Nuove norme relative alla protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti

In generale, non si sente parlare quasi per niente del Decreto legislativo del 31 luglio 2020 n°101, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2020 ed entrato in vigore il 27 agosto 2020, ma tale provvedimento non può essere ignorato poiché è legge dello Stato e come tale vale sempre il principio dura lex sed lex oltre che ignorantia legis non excusat.

Il decreto è un adeguamento alla normativa europea che ha come obiettivo la protezione del paziente dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

L’Italia era sicuramente in ritardo nell’adottarlo, ma con tutte le proposte di legge rimaste inattuate in Parlamento per dare la priorità a tutto ciò che riguarda i provvedimenti contro il Covid, trovo quanto meno strano che questo provvedimento e quello sulle ammende per le norme relative al recupero dell’amalgama siano arrivati con un tempismo teutonico, rispettivamente in pieno agosto 2020 ed in pieno dicembre 2020.

Di certo, se questi due provvedimenti legislativi fossero arrivati nel corso del 2021, l’Italia non sarebbe stata messa ulteriormente in mora, visto anche che l’Europa ha già rimandato di dodici mesi l’entrata in vigore della nuova norma in tema di medical device, un altrettanto importante regolamento per il settore medicale ed odontoiatrico, che diventerà operativo solo nel maggio 2021.

E pensare che, oltretutto, il settore odontoiatrico è un mercato di nicchia e a basso rischio, considerato che lo stesso decreto legislativo in questione derubrica a soli 10 giorni il termine dei famosi 30 giorni per la notifica agli enti competenti nel caso di installazione di apparecchiatura radiologica.

Certo è che il potere legislativo, l’Euratom e la lobby dei radiologi hanno deliberatamente deciso di non coinvolgere il settore odontoiatrico in un decreto legislativo che consta di ben 348 pagine, atteso altresì che le norme di sicurezza riguardano la protezione da tutte le radiazioni ionizzanti per tutti i settori coinvolti – centrali nucleari incluse -, anche se lo studio odontoiatrico si è trovato con un nuovo appesantimento burocratico e qualche balzello, ove l’odontoiatra decida di non autonominarsi anche responsabile dell’impianto radiologico (R.I.R.) nel proprio studio o dove sia previsto che non lo possa fare.

Solo grazie all’ANDI, all’onorevole Boldi e al sottoscritto le cose non sono andate peggio, visto che si è riusciti a far modificare alcuni svarioni macroscopici per il settore odontoiatrico, ma è stato impossibile fare di più, vista la totale assenza di attività lobbystica di un comparto intero unito e compatto.

Meno tweet e più attività lobbystica di comparto, solo così in futuro vedremo risultati a noi più favorevoli.

Ora, pur senza entrare in profondità nei dettagli della legge, cerchiamo di comprenderne gli aspetti fondamentali e cosa impone questa legge nel mondo odontoiatrico, a coloro i quali detengono e/o svolgono attività di manutenzione ed utilizzo di apparecchiature radiologiche ai fini della radioprotezione del paziente e dell’operatore, per la quale è necessaria una sinergia tra differenti profili professionali, alcuni dei quali di nuova introduzione e per i quali sono previste specifiche funzioni anche con formalità burocratiche.

I profili interessati sono quello dell’esercente, del R.I.R., dell’esperto in fisica medica e dell’esperto qualificato (a noi tutti già noto come esperto o perito di radioprotezione), del medico specialista, del medico prescrivente, del medico autorizzato e del tecnico sanitario di radiologia medica (quest’ultimo solo ove necessario).

Vediamo ora come impatta nel settore odontoiatrico la creazione della nuova figura dell’esercente (che altro non è che il titolare sia dell’autorizzazione sanitaria dello studio, che dell’autorizzazione a detenere le apparecchiature radiologiche, entrambi rilasciate dall’istituto competente) e del R.I.R. (responsabile dell’impianto radiologico), il quale è il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare, individuato dall’esercente, od anche lo stesso esercente, qualora questo sia abilitato come medico chirurgo o odontoiatra a svolgere direttamente l’indagine clinica nell’ambito della propria attività complementare. Sintenticamente: il medico odontoiatra, titolare di uno studio odontoiatrico monoprofessionale o anche associato, che quindi è anche esercente oltre che direttore sanitario, può autonominarsi come R.I.R. attraverso un atto formale. E questo è chiaro, lampante ed inequivocabile, esattamente come lo è altrettanto il fatto che il R.I.R. possa esserlo anche il medico odontoiatra che non sia anche esercente, ma che magari sia il direttore sanitario di una realtà ove si utilizzino esclusivamente radiografici endorali con una tensione non superiore ai 70 Kv.

Il R.I.R., anche se qui non entriamo nello specifico di ogni funzione che prevede compiti e sanzioni ben precise, deve svolgere una funzione documentale per la detenzione o la cessione di A.R., una funzione procedurale di manutenzione e messa in opera di A.R., una funzione procedurale di esposizione medica connessa infine alla funzione di controllo sulla formazione che deve essere garantita e completata dal personale nei tempi previsti dalla legge.

È infine fatto obbligo al R.I.R. di consegnare l’iconografia completa al paziente corredata da valutazione clinica (che non è la refertazione) e comprensiva di DAP (la dose a paziente, per i raggi ai quali il paziente è stato sottoposto durante l’esame in questione) per necessità comparative o medico legali (art. 161 com. 2 e CMS 124/10.).

Last but not least, non bisogna perdere di vista le interazioni tra il D.Lgs 101/2020 e l’81/2008: infatti il datore di lavoro deve anche acquisire ed ovviamente sottoscrivere una relazione redatta e firmata dall’esperto di radioprotezione che costituisce il documento di cui all’art.28, comma 2, lettera a, del D.Lgs 81/2008 – la sicurezza nell’ambito del lavoro (D.V.R.) per gli aspetti relativi ai rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Questo documento, allegato agli atti, deve essere munito di data certa.

È fatto obbligo al R.I.R. di consegnare
l’iconografia completa al paziente
corredata da valutazione clinica
e comprensiva di DAP