle spese per gli interventi che rientrano tra le opere classificate come attività di edilizia libera o che hanno un importo complessivo non superiore a 10.000 Ä.

Nuova detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Questa agevolazione può essere di particolare utilità per rendere autorizzabili secondo la normativa regionale i locali in cui si svolge l’attività odontoiatrica. Nello specifico, è prevista la detraibilità in 5 anni del 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Il limite di spesa varia a seconda della tipologia di immobile: sarà pari a 50.000 Ä per edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti ed autonome site in edifici plurifamiliari. Nel caso di interventi su parti comuni di condomini, il tetto massimo di spesa varia a seconda del numero di unità immobiliari: ammonterà a 40.000 Ä per singola unità in caso di edifici composti da non più di 8 unità immobiliari, mentre in caso contrario il limite singolo sarà pari a 30.000 Ä.

Giudizio

Sicuramente positivo per la proroga triennale. Questo è quanto serve per poter fare una pianificazione fiscale di lungo respiro. Sebbene l’agevolazione spesso sia riferita alle persone fisiche, non mancano peraltro anche bonus fiscali fruibili dalle società.
Da leggere invece con sfavore, non tanto per l’adempimento in sé quanto per le tempistiche di introduzione, l’obbligo di visto di conformità e di asseverazione di congruità delle spese, introdotto per la generalità delle detrazioni edilizie qualora le si voglia monetizzare in tempi rapidi e non fruire attraverso l’ordinaria detrazione in dichiarazione dei redditi.

6. Altre novità

Analizziamo ora in breve le ulteriori novità apportate dalla legge di Bilancio 2022:

  1. Modifiche al Fondo di Garanzia PMI: il Fondo di Garanzia potrà operare in misura straordinaria fino al prossimo 30 giugno ma con una serie di ridimensionamenti. Già dal 1° gennaio, infatti, per le operazioni fino a 30.000 Ä, la garanzia è ridotta all’80%; dal 1° aprile, invece, il rilascio della stessa non sarà più a titolo gratuito ma avrà una commissione da versare al Fondo una tantum. Si annunciano poi possibili ulteriori modifiche nel secondo semestre del 2022.
  2. Posticipazione dei termini di pagamento delle cartelle erariali: per le cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022, il pagamento non deve avvenire entro i consueti 60 giorni ma entro i successivi 180. Inoltre, in questo periodo temporale l’agente per la riscossione non potrà attuare misure cautelari o misure esecutive nei confronti del debitore.
  3. Modifica della definizione di abitazione principale esonerata dal pagamento dell’Imu: questa volta non la legge di Bilancio bensì il decreto “Fisco Lavoro” di dicembre 2021 ha stabilito che, nel caso in cui i componenti di un nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in Comuni diversi (situazione, salvo casi particolari, finalizzata a non pagare l’Imu su nessuna delle due abitazioni), potranno beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale (esenzione Imu o aliquota ridotta e conseguente detrazione) solamente per un immobile a loro scelta. Dal 2022, vi è quindi una totale uniformità a livello nazionale per il trattamento Imu delle abitazioni principali: l’esenzione (o il regime agevolato) potrà essere fruita per una sola unità immobiliare, a prescindere dal fatto che gli immobili si trovino nello stesso Comune o in due Comuni distinti.